IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Fondazione Italia in Giappone 2001; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ed assumere la rappresentanza e la difesa della Fondazione Italia in Giappone 2001, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro della giustizia Fassino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco