IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto  in  particolare l'art. 34, comma 1, lettera b), della citata
legge  6  dicembre  1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco
nazionale del Gargano;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'ambiente 4 novembre 1993, di
perimetrazione  provvisoria  e misure provvisorie di salvaguardia del
Parco nazionale del Gargano;
  Visto  il  parere  della regione Puglia sullo schema di decreto del
Presidente  della Repubblica di istituzione dell'Ente Parco nazionale
del  Gargano,  reso,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1  della legge
6 dicembre  1991,  n.  394,  con deliberazione di giunta regionale n.
1687 del 12 maggio 1995;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di
istituzione  dell'Ente  Parco  nazionale  del  Gargano  e  l'allegata
cartografia  in  scala  1:50.000  recante la perimetrazione del Parco
nazionale medesimo;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione 2-bis, n. 231/98, depositata il 19 febbraio 1998, con cui, in
accoglimento  del  ricorso  proposto dalla Federazione italiana della
caccia,  e' stato annullato per difetto di motivazione il decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 "nella parte riguardante le
statuizioni  sulla  perimetrazione  definitiva,  salvi  gli ulteriori
provvedimenti dell'Amministrazione";
  Vista l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 1998, con cui sono state
dettate  misure di salvaguardia nei territori ricadenti nel perimetro
del   Parco   nazionale   del   Gargano,  emessa  per  assicurare  la
conservazione  dello  stato  dei  luoghi e delle risorse naturali nei
territori  gia'  inclusi  nella precedente perimetrazione, nelle more
della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonizzazione
del territorio del Parco;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale 30 aprile 1998, con cui sono state
prorogate le misure di salvaguardia previste nella suddetta ordinanza
23 febbraio  1998, nelle more della ridefinizione del procedimento di
perimetrazione e zonizzazione del territorio del Parco;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 di
perimetrazione  del  Parco  nazionale  del  Gargano con il quale, nel
riconfermare  la  precedente perimetrazione dell'area del Parco, sono
state  eliminate  le  carenze  evidenziate dal TAR Lazio nella citata
sentenza;
  Vista  la  deliberazione  n.  1  del  24 gennaio 1998 del consiglio
direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gargano, inviata al Ministero
dell'ambiente  con  nota  prot.  n.  150  del  24  gennaio  1998,  di
trasmissione  delle  richieste  di  modifica  del perimetro del Parco
nazionale  del  Gargano  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1995, avanzate dai comuni interessati;
  Viste   le   citate  richieste  dei  comuni  interessati  trasmesse
dall'Ente Parco nazionale del Gargano e specificamente:
    1)   richiesta   del   comune  di  Cagnano  Varano  espressa  con
deliberazione  di  giunta  comunale  n. 284 del 3 giugno 1996, di: a)
inclusione:  centro  storico;  b) esclusione: area Isola Varano; area
Marina   di  Capoiale;  aree  Gioffo,  Grinavecchia,  Iazzo  Ricotta,
Masseria Trombetta;
    2)  richiesta del comune di Carpino espressa con deliberazione di
consiglio  comunale n. 20 del 30 maggio 1996, di: a) inclusione: area
dal  confine con il comune di Ischitella al torrente Correntino, alle
localita'  Variscio, Pastromele e centro storico; b) esclusione: area
dal  confine con il comune di Ischitella alle localita' Piano Vergato
e Iazzo Simone;
    3)  richiesta del comune di Ischitella espressa con deliberazione
di  consiglio  comunale n. 58 del 16 gennaio 1996, di: a) esclusione:
foce  Varano  (tra  S.P.  e  lago Varano); area da localita' Niuzzi a
Monte La Stacca; b) variazione: da zona 1 a zona 2 lago Varano;
    4)  richiesta  del comune di Mattinata espressa con deliberazione
di  giunta comunale n. 188 del 1 aprile 1996, di: a) esclusione: area
da localita' Stingo a localita' S. Benedetto;
    5)  richiesta  del  comune  di  Monte  Sant'Angelo  espressa  con
deliberazione  di  consiglio comunale n. 22 del 29 marzo 1996, di: a)
esclusione:  area  da  localita'  Madonna  delle  Grazie  a localita'
Macchia  Libera;  area  da  localita'  Cassano  a  Parco Piscinelle e
Piscina Pandolfe; Monte Croce in parte;
    6) richiesta del comune di Peschici espressa con deliberazione di
giunta comunale n. 139 dell'11 marzo 1996, di: a) esclusione: area da
localita' Coppa Sartagine a Bosco Manatecco; b) variazione: da zona 1
a zona 2 area da localita' Coppa della Nuvola alle pinete litoranee;
    7)   richiesta  del  comune  di  Poggio  Imperiale  espressa  con
deliberazione  di consiglio comunale n. 22 del 30 maggio 1996, di: a)
inclusione:  intera  area Bosco Isola ubicata amministrativamente nel
territorio comunale di Lesina ma di proprieta' del predetto comune di
Poggio  Imperiale; parte di territorio del comune di Poggio Imperiale
compreso  tra  i confini con il comune di Lesina, la riva del lago di
Lesina  e i canali Basso di Levante e Acque Basse (con esclusione dei
canali stessi);
    8)  richiesta  del  comune  di  Rignano  Garganico  espressa  con
deliberazione  di  consiglio comunale n. 16 del 28 marzo 1996, di: a)
inclusione: area di Grotta Paglicci;
    9)   richiesta   del   comune  di  Rodi  Garganico  espressa  con
deliberazione  di giunta comunale n. 640 del 12 dicembre 1995, di: a)
esclusione:  area  dal  Villaggio  Santa  Barbara all'abitato di Rodi
Garganico;  area  dalla  Sorgente  del  Pincio, a C. del Giudice e C.
della Bella;
    10)  richiesta  del  comune di Sannicandro Garganico espressa con
deliberazione  di  consiglio comunale n. 26 del 27 marzo 1996, di: a)
esclusione:   area   dalle  localita'  Scalzacalzata  alle  localita'
Mormoramento e Dossolongo; b) inclusione: area Pontone Grande; centro
storico;
    11)   richiesta   del   comune  di  Isole  Tremiti  espressa  con
deliberazione  del  commissario straordinario n. 178 dell'11 novembre
1994,  di: a) esclusione: isola San Domino in parte; isola San Nicola
in parte;
    12)  richiesta  del  comune  di  Vico  del  Gargano  espressa con
deliberazione  di consiglio comunale n. 47 del 31 luglio 1995, di: a)
inclusione:  centro  storico;  Canale Asciatizzo; b) esclusione: area
dalla  Valle  del  Melaino  a Coppa del Sordo, al Tuppo Scardodda, al
Monte  Giovannicchio,  alla  Sorgente Santiago e lungo il confine con
Peschici fino al Monte Stregone;
    13)  richiesta del comune di Vieste espressa con deliberazione di
consiglio  comunale  n.  31  del  3 marzo 1994, di: a) esclusione: da
localita'  Contrada  Chiusa  alle  localita'  Pila Rotonda, Toppo del
Carpinese,  Piscina  Romanelle;  b)  inclusione:  area costiera Pugno
Chiuso;
    14)  richiesta  del  comune  di  S.  Marco  in Lamis espressa con
deliberazione  di giunta comunale n. 576 del 5 settembre 1996, di: a)
esclusione: area da Coppa di Mastro Stefano a Case Danieli;
  Viste le sei tavole planimetriche inviate dall'Ente Parco nazionale
del  Gargano  con  nota prot. n. 307 del 13 febbraio 1998, recanti le
indicazioni grafiche delle modifiche perimetrali richieste dai citati
comuni   ed  allegate  alla  deliberazione  del  consiglio  direttivo
dell'Ente Parco nazionale del Gargano n. 1 del 24 gennaio 1998;
  Vista la deliberazione del consiglio comunale di Serracapriola n. 3
del  2  febbraio 1998 avente ad oggetto la richiesta di esclusione di
un'area  a  sinistra  della  foce  del  Fortore  (area  di  Rivolta -
Longara), inviata con nota prot. n. 1180 del 4 febbraio 1998;
  Vista la nota prot. n. 343 del 19 marzo 1998 con la quale il comune
di Sannicandro Garganico ha ritrasmesso la citata deliberazione n. 26
del 27 marzo 1996 con l'allegata proposta di perimetrazione;
  Vista  la deliberazione della comunita' del Parco n. 1 del 28 marzo
1998 concernente la riperimetrazione del Parco nazionale del Gargano,
inviata  dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota prot. n. 1024
del 1 aprile 1998;
  Vista  la nota della regione Puglia, prot. n. 01/004078/Gab, del 21
aprile  1998  con la quale, in relazione all'annullamento del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  5 giugno  1995  di  istituzione
dell'Ente   Parco   nazionale  del  Gargano,  si  riteneva  opportuna
l'attivazione di un tavolo di concertazione finalizzato a definire la
nuova perimetrazione del Parco;
  Vista  la  deliberazione del consiglio provinciale di Foggia n. 606
del  23  aprile 1998, pervenuta con nota del 23 aprile 1998, prot. n.
3125/43/24 APR.1998;
  Vista  la deliberazione del consiglio comunale di Rignano Garganico
n.  33  del 30 settembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 4360 del 7
ottobre  1998,  avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del
Parco  nazionale  con  l'inclusione  di  una  porzione  di territorio
confinante  con  il  perimetro  del Parco come descritta nella citata
deliberazione;
  Considerato   che   le  richieste  dei  comuni  di  modifica  della
perimetrazione   del  Parco  nazionale  sono  costituite  da  singole
proposte  non  coordinate  tra loro e prive di una logica omogenea ed
unitaria,  necessaria,  invece,  al  fine  di  una  perimetrazione  e
zonizzazione del Parco che ne faccia salve le finalita' istitutive;
  Visto  il  ricorso  al tribunale amministrativo regionale del Lazio
avverso  il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 di
"Perimetrazione  del Parco nazionale del Gargano" proposto dal comune
di Vico del Gargano ed altri, notificato in data 26 ottobre 1998;
  Ritenuto  utile  procedere  all'esame  delle  richieste di modifica
della  perimetrazione  del  Parco nazionale del Gargano attraverso la
costituzione  di  un  "tavolo  tecnico",  cosi'  come richiesto dalla
regione Puglia;
  Vista la nota prot. n. SCN/DG/98/16761 del 30 ottobre 1998, a firma
del  direttore  generale  del Servizio conservazione della natura del
Ministero  dell'ambiente, inviata ai comuni interessati, nonche' alla
regione  Puglia,  di  comunicazione  della costituzione di un "tavolo
tecnico"  finalizzato  all'esame  delle  richieste  di  modifica  dei
confini  del Parco nazionale del Gargano e, al contempo, di avvio del
relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  direttiva  92/43/CEE,  relativa alla conservazione degli
habitat   naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatiche,  recepita  con decreto del Presidente della Repubblica n.
357/1997,  e il progetto Bioitaly che, in applicazione della suddetta
direttiva,  ha individuato siti di importanza comunitaria nell'ambito
del territorio del Parco nazionale del Gargano;
  Vista  la  direttiva 79/409/CEE, recepita con la legge n. 157/1992,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Visto  lo  studio  commissionato  dal  Servizio conservazione della
natura  del  Ministero  dell'ambiente  denominato "Programma d'azione
urgente  per  le  aree  protette  in Italia", con il quale sono state
individuate  le  aree  all'interno del territorio del Parco nazionale
del  Gargano  nelle quali sono presenti habitat e specie di interesse
comunitario   individuate   dalle   citate   direttive   92/43/CEE  e
79/409/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'ambiente del 3 aprile 2000
"Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciale   individuati   ai   sensi   delle   direttive  92/43/CEE  e
79/409/CEE";
  Vista  l'analisi  del settembre 1998 delle richieste di modifica al
perimetro  del Parco nazionale del Gargano elaborata dalla segreteria
tecnica  per le aree naturali protette, di cui agli articoli 3, comma
3,  della  legge  6 dicembre  1991, n. 394, e art. 4, comma 12, della
legge  8 ottobre  1997,  n. 344, agli atti del Servizio conservazione
della natura del Ministero dell'ambiente;
  Viste  le  richieste  inoltrate  da  parte  dei  comuni interessati
successivamente   alla   costituzione   del  "tavolo  tecnico"  e  in
particolare:
    la  deliberazione della giunta comunale di Apricena n. 371 del 10
novembre  1998,  trasmessa  con  nota  prot. n. 14102 del 16 novembre
1998,   con   la   quale   l'amministrazione  comunale  ha  richiesto
l'inclusione  di  una  porzione  di territorio da Monte della Donna a
Masseria Centola;
    la  deliberazione  del  consiglio  comunale  di Carpino n. 62 del
30 novembre  1998,  trasmessa  con  nota prot. n. 7670 del 4 dicembre
1998,  con  la quale l'amministrazione comunale ha riformulato quanto
espresso  con  la  gia'  citata  delibera  n.  20 del 30 maggio 1996,
ampliando  l'area  da  includere  nel  Parco  e  riducendo le aree da
escludere;
    la  deliberazione  della  giunta  comunale di Vieste n. 542 del 3
dicembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 18572 del 7 dicembre 1998,
avente ad oggetto due proposte alternative: 1) modifica del regime di
tutela  con  il passaggio da zona 1 a zona 2 della zona che comprende
le  localita' Contrada la Chiusa, Pila Rotonda, Toppo del Carpinese e
Piscina  Romanelle; modifica del regime di tutela con il passaggio da
zona  1  a  zona  2  dell'area interessata dall'attraversamento della
superstrada  in  costruzione;  2) esclusione dal territorio del Parco
dell'area  che  va  da  Contrada  la Chiusa, Valle della Menolecchia,
Canale  Macinino,  Pagliaro  Freddo,  Valle  del Palombaro, Toppo del
Carpinese  a  Coppa  Guadina;  modifica  del  regime di tutela con il
passaggio    da    zona    1   a   zona   2   dell'area   interessata
dall'attraversamento della superstrada in costruzione;
    la  richiesta  del comune di Mattinata di esclusione dell'area da
Stingo  a  S.  Benedetto,  come  indicato  nella  corografia in scala
1:25.000, allegata alla nota prot. n. 10783 del 10 dicembre 1998;
    la  richiesta  del  comune  di  Serracapriola  di  inclusione nel
territorio  del  Parco  dell'area sulla sinistra orografica del fiume
Fortore,  delimitata  dalla  ferrovia  Ancona-Foggia, dal canale Capo
d'Acqua  e dalla linea di costa, con esclusione dell'area agricola in
prossimita'  di Masseria Quaranta, Le Casette, Masseria Fosco e Torre
Mozza,  come  riportato  nella  tavola  cartografica in scala 1:5.000
allegata alla nota prot. n. 10843 del 4 dicembre 1998;
    la  richiesta del comune di Manfredonia, trasmessa con nota prot.
n.  51197  dell'11  dicembre  1998,  di:  a)  inclusione  della  zona
ex-Daunia   Risi   limitrofa  al  Parco;  b)  rettifica  dei  confini
(esclusione)  dell'area  sita  a ridosso della zona industriale dello
stesso comune;
    la richiesta del comune di San Marco in Lamis, trasmessa con nota
prot. n. 13915 del 9 dicembre 1998, di modifica dei confini del Parco
per   escludere  l'area  dalla  localita'  Cardinale  alla  localita'
Macchione  e  dalla  localita'  Coppe  di  Nolfo  alla  localita'  C.
Tricarico;
    la  successiva richiesta del comune di Vieste, trasmessa con nota
prot.  n.  3241  dell'8  marzo 1999, di esclusione dal territorio del
Parco  dell'area  compresa  tra  le  localita' canale Macinino, Valle
della  Menolecchia,  Pilone del Prele e le localita' Pagliaro Freddo,
Vallone S. Maura, Lama Le Canne;
    la  deliberazione  di  giunta  comunale  di Apricena n. 84 del 17
marzo  1999,  trasmessa con nota prot. n. 3495 del 22 marzo 1999, con
la quale l'amministrazione comunale ha modificato ed integrato quanto
formulato  con  la  deliberazione  di  giunta  comunale n. 371 del 10
novembre  1998,  richiedendo  l'inclusione  nel  Parco del territorio
compreso  tra  il  limite  amministrativo  comunale  con  Sannicandro
Garganico  a  nord  e ad est, le localita' Posta di Freda e Porcili a
sud  e  la  ferrovia  garganica fino all'incrocio con la s.s. n. 89 a
ovest,  la zona l'Immacolatella fino alla strada di bonifica Apricena
S. Nazario ed il confine con il comune di Poggio Imperiale ad ovest;
  Vista  la  deliberazione del consiglio comunale di Lesina n. 77 del
23  dicembre  1998,  trasmessa  con  nota prot. n. 739 del 18 gennaio
1999,  con  la  quale  si  esprime parere negativo sulla proposta del
comune  di  Poggio Imperiale formulata con la citata deliberazione di
consiglio  comunale n. 22 del 30 maggio 1996, di modifica dei confini
del   Parco  nazionale  del  Gargano  in  territorio  di  Lesina  con
l'inclusione dell'intera area Bosco Isola, di proprieta' del predetto
comune   di  Poggio  Imperiale  ma  ubicata  amministrativamente  nel
territorio comunale di Lesina;
  Visto  l'ordine del giorno approvato in data 25 novembre 1998 dalla
giunta  regionale  della  Puglia  con  cui  si  impegna  il consiglio
regionale  a richiedere al Ministro dell'ambiente di attenersi, nella
riperimetrazione  del  territorio  del  Parco  nazionale del Gargano,
strettamente e scrupolosamente a quanto deliberato dalla regione, dai
sindaci e dalla comunita' del Parco nazionale del Gargano;
  Vista  la  relazione  di  istruttoria tecnica del luglio 1999, agli
atti   del  Ministero  dell'ambiente,  Servizio  conservazione  della
natura,  elaborata  dalla  segreteria  tecnica  per  le aree naturali
protette,  tenendo  conto  delle  gia'  citate richieste avanzate dai
comuni e di quanto emerso in sede di tavolo tecnico;
  Considerato  che nel corso della riunione del tavolo tecnico del 22
luglio  1999, convocata con nota del Ministero dell'ambiente prot. n.
SCN/99/1D/12773  del  15 luglio  1999,  non e' risultato possibile il
raggiungimento di un accordo con le amministrazioni interessate;
  Vista  la  deliberazione del consiglio comunale di Serracapriola n.
47  del 2 agosto 1999, trasmessa con nota prot. n. 7479 del 18 agosto
1999 con la quale si conferma la proposta di riperimetrazione inviata
al  Ministero  dell'ambiente  con  la gia' citata nota del 4 dicembre
1998, prot. n. 10849;
  Vista la deliberazione del consiglio comunale di Lesina n. 53 del 4
settembre  1999,  trasmessa  con  nota prot. n. 12936 del 7 settembre
1999,  con  la  quale si ribadisce la contrarieta' alla richiesta del
comune  di  Poggio  Imperiale  di  includere  nel  Parco i terreni di
proprieta'  di detto comune siti in agro di Lesina in localita' Bosco
Isola,  e  si  chiede  di  posizionare  il  perimetro  del  Parco  in
prossimita'  della  laguna a trenta metri dalla sponda e di includere
il centro storico;
  Vista  la  deliberazione del consiglio comunale di Poggio Imperiale
n.  131 del 9 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 4303 del 13
settembre   1999,   con   la   quale,  a  modifica  della  precedente
deliberazione  consiliare  n.  22  del  30  maggio  1996,  si  chiede
l'esclusione   dei   terreni  di  proprieta'  del  comune  di  Poggio
Imperiale,  siti  in  agro  di Lesina in localita' Bosco Isola, dagli
ambiti del Parco nazionale del Gargano;
  Ritenuto  opportuno addivenire ad una perimetrazione concordata per
quanto possibile con gli enti locali interessati;
  Visto  l'accordo  raggiunto  nel  corso  della riunione di verifica
finale   del   14   settembre  1999,  convocata  con  nota  prot.  n.
SCN/DG/99/15031  del 1 settembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente
e  i comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina,
Mattinata,  Monte  S.  Angelo,  Peschici,  Poggio  Imperiale, Rignano
Garganico,  Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
Sannicandro  Garganico,  Serracapriola,  Vico  del  Gargano,  Vieste,
assente  il  comune  di  Manfredonia,  sulla perimetrazione del Parco
nazionale   del   Gargano   risultante  dalla  cartografia  in  scala
1:250.000,  corredata  dalle note integrative apportate dal direttore
generale  del  Servizio conservazione della natura e sottoscritta dai
sindaci  degli  stessi comuni in calce alla cartografia riportante le
modifiche;
  Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Vieste
n.  414  del 16 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 13821 del
20   settembre   1999,   con   la   quale   si   "prende  atto  della
riperimetrazione del territorio comunale di Vieste cosi' come siglato
nell'accordo del 14 settembre 1999";
  Vista  la  delibera della giunta comunale del comune di Sannicandro
Garganico  n.  365  del  20 settembre 1999 con la quale si propone di
includere  nella  perimetrazione  del  Parco  nazionale  del  Gargano
dell'area sita in localita' Vallone;
  Vista  la  nota  del  comune  di  Ischitella  prot.  n. 8280 del 22
settembre  1999  con  la quale si richiede l'inclusione nel Parco del
territorio della chiesa della SS. Annunziata;
  Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di Peschici
n. 42 del 28 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 6163, con la
quale  "si  prende atto della planimetria dell'area Parco rinveniente
dalla riunione del 14 settembre 1999";
  Vista   la  deliberazione  di  consiglio  comunale  del  comune  di
Sannicandro  Garganico  del  5  ottobre 1999, con la quale si propone
l'inclusione della zona sita in localita' Piana della Macina - Moia;
  Vista  la nota del comune di Rignano Garganico a firma del sindaco,
prot.  n.  4835 dell'11 ottobre 1999, con la quale si trasmette copia
della  planimetria  che  conferma quanto stabilito in sede di accordo
del 14 settembre 1999 circa l'esclusione dal Parco dell'area compresa
tra le localita' Piscina del Barone e De Maio;
  Vista  la  deliberazione  del  consiglio  comunale  del  comune  di
Manfredonia  n. 80 del 13 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n.
44775 del 28 ottobre 1999, con la quale si chiede di includere l'area
ex-Daunia  Risi  limitrofa  al  Parco  e di rettificare i confini del
Parco  a  ridosso  della  zona  industriale  dello  stesso comune con
l'esclusione  di  alcune  aree  che  ricadono nell'insula industriale
DI/49  e  nella  fascia per infrastrutturazione future adiacente alla
stessa;
  Vista  la relazione firmata dai sindaci dei comuni di Sannicandro e
S. Marco in Lamis con la quale si chiede la delimitazione di una zona
per  l'attivita'  venatoria  tra  i  comuni  di  S.  Marco  in Lamis,
Sannicandro ed Apricena, pervenuta al Ministero dell'ambiente in data
4 novembre 1999;
  Vista  la deliberazione della giunta comunale del comune di Cagnano
Varano  prot.  n. 394 del 5 ottobre 1999, trasmessa con nota prot. n.
7011  del  16  novembre  1999,  con  la quale "si recepisce l'accordo
sottoscritto il 14 settembre 1999";
  Vista  la  deliberazione  del consiglio comunale del comune di Vico
del  Gargano n. 49 del 30 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n.
8648  del  18  novembre  1999,  di ratifica dell'accordo sottoscritto
nella riunione del 14 settembre 1999;
  Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di S. Marco
in Lamis n. 98 del 5 novembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 14068
del  16  novembre 1999, con la quale si chiede l'esclusione dal Parco
del  territorio  compreso  tra  le  localita'  C.  Ciocca  a  nord  e
Sambuchello a sud;
  Vista  la  deliberazione  del  consiglio comunale del comune di San
Giovanni  Rotondo  n.  132  del  10 novembre 1999, trasmessa con nota
prot.  n.  29620  del  17 novembre  1999,  con la quale si chiede: di
inserire  in  zona 1 del Parco una parte dell'area carsica a nord del
centro  abitato;  di  inserire  nella  zona  2 del Parco la chiesa di
Sant'Egidio  e  i  mandorleti contermini; di classificare da zona 2 a
zona  1  parte  dell'area  dell'alveo dell'ex lago di Sant'Egidio; di
modificare  marginalemente  il  perimetro dell'area a nord del centro
abitato;  di inserire in zona 2 il centro storico; di escludere parte
dell'area in localita' Murge, Bosco Sant'Egidio e Monte Nero;
  Vista  la nota del 23 novembre 1999, prot. n. 5499, con la quale il
sindaco del comune di Rignano Garganico evidenzia che nella relazione
che  accompagna  la succitata deliberazione del consiglio comunale n.
33  del 30 settembre 1998 "e' stato erroneamente riportato nel decimo
accapo:  la  proposta risultante e' la seguente: la parola "Palombara
inclusa  come errore di battitura che deve intendersi come "Palombara
esclusa ";
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  che,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  definisce  di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il  quale  dispone  che  l'individuazione,  l'istituzione  e la
disciplina  generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
  Visto  l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito  dall'art.  2,  comma  23, della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e
delle   riserve   statali,   terrestri,  fluviali  e  lacuali,  siano
effettuate d'intesa con le regioni;
  Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/99/20736
del  17  novembre  1999  con la quale e' stata trasmessa alla regione
Puglia   la   cartografia,   in   scala   1:100.000,   relativa  alla
riperimetrazione   del  Parco  nazionale  del  Gargano,  al  fine  di
acquisire la prescritta intesa;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'ambiente del 15 dicembre 1999,
prot.  n.  SCN/DG/22933/99,  con  la  quale  e'  stata trasmessa alla
regione  Puglia copia conforme della gia' citata cartografia in scala
1:250.000  riportante  le  modifiche  alla  perimetrazione del Parco,
sottoscritta  in data 14 settembre 1999 dai rappresentanti dei comuni
interessati e dal direttore generale del Servizio conservazione della
natura;
  Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Rignano
Garganico  n.  1 del 24 gennaio 2000, trasmessa con nota prot. n. 547
del  31  gennaio  2000,  con  la  quale  si  propone  l'esclusione di
ulteriori  aree  dal Parco, la cui inclusione era stata richiesta con
la  succitata delibera n. 33 del 1998, poiche' i proprietari di dette
aree  "hanno  rappresentato  la  loro  esigenza di rimanere fuori dal
Parco";
  Vista  la  deliberazione della giunta comunale del comune di Poggio
Imperiale n. 109 del 17 luglio 2000, trasmessa con nota prot. n. 6546
del 14 novembre 2000, con la quale si chiede l'inserimento nella zona
2  del Parco della parte del terreno del lago di Lesina di proprieta'
del comune di Poggio Imperiale ma ricadente in agro di Lesina;
  Acquisita  la  prescritta  intesa  tra  Ministero  dell'ambiente  e
regione  Puglia  sulla  perimetrazione e sulla zonizzazione del Parco
nazionale del Gargano, espressa con deliberazione di giunta regionale
n.  823  del  25 luglio  2000, trasmessa con nota prot. n. 6741 del 1
agosto  2000,  nella quale altresi' e' stata rimessa alla valutazione
tecnica   del   Ministero  dell'ambiente  la  definizione  del  nuovo
perimetro  del Parco nazionale del Gargano relativamente ai territori
di  quei  comuni  che hanno fatto pervenire le rispettive proposte di
modifica in data successiva al 14 settembre 1999;
  Vista  la  nota  del 13 settembre 2000, prot. n. SCN/1D/2000/14512,
con  cui  il  Ministero  dell'ambiente  ha  richiesto  all'Ente Parco
nazionale  del  Gargano,  di  pronunciarsi in merito alle proposte di
modifica dei comuni rese note successivamente al 14 settembre 1999;
  Vista  la  nota dell'Ente Parco nazionale del Gargano del 5 ottobre
2000,  prot.  n.  5267,  in risposta alla suddetta nota del Ministero
dell'ambiente  del 13 settembre 2000, prot. n. SCN/1D/2000/14512, con
la   quale   l'Ente   Parco   medesimo   esprime   parere  favorevole
all'accoglimento  di tutte le proposte avanzate dalle amministrazioni
comunali entro la data del 14 settembre 1999;
  Ritenuto  di  dover accogliere solamente le richieste di inclusione
formulate dai comuni dopo la predetta riunione del 14 settembre 1999;
  Vista  la  nota del 27 febbraio 2001, prot. n. SCN/1D/2001/4642, di
trasmissione  alla  Conferenza unificata dello schema del decreto del
Presidente  della  Repubblica di riperimetrazione del Parco nazionale
del  Gargano, unitamente alla relativa cartografia in scala 1:50.000,
al  fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Sentita  la  Conferenza  unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2,
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che in data 22 marzo
2001  ha  espresso  parere favorevole, rep. n. 441/C.U., trasmesso al
Ministero  dell'ambiente  con nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, prot. n. 1970/01/C.3.4.1 del marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Su proposta del Ministro dell'ambiente;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  territorio del Parco nazionale del Gargano e' delimitato in via
definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale
in  scala  1:50.000,  allegata al presente decreto di cui costituisce
parte  integrante, che reca altresi' la zonizzazione secondo la quale
e'  suddiviso il territorio stesso, depositata in originale presso il
Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia
e la sede dell'Ente Parco nazionale del Gargano.
  La  suddetta perimetrazione sostituisce integralmente la precedente
perimetrazione,  anch'essa  in  scala 1:50.000, di cui all'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  in data 13 maggio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 161 del 13 luglio 1998, ed
allegata al decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 giugno
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
181 del 4 agosto 1995.