IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963 del 1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni; Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana; Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000 ed adottato con decreto ministeriale in pari data (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000); Ritenuto opportuno avviare la programmazione triennale dal 2002, assicurando per l'anno 2001 continuita' ad alcune modalita' attuative emanate per le interruzioni tecniche nell'anno 2000; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 9 luglio 2001; Sentite le Commissioni consultive locali; Ritenuto che, per i compartimenti da Imperia a Taranto, l'obbligatorieta' dell'interruzione tecnica non possa essere disposta nel compartimento in cui siano iscritte meno di cinque unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante; Ritenuto, altresi', che la facoltativita/obbligatorieta' dell'interruzione tecnica debba essere riferita a tutte le imbarcazioni autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante; Ravvisata l'opportunita' di intervenire con urgenza, attesa l'imminenza della data fissata per l'inizio dell'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 2001, al fine di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione e consentirne il ripopolamento, e' disposta, per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi di cui all'art. 2 ed autorizzate ad operare con i sistemi a strascico e/o volante, l'interruzione tecnica per trenta giorni consecutivi dell'attivita' di pesca nei periodi e con le modalita' indicati nel presente provvedimento. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca e' disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei relativi bilanci.