Il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    1. Di   confermare  per  l'anno  2001  l'aliquota  per  l'imposta
comunale  sugli  immobili,  nella misura del 5 per mille per tutte le
unita' immobiliari a qualsiasi uso adibite;
    2. Di confermare la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2001 dovuta
per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale,  in  L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti
ed alle seguenti condizioni:
      A) Soggetti  passivi  ultra sessantenni con reddito complessivo
imponibile  ai  fini IRPEF percepito nell'anno 2000 derivante da sola
pensione  e  da  redditi dei fabbricati provenienti dall'unica unita'
immobiliare posseduta:
        a. Inferiore  a  L. 15.000.000  nel  caso di nucleo familiare
composto da una persona;
        b. Inferiore  a  L. 22.000.000  nel  caso di nucleo familiare
composto  da  piu' persone ed ove il limite citato sia corrispondente
al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;
      B) soggetti   passivi  in  particolari  situazioni  di  bisogno
segnalati da apposita relazione del servizio socio-assistenziale;
      C) tali  soggetti  passivi devono presentare al comune apposita
richiesta  di  riduzione  d'imposta  in  carta  semplice  dichiarando
l'esistenza  di altre proprieta' immobiliari oltre alla prima adibita
ad  abitazione  ed  occupata, il cui valore catastale non deve essere
superiore  a L. 100.000.000. La domanda, deve essere presentata entro
il  31 maggio  2001.  La  domanda  deve  essere  presentata  entro il
31 maggio 2001. La domanda dovra' contenere la dichiarazione relativa
ai  redditi percepiti nel 2000 per i soggetti di cui alla lettera A);
qualora  tali  soggetti  avessero  intenzione di compilare il modello
unico  in  luogo  del  modello 730/00,  devono  presentare entro tale
termine  il  modello  relativo ai soli redditi da pensione rilasciato
dall'ente  erogatore  ed  entro  il  30 settembre  2001  copia  della
dichiarazione dei redditi 2000 modello unico;
      D) le  richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il
15 giugno  2001 da parte del funzionario responsabile per l'I.C.I. ed
entro  tale  data  dovra' essere comunicato al richiedente l'esito di
tale esame, sia esso positivo o negativo;
      E) al  soggetto, in mancanza della comunicazione suindicata, e'
data  facolta'  di  applicare  la maggiore riduzione in sede di primo
versamento   da  effettuarsi  entro  il  30 giugno  2001,  salvo  poi
conguagliare   in   sede  di  saldo  2001  da  effettuarsi  entro  il
20 dicembre,  la minore imposta versata in acconto a giugno, nel caso
di  esito  negativo della richiesta di detrazione, senza applicazione
di alcuna sanzione pecuniaria;
      F) si  terra'  conto  di  ogni possibile variazione dei termini
stabiliti  da  normative successivamente intervenute all'approvazione
del presente atto.
    (Omissis).