IL PRESIDENTE
             del Comitato centrale per l'albo nazionale
          delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
             l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Il  Comitato  centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
riunitosi nella seduta del 20 settembre 2001;
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.   488,   che   destina   la   somma   di  L. 90.000.000.000  (Euro
46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  elevando  la  predetta  somma  di  L. 90.000.000.000
(Euro 46.481.120,92), a L. 130.000.000.000 (Euro 67.139.396,88);
  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n.  232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate;
  Vista  la  delibera n. 12/01, con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di L. 130.000.000.000 (Euro 67.139.396,88) - pari a L. 13.000.000.000
(Euro 6.713.939,69) - stanziato dalla citata legge n. 229/2000;
  Considerato  che con la stessa delibera n. 12/01 e' stato deciso di
utilizzare  prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le
imprese  di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico
per  l'utilizzo  obbligatorio  delle  tratte autostradali di cui agli
accordidi  programma  sottoscritti in data 31  maggio 2000 ed in data
27 giugno  2000  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  con  gli enti
interessati  per  il dirottamento, nell'anno 2000, del traffico dalle
S.S. 1 e SS. 206 sulla A12 e dalla S.S. 16 sulla A14;
  Visti  i  predetti  accordi di programma e le conseguenti ordinanze
prefettizie che prevedono:
      1) il dirottamento obbligatorio nel periodo dal 10 giugno al 20
settembre  2000, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3,
4  e  5, con esclusione di autobus e caravan, dalle S.S. 1 e S.S. 206
sulla  A12,  nel  tratto  compreso tra le stazioni di Collesalvetti e
Rosignano Marittimo;
      2)  il  dirottamento obbligatorio, nei mesi di luglio, agosto e
settembre  2000 con decorrenza dal 5 luglio 2000 - limitatamente alla
fascia  oraria  compresa  dalle  ore 19 alle ore 5 - del transito dei
veicoli  appartenenti alle classi 4 e 5, dalla S.S. 16 sulla A14, nel
tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;
  Vista  la  delibera  n.  13/2001 del 20 luglio 2001 con la quale il
Comitato centrale ha determinato i criteri, le modalita' ed i termini
per  la  presentazione  delle  domande  di  rimborso  delle quote dei
pedaggi  autostradali  ai  transiti  deviati  obbligatoriamente sulle
tratte della A12;
  Ritenuta  l'opportunita'  di uniformare le disposizioni emanate con
la  citata  delibera  n.  13/2001  con quelle emanate con delibera n.
15/2001  del  20 luglio 2001 concernente modalita', criteri e termini
per  la  presentazione  delle domande per la riduzione compensata dei
pedaggi per l'anno 2000;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  E'  abrogato  l'art. 7 della delibera n. 13/2001 del 20 luglio 2001
concernente  la  determinazione  dei  criteri,  delle modalita' e dei
termini  per  la  presentazione delle domande di rimborso delle quote
dei   pedaggi  autostradali  ai  transiti  deviati  obbligatoriamente
nell'anno 2000 sulle tratte della A12 e della A14.