IL DIRETTORE GENERALE
              del Dipartimento per le politiche sociali
                           e previdenziali
  Vista  la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia
di  garanzia  del  salario e di disoccupazione speciale in favore dei
lavoratori dell'edilizia ed affini;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986 n. 11;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11
recante,  norme  in materia di trattamento speciale di disoccupazione
per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
  Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e
le modalita' di attuazione del citato art. 11;
  Visto  l'art.  6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato,
alla  luce  del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993,
la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale
e'   stato  accertato  lo  stato  di  grave  crisi  dell'occupazione,
conseguente  al  previsto  completamento di impianti industriali o di
opere  pubbliche  di  grandi  dimensioni nelle aree e nelle attivita'
elencate nel dispositivo;
  Ritenuto  di autorizzare la correspensione del trattamento speciale
di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori edili che siano stati
impegnati in tali aree e nelle predette attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   seguito   dell'accertamento   dello   stato   di   grave  crisi
dell'occupazione,   intervenuto   con  il  decreto  ministeriale  del
10 agosto 2001, con decorrenza 24 marzo 2000, per ventisette mesi, e'
autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento   speciale   di
disoccupazione  nella  misura  prevista  dall'art. 7, legge 23 luglio
1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese
edili  ed  affini  impegnate  nell'area  e nelle attivita' di seguito
elencate,  area  del  comune di Sarroch (Cagliari), imprese impegnate
nella  realizzazione  dell'impianto  integrato  di  classificazione a
ciclo  combinato (I.G.C.C.) per l'autoproduzione di energia elettrica
e  dell'impianto  di  ossigeno  nell'ambito della raffineria Saras di
Sarroch  (Cagliari), per il periodo dal 24 marzo 2000 al 23 settembre
2000.