Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane 1. Il decreto ministeriale 3 luglio 2000 ed il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni concernenti, rispettivamente, il testo unico delle direttive ed il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, prevedono che gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione siano affidati a soggetti, denominati banche concessionarie con i quali il Ministero stipula apposite convenzioni. Il regolamento e le direttive prevedono altresi' che le banche concessionarie possano a loro volta stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, denominati istituti collaboratori. Per i passati bandi della legge n. 488/1992, fino a quelli in corso al 25 marzo 2001, data di scadenza delle relative convenzioni con questo Ministero, i previsti adempimenti, tra cui il ricevimento delle domande di agevolazione, sono stati svolti dalle banche concessionarie e dai relativi istituti collaboratori indicati, da ultimo, nell'allegato n. 9 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), nell'allegato n. 6 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e nell'allegato n. 10 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio). In relazione alla predetta scadenza del 25 marzo 2001, a seguito di specifico bando di gara, sono state individuate undici nuove banche concessionarie alle quali saranno affidati gli adempimenti per i bandi da aprire successivamente a tale data e con le quali sono state stipulate le previste convenzioni. Tali banche concessionarie hanno provveduto a loro volta ad individuare i rispettivi istituti collaboratori, a stipulare le relative convenzioni e a darne formale comunicazione a questo Ministero. Si riporta in allegato l'elenco completo delle undici banche concessionarie convenzionate con questo Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie aggiornato alla data odierna. In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che le domande di agevolazione ai sensi della legge n. 488/1992 da presentare sui bandi aperti successivamente alla data della presente circolare dovranno essere avanzate, con le consuete modalita' e nei termini fissati con gli specifici decreti, esclusivamente alle banche concessionarie o, per i programmi di investimento da realizzare, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori indicati nell'elenco allegato. Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle pregresse domande di agevolazione relative ai bandi fino a quelli in corso alla data del 25 marzo 2001, si continuera' a fare riferimento alle banche ed ai relativi istituti collaboratori indicati negli elenchi allegati alle sopra citate circolari n. 900315/2000, n. 900516/2000 e n. 900047/2001. Si precisa altresi' che sette di tali undici nuove banche concessionarie sono costituite da raggruppamenti temporanei di imprese, ciascuno rappresentato da una mandataria e formato da piu' componenti; qualora un'impresa intendesse prescegliere, come banca concessionaria, uno di tali RTI, potra' presentare la propria domanda alla mandataria ovvero ad uno qualsiasi dei componenti il RTI stesso. Per quanto concerne, infine, le domande presentate nei precedenti bandi ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle relative risorse finanziarie e che, sussistendone le condizioni, vengano inserite automaticamente o vengano riformulate, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del richiamato regolamento, in un bando aperto successivamente alla presente circolare, si precisa che gli adempimenti previsti dalla normativa a carico delle banche concessionarie saranno curati dalla medesima banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, qualora la stessa rientri nell'elenco delle nuove banche concessionarie, ovvero dal raggruppamento temporaneo di imprese del quale la medesima faccia parte a titolo di mandataria ovvero di componente. Ne consegue, pertanto, che per le domande da riformulare, la nuova domanda dovra' essere presentata, con le consuete modalita', ad una delle nuove banche concessionarie come appena spe-cificato. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, nel raccogliere e coordinare le numerose disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive degli atti di notorieta' e di "autocertificazioni" in genere, ha abrogato talune delle disposizioni previgenti in materia ed in particolare quelle dettate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Premesso quanto sopra, per quanto concerne la modulistica per la richiesta delle agevolazioni (modulo a stampa e scheda tecnica), questa amministrazione, nelle more della diffusione dei nuovi modelli, riterra' valide le dichiarazioni recanti ancora il riferimento agli articoli dell'abrogata legge del 4 gennaio 1968, n. 15, purche' rese con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per quanto concerne invece gli schemi di dichiarazione allegati alle varie circolari esplicative: le seguenti parole contenute nelle premesse delle dichiarazioni medesime: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" devono essere sostituite dalle parole "ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000"; nella nota in calce alle stesse dichiarazioni relativa alle modalita' di sottoscrizione, le parole "Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403", devono intendersi sostituite dalle parole: "Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000". 3. Al fine di adeguare le circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio) ad alcune recenti modifiche normative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di imposta di registro, si chiarisce che, con riferimento alla documentazione prevista dagli allegati, rispettivamente, n. 26, n. 22 e n. 28 delle circolari stesse, deve essere prodotta (si veda il punto A.3.a.II di detti allegati) la copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso il competente registro delle imprese e non piu' presso la competente cancelleria del tribunale, ed inoltre che non e' piu' richiesta (si veda il punto A.3.b.II di detti allegati), nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale, la copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro. Roma, 12 settembre 2001 Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino