IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 - modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 - con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Recioto di Soave", gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con i decreti sopra specificati; Vista la domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della suddetta denominazione di origine controllata e garantita; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini inerente alla domanda sopra citata e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in merito alla modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Ritenuto, pertanto, necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ed all'approvazione del disciplinare medesimo in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" - riconosciuta con decreto ministeriale 7 maggio 1998 - e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.