IL PRESIDENTE
               della commissione tributaria regionale
                         dell'Emilia-Romagna
  Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;
  Visto  il decreto interministeriale del 6 giugno 2000, con il quale
sono state istituite le sezione staccate delle commissioni tributarie
regionali  di  cui  alla  citata  norma e, per quanto inerisce questa
commissione  tributaria  regionale,  le  sezioni  staccate di Parma e
Rimini;
  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
  Vista  l'assegnazione di nuovo personale alla segreteria di Bologna
in  data  10  agosto  2001  dall'Agenzia  delle  entrate  - Direzione
regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna;
  Ritenuto,  pertanto,  che  si  possa  procedere  all'apertura della
sezione staccata di Rimini, fissa all'uopo la data del 1 ottobre 2001
per l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Rimini;
  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alle
singole  sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del
criterio   territoriale  espressi  dalle  anzidette  risoluzioni  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  Ritenuto  che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla
sezione staccata di Rimini come da proprio decreto protocollo n. 1741
dell'8 maggio  2001  puo' essere fissata per il giorno 1 ottobre 2001
presso i locali siti in via Macanno n. 37;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare
l'organizzazione  della  sede  principale  di  Bologna alle modifiche
strutturali  necessarie  in  seguito  alla  attivazione delle sezioni
staccate;
                              Decreta:
  E'  attivata  dal giorno 1 ottobre 2001 la segreteria della sezione
staccata  di  questa  commissione  tributaria  regionale  ubicata  in
Rimini, via Macanno n. 37.
  Da  tale  data  gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico
dalle  ore 8,45 alle ore 12,45 di ogni giorno feriale e nei giorni di
giovedi'  di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
  Da  tale  data  la  predetta  segreteria  espletera'  i  servizi di
ricezione delle costituzioni delle parti, nonche' di atti e documenti
in  genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle
rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai
procedimenti  medesimi  o  al  personale  -  magistrati  e  impiegati
amministrativi - della sezione.
  La  costituzione  delle  parti  e  il  deposito di atti e documenti
potranno  avvenire  presso  la  segreteria  della  sede principale di
Bologna.
  L'insediamento  dei  magistrati  assegnati alla sezione staccata di
questa  commissione  avverra',  presso  i locali gia' predisposti per
ciascuna sezione, il giorno 1 ottobre 2001.
  La  sezione  staccata  tratterra'  in  via esclusiva i procedimenti
relativi  ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie
provinciali  ricomprese  nella  sua  circoscrizione, a revocazione di
proprie sentenze nonche' ancora quale giudice di rinvio - dalla Corte
suprema  di cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla
commissione tributaria regionale - di procedimenti che in primo grado
sono stati ivi radicati.
  Alla sede principale di Bologna restano assegnati solo i giudizi di
appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in
primo grado dalle commissioni provinciali.
  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione
principale  e  le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione
territoriale  della  commissione  che  ha deciso il giudizio di primo
grado.
  I  procedimenti  incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art.
19  del  decreto  legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i
criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.
  L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche
per  la  sezione  staccata,  nella  competenza  del  presidente della
commissione,   a  norma  dell'art.  26  del  decreto  legislativo  n.
546/1992.
  I  presidenti  delle due sezioni appartenenti alla sezione staccata
sottoporranno  al  presidente  della commissione qualsiasi anomalia o
irregolarita'  nel  funzionamento  delle rispettive sezioni corredata
dalle loro osservazioni o proposte in merito.
  Il  calendario  delle  udienze  delle  singole sezioni sara', anche
nell'ambito   della   sezione   staccata,   predisposto  dai  singoli
presidenti di sezione e trasmesso al presidente della commissione.
  Dispone  che  il  presente  decreto venga pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e comunicato a:
    1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
    2)  Ministero  delle  finanze  -  Direzione generale degli affari
generali e del personale;
    3) Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate sede
di Bologna;
    4) uffici finanziari della provincia di Rimini;
    5) presidenti ordini professionali di Bologna e Rimini;
    6)  al  dirigente  della  segreteria della commissione tributaria
regionale di Bologna.
      Bologna, 6 settembre 2001
                                             Il presidente: Marchetti