IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Teramo
  Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che
prevede  come  le  societa' cooperative che non sono in condizioni di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuto atti di
gestione possono essere sciolte;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del 6 marzo 1996 che demanda alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  la  procedura  di  scioglimento
d'ufficio  delle  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
  Visti  il  verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita'
della  societa'  cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che
la  medesima  trovansi  nelle  condizioni previste dal precitato art.
2544, comma primo, parte prima, del codice civile;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  per  le
cooperative  ai  sensi  dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre 1947, n. 1577, espresso nella
riunione del 19 giugno 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  societa'  cooperativa  "Leofara"  a  r.l.,  con  sede  in Valle
Castellana (Teramo), costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in
data  6  marzo 1979, registro societa' n. 2579, tribunale di Teramo -
B.U.S.C.  n.  540,  e'  sciolta  ai  sensi  dell'art. 2544 del codice
civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.
    Teramo, 7 settembre 2001
                                  Il direttore provinciale: De Paulis