IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Lombardia;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 20 dicembre 2000;
  Ritenuto  che  per  il  completamento  e/o  la realiz-zazione degli
interventi  atti  a  riportare  a  norma  la  situazione possa essere
consentito un ulteriore tempo per la concessione delle deroghe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al
consumo  umano che possono essere disposte dalla regione Lombardia ai
sensi  degli  articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, non possono superare il valore
massimo  ammissibile  (VMA)  indicato  nel successivo art. 2 e devono
tenere  conto  delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di
ciascun parametro.
  2.  Possono  essere  concesse  deroghe  per i parametri: Ammoniaca,
Ferro, Magnesio, Manganese e Solfati.
  3.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 non possono essere disposte per
acque  destinate  al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in
parte,  da  captazioni  che  entrino  in  funzione  dopo  la  data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.