IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 -
modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e
6  maggio  1976  e  con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno
1993  e  22 luglio  1998  -  con  il  quale  e' stata riconosciuta la
denominazione  di  origine  controllata  dei vini "Soave" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto ministeriale 7 maggio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita per
i  vini  "Recioto  di  Soave",  gia'  riconosciuti a denominazione di
origine controllata con i decreti sopra specificati;
  Vista  la  domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini
Soave  e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere
la  modifica  del  disciplinare di produzione dei vini della suddetta
denominazione di origine controllata e garantita;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni di origine dei vini inerente alla
domanda   sopra  citata  e  la  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine
controllata  e  garantita  di cui trattasi, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da parte degli interessati in
merito  alla  modifica del disciplinare di produzione dei vini di che
trattasi;
  Ritenuto,  pertanto, necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei vini delle denominazione di origine
controllata  e  garantita "Recioto di Soave", ed all'approvazione del
disciplinare  medesimo  in  conformita'  al  parere  espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata e garantita "Recioto di Soave" - riconosciuta con
decreto  ministeriale  7  maggio  1998 - e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al presente decreto le cui misure entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2001.