IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto  il  decreto  5 agosto  1999  con  il  quale  e'  autorizzata
l'istituzione  del  corso di laurea in scienze motorie, non correlata
con  la trasformazione degli ISEF, nonche' la relativa attivazione, a
decorrere  dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Universita' degli
studi di Udine;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in  data  3 luglio 2001 con la quale l'Universita'
degli  studi di Udine, in base a quanto stabilito dal consiglio della
facolta'  di  medicina  e chirurgia nell'adunanza del 23 maggio 2001,
rende  noto il potenziale formativo per le immatricolazioni nell'anno
accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie
dell'Universita'  degli studi di Udine e' determinato in settanta per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  della  legge  n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti