Al  decreto  citato  in  epigrafe, pubblicato nella sopraindicata
Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
      dopo  il  titolo del decreto stesso, riportato sia nel sommario
che  alla  pag.  16,  prima  colonna  deve  intendersi  pubblicata la
seguente  dicitura:  "Testo  rilevante ai fini dello Spazio Economico
Europeo";
      all'art.  2,  comma 1,  alla  pag.  17,  al terzo rigo, dopo la
parola  "trattori",  si  intendono  riportate,  andando  a  capo,  le
seguenti parole:
        "se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto
ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto";
      in  calce  al  decreto  medesimo dopo i nominativi dei Ministri
firmatari, deve intendersi pubblicato il seguente "allegato":
                              "ALLEGATO
    I  capi  da  I  a V e VII dell'allegato 1 al decreto ministeriale
5 agosto 1991 sono cosi' modificati:
      1) Al capo I, il punto 1 e' sostituito dal seguente:
        "1.  Si  applicano  le  disposizioni del punto 1 del codice 6
dell'OCSE  [decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata
da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1 .
      2) Il capo II e' sostituito dal seguente:
                              "Capo II
                          Requisiti tecnici
    I  requisiti tecnici necessari ai fine dell'omologazione CE di un
dispositivo  di  protezione  in  caso  di capovolgimento dei trattori
agricoli   o  forestali  a  ruote,  a  carreggiata  stretta,  montati
anteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 6 dell'OCSE
[decisione  C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo
il  3 marzo  1999].  Tali  requisiti non si applicano ai capitoli del
punto  3  relativi  al  verbale  di  prova, alle modifiche di piccola
entita' e all'identificazione .
      3) I capi III, IV e V sono soppressi.
      4) Al capo VII, il primo trattino e' sostituito dal seguente:
        "- da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera
"e seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato
l'omologazione:
          1  per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per
i  Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11
per  il  Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per
la  Finlandia,  18  per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la
Grecia, 24 per l'Irlanda; ".