IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; che attua la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II,
concernente il reclutamento del personale docente;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi di concorso a cattedre ed a
posti  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria (nazionalita' belga), cognome:
Pelgrims;
nome: Magali, nata a Haine-Saint-Paul il 12 novembre 1977;
  Vista  la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa
ai  titoli  da  riconoscere,  documentazione rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115;
  Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:
    diploma  di istruzione superiore: "Laurea in lingue e letterature
romanze",   conseguito   il  21 gennaio  2000,  presso  l'Universita'
Cattolica   di   Louvain  (con  documentazione  relativa  agli  esami
sostenuti);
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:   "Aggregazione
dell'insegnamento  secondario  superiore" rilasciato dall'Universita'
Cattolica   di   Louvain   il  30  giugno  2000  (con  documentazione
complementare);
  Vista  la  "dichiarazione  di valore in loco" rilasciata in data 13
marzo 2001 dal Consolato d'Italia a Bruxelles;
  Rilevato  che  i  titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in
base   all'ordinamento   scolastico   del   Paese   di   provenienza,
all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;
  Vista  la  richiesta  formulata  dall'interessata  medesima tesa ad
ottenere   il   riconoscimento   dei   propri  titoli  di  formazione
professionale per l'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;
  Vista  la  documentazione comprovante una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
  Vista  la  valutazione  espressa  in  sede di conferenza di servizi
(seduta  del  6 luglio  2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i
presupposti  per  il  riconoscimento  per  l'insegnamento di francese
atteso   che  i  titoli  posseduti  dall'interessato  comprovano  una
formazione  professionale  che  per  requisiti, composizione e durata
soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto,   infine,   che   il   riconoscimento  non  debba  essere
subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto
legislativo n. 115) atteso:
    che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su
materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
    che  la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli
non   comprende   attivita'   che   non  esistono  nella  professione
corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
                              Decreta:
  1.  I  titoli  citati  in  premessa,  conseguiti  in  Belgio  dalla
cittadina comunitaria Pelgrims Magali, nata a Haine -Saint-Paul il 12
novembre  1977,  comprovanti  una  formazione  professionale  al  cui
possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che
li   ha   rilasciati   subordina  l'esercizio  della  professione  di
insegnante,  costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione
e  titolo  di  idoneita' all'esercizio in Italia della professione di
docente  nelle  scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle
classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civilta'
straniere  - Francese e nella classe di concorso: 3/C - Conversazione
in lingua straniera - Francese.
  2. Il presente decreto e' pubblicato, per quanto dispone l'art. 12,
comma  7  del  citato  decreto  legislativo  n.  115,  nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 6 luglio 2001
                                     Il direttore generale: Cosentino