IL DIRETTORE
  Visto  l'art.  24  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che  prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L.
consumati   per   l'azionamento   delle  autoambulanze  destinate  al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di
assistenza  e  di  pronto  soccorso  da determinare con provvedimento
dell'amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale sono state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto  il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19  ottobre  1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del  10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione
del  provvedimento  di  ammissione al beneficio fiscale degli enti di
assistenza   e   di   pronto  soccorso  nel  direttore  generale  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'ufficio
del  coordinamento legislativo n. 3-3478/UCI del 6 marzo 2001 a firma
dell'on.   Ministro   pro-tempore,  la  competenza  all'adozione  del
provvedimento  di  ammissione  al  beneficio  fiscale, non investendo
questioni  riconducibili  alla  sfera  di  indirizzo  politico,  deve
intendersi  dinamicamente  trasferita al direttore dell'Agenzia delle
dogane;
  Visto  il  decreto  29  dicembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2001, con il quale altri enti di
assistenza  e  di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla
stessa agevolazione;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali  altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti  i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
                               Adotta
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
  1.  All'elenco  degli  enti  di assistenza e di pronto soccorso che
hanno  titolo  all'agevolazione  fiscale  prevista dal punto 13 della
tabella  A  allegata  al  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre  1995,  n.  504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31
dicembre  1993, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per
l'azionamento  delle  autoambulanze,  destinate  al  trasporto  degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertinenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti:
    1170) Associazione provinciale di soccorso Croce bianca, con sede
in Bolzano;
    1171) Bassabresciana soccorso Onlus, con sede in Dello (Brescia);
    1172)  Associazione Croce gialla Castel San Vincenzo, con sede in
Castel San Vincenzo (Isernia);
    1173)  Confraternita  di  Misericordia  di Vicarello, con sede in
Vicarello (Livorno);
    1174)  Volontari assistenza e soccorso Caravino - Onlus, con sede
in Caravino (Torino);
    1175) Associazione volontariato di soccorso A.V.S. Galtelli', con
sede in Galtelli' (Nuoro);
    1176)  Croce  S.  Giustina  Orta  soccorso,  con sede in Orta San
Giulio (Novara);
    1177)  Pubblica  assistenza  livornese "PAL", con sede in Livorno
Ferraris (Vercelli);
    1178)   Croce  Europa  Valconca,  con  sede  in  Mercatino  Conca
(Pesaro);
    1179) Croce bianca, con sede in Salerno;
    1180) "La Solidarieta'", con sede in Desulo (Nuoro).