IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963
del 1965;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999,
relativo  alle  azioni  strutturali  nel  settore  della pesca, ed il
regolamento  (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante
modalita' attuative di dette azioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo
2000  recante  obiettivi  al dicembre 2001 per la flotta peschereccia
italiana;
  Visto   il   VI   piano   triennale   2000-2002   della   pesca   e
dell'acquacoltura  approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000
ed  adottato  con  decreto  ministeriale in pari data (pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
2000);
  Ritenuto  opportuno  avviare  la programmazione triennale dal 2002,
assicurando per l'anno 2001 continuita' ad alcune modalita' attuative
emanate per le interruzioni tecniche nell'anno 2000;
  Sentiti  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale  per  la  gestione  e  la conservazione delle
risorse biologiche del mare nella seduta del 9 luglio 2001;
  Sentite le Commissioni consultive locali;
  Ritenuto   che,   per   i   compartimenti  da  Imperia  a  Taranto,
l'obbligatorieta' dell'interruzione tecnica non possa essere disposta
nel  compartimento  in  cui  siano  iscritte  meno  di  cinque unita'
abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;
  Ritenuto,    altresi',    che    la   facoltativita/obbligatorieta'
dell'interruzione   tecnica   debba   essere   riferita  a  tutte  le
imbarcazioni  autorizzate  ad  operare  con i sistemi a strascico e/o
volante;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  intervenire  con  urgenza,  attesa
l'imminenza della data fissata per l'inizio dell'interruzione tecnica
dell'attivita' di pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 2001, al fine di preservare le risorse alieutiche nei
periodi  di riproduzione e consentirne il ripopolamento, e' disposta,
per  le  navi  da  pesca  iscritte nei compartimenti marittimi di cui
all'art.  2  ed  autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o
volante,   l'interruzione   tecnica  per  trenta  giorni  consecutivi
dell'attivita'  di  pesca nei periodi e con le modalita' indicati nel
presente provvedimento.
  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a
statuto  speciale  Sicilia  e Sardegna l'attuazione dell'interruzione
tecnica  della  pesca  e'  disciplinato dalle rispettive legislazioni
regionali  e  le  eventuali  misure  sociali d'accompagnamento sono a
carico dei relativi bilanci.