All'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nella parte in cui sostituisce l'art. 142 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pag. 11, seconda colonna, primo rigo, dove e' scritto: "Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. ...", leggasi: "Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. ...".