IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 198l, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Puglia degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    siccita'  dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001 nella provincia di
Foggia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Foggia:
      siccita'  dal  1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), nel territorio dei comuni di
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela,
Carapelle,   Carlantino,  Casalnuovo  Monterotaro,  Castelluccio  de'
Sauri,  Castelnuovo  della  Daunia,  Celenza  Valfortore,  Cerignola,
Deliceto,    Foggia,    Monteleone    di   Puglia,   Ordona,   Panni,
Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San
Marco   in   Lamis,  Sant'Agata  di  Puglia,  Stornara,  Stornarella,
Trinitapoli.
  Il  presente  decreto  sara',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 settembre 2001
                                                Il Ministro: Alemanno