Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              All'ASS.I.RE.ME.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane

  1. Il decreto ministeriale 3 luglio 2000 ed il decreto ministeriale
20  ottobre  1995,  n.  527,  e  successive  modifiche e integrazioni
concernenti,  rispettivamente,  il  testo unico delle direttive ed il
regolamento  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai
sensi  della legge n. 488/1992, prevedono che gli adempimenti tecnici
e  amministrativi  per  l'istruttoria  delle  domande di agevolazione
siano  affidati  a  soggetti,  denominati banche concessionarie con i
quali  il Ministero stipula apposite convenzioni. Il regolamento e le
direttive  prevedono  altresi' che le banche concessionarie possano a
loro  volta  stipulare  convenzioni  con  altre  banche e societa' di
locazione finanziaria, denominati istituti collaboratori.
  Per i passati bandi della legge n. 488/1992, fino a quelli in corso
al  25  marzo  2001,  data di scadenza delle relative convenzioni con
questo  Ministero,  i  previsti  adempimenti,  tra cui il ricevimento
delle  domande  di  agevolazione,  sono  stati  svolti  dalle  banche
concessionarie  e  dai  relativi  istituti collaboratori indicati, da
ultimo, nell'allegato n. 9 della circolare ministeriale n. 900315 del
14   luglio  2000  (settore  industria),  nell'allegato  n.  6  della
circolare    n.    900516    del    13    dicembre    2000   (settore
turistico-alberghiero)  e  nell'allegato  n.  10  della  circolare n.
900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio).
  In relazione alla predetta scadenza del 25 marzo 2001, a seguito di
specifico  bando  di gara, sono state individuate undici nuove banche
concessionarie  alle  quali  saranno  affidati  gli adempimenti per i
bandi da aprire successivamente a tale data e con le quali sono state
stipulate le previste convenzioni.
  Tali  banche  concessionarie  hanno  provveduto  a  loro  volta  ad
individuare  i  rispettivi  istituti  collaboratori,  a  stipulare le
relative  convenzioni  e  a  darne  formale  comunicazione  a  questo
Ministero.
  Si  riporta  in  allegato  l'elenco  completo  delle  undici banche
concessionarie  convenzionate  con  questo Ministero e degli istituti
collaboratori  convenzionati  con le banche concessionarie aggiornato
alla data odierna.
  In  relazione  a quanto sopra esposto, si precisa che le domande di
agevolazione ai sensi della legge n. 488/1992 da presentare sui bandi
aperti  successivamente  alla  data della presente circolare dovranno
essere  avanzate, con le consuete modalita' e nei termini fissati con
gli  specifici  decreti, esclusivamente alle banche concessionarie o,
per  i  programmi di investimento da realizzare, in tutto o in parte,
con   il   sistema   della   locazione   finanziaria,  agli  istituti
collaboratori indicati nell'elenco allegato.
  Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle pregresse domande
di  agevolazione  relative  ai bandi fino a quelli in corso alla data
del  25  marzo 2001, si continuera' a fare riferimento alle banche ed
ai  relativi  istituti  collaboratori indicati negli elenchi allegati
alle  sopra  citate  circolari  n.  900315/2000,  n. 900516/2000 e n.
900047/2001.
  Si   precisa  altresi'  che  sette  di  tali  undici  nuove  banche
concessionarie   sono  costituite  da  raggruppamenti  temporanei  di
imprese,  ciascuno  rappresentato da una mandataria e formato da piu'
componenti;  qualora  un'impresa  intendesse prescegliere, come banca
concessionaria, uno di tali RTI, potra' presentare la propria domanda
alla mandataria ovvero ad uno qualsiasi dei componenti il RTI stesso.
  Per  quanto  concerne, infine, le domande presentate nei precedenti
bandi  ma  non  agevolate  a  causa dell'insufficienza delle relative
risorse  finanziarie  e  che,  sussistendone  le  condizioni, vengano
inserite automaticamente o vengano riformulate, ai sensi dell'art. 6,
comma   8,   del   richiamato   regolamento,   in   un  bando  aperto
successivamente   alla   presente   circolare,  si  precisa  che  gli
adempimenti   previsti   dalla   normativa   a  carico  delle  banche
concessionarie saranno curati dalla medesima banca concessionaria che
ha  redatto l'istruttoria della domanda originaria, qualora la stessa
rientri  nell'elenco  delle  nuove  banche concessionarie, ovvero dal
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  del quale la medesima faccia
parte  a  titolo  di  mandataria  ovvero  di componente. Ne consegue,
pertanto,  che per le domande da riformulare, la nuova domanda dovra'
essere  presentata,  con  le  consuete  modalita', ad una delle nuove
banche concessionarie come appena spe-cificato.
  2.  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.
445,  concernente  il  testo  unico  delle disposizioni in materia di
documentazione   amministrativa,  nel  raccogliere  e  coordinare  le
numerose  disposizioni  in materia di dichiarazioni sostitutive degli
atti  di  notorieta' e di "autocertificazioni" in genere, ha abrogato
talune  delle  disposizioni  previgenti  in materia ed in particolare
quelle dettate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Premesso  quanto  sopra,  per quanto concerne la modulistica per la
richiesta  delle  agevolazioni  (modulo  a  stampa e scheda tecnica),
questa   amministrazione,  nelle  more  della  diffusione  dei  nuovi
modelli,   riterra'   valide   le  dichiarazioni  recanti  ancora  il
riferimento  agli articoli dell'abrogata legge del 4 gennaio 1968, n.
15,  purche' rese con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3 del
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
  Per  quanto  concerne  invece  gli schemi di dichiarazione allegati
alle varie circolari esplicative:
    le  seguenti  parole contenute nelle premesse delle dichiarazioni
medesime:  "ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  4 della legge
4 gennaio  1968,  n.  15"  devono  essere sostituite dalle parole "ai
sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000";
    nella  nota  in  calce  alle  stesse  dichiarazioni relativa alle
modalita'  di  sottoscrizione,  le  parole "Sottoscrivere la presente
dichiarazione  con  le  modalita'  previste  dall'art.  3 della legge
15 maggio  1997,  n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della
legge  16 giugno  1998,  n.  191  e  dal decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  403", devono intendersi sostituite
dalle   parole:  "Sottoscrivere  la  presente  dichiarazione  con  le
modalita'  previste  dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000".
  3.  Al  fine  di  adeguare  le circolari ministeriali n. 900315 del
14 luglio  2000  (settore  industria), n. 900516 del 13 dicembre 2000
(settore  turistico-alberghiero)  e  n.  900047  del  25 gennaio 2001
(settore  commercio) ad alcune recenti modifiche normative in materia
di  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e di imposta di
registro,  si  chiarisce  che,  con  riferimento  alla documentazione
prevista  dagli allegati, rispettivamente, n. 26, n. 22 e n. 28 delle
circolari  stesse, deve essere prodotta (si veda il punto A.3.a.II di
detti  allegati)  la copia autenticata dell'attestazione del deposito
della  delibera  di aumento del capitale sociale presso il competente
registro  delle  imprese  e non piu' presso la competente cancelleria
del tribunale, ed inoltre che non e' piu' richiesta (si veda il punto
A.3.b.II  di  detti  allegati),  nel caso di conferimento dei soci in
conto aumento del capitale sociale, la copia autentica della ricevuta
dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del
registro.
    Roma, 12 settembre 2001

                                           Il direttore generale
                                            per il coordinamento
                                        degli incentivi alle imprese
                                                   Sappino