IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza" e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
  Vista  la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale";
  Visto  in  particolare l'art. 9, comma 2-quater, della citata legge
n. 230 del 1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri
la   determinazione  dell'entita'  della  consistenza  massima  degli
obiettori  in  servizio,  nei limiti delle disponibilita' finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
febbraio  2001, che determina in 85.000 unita' la consistenza massima
degli obiettori in servizio per l'anno 2001;
  Visto  in particolare l'art. 9, commi 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della
citata legge n. 230 del 1998;
  Visti  in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, commi 1 e 9 della
suddetta legge n. 64 del 2001;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 28
maggio  2001, recante "Definizione, per l'anno 2001, del programma di
verifiche  volte  ad  accertare  la  consistenza e le modalita' della
prestazione  del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il
rispetto   dei  progetti  di  impiego  e  delle  convenzioni  con  le
amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti  e  le  organizzazioni  che
impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma
2, lettera d), della legge 8 luglio 1998, n. 230";
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita'
al  personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle
diarie  di  missione  all'estero  del  personale  statale,  civile  e
militare, delle universita' e della scuola";
  Visto  il  programma  annuale  dell'Ufficio  nazionale del servizio
civile  relativo  all'esercizio  finanziario 2001, adottato, ai sensi
dell'art.  8,  comma 2, lettera a), della richiamata legge n. 230 del
1998  e  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  28  luglio 1999, n. 352, con determinazione del direttore
dello  stesso  Ufficio  in data 28 maggio 2001, registrata alla Corte
dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 9, foglio n. 371;
  Rilevato che l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto a
dare attuazione a quanto previsto dal capo II (Disciplina del periodo
transitorio)   della  citata  legge  n.  64  del  2001,  adottando  i
provvedimenti  necessari  all'avvio del servizio volontario in Italia
ed all'estero ed all'impiego dei cittadini nel servizio civile;
  Considerato  che il suindicato decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  9 febbraio 2001 ha previsto, al fine di individuare il
contingente  degli  obiettori  da  avviare  al servizio rispetto alle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio
civile,  ulteriori  ipotesi  per  la concessione della dispensa e per
l'invio  in  licenza  illimitata  senza  assegni in attesa di congedo
(LISAAC);
  Considerato   che   detta   previsione  ha  comportato  un  aumento
considerevole  delle  domande  di dispensa e di LISAAC da parte degli
obiettori di coscienza;
  Considerato,   pertanto,   che,   a   seguito   dell'adozione   dei
provvedimenti  di  accoglimento  delle  predette domande da parte del
citato Ufficio, il contingente di obiettori che si prevede di avviare
al servizio civile nell'anno 2001 e' pari a 73.000 unita', inferiore,
quindi,  al  contingente  di  85.000  unita'  stabilito  dal predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001;
  Considerato  che  le  risorse  finanziarie  non  utilizzate  per il
mancato  avvio  al  servizio  di  12.000 obiettori di coscienza, sono
destinate  a dare attuazione alle disposizioni della richiamata legge
n. 64 del 2001, che prevedono l'avvio al servizio civile delle donne,
dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare, nonche'
dei  cittadini  abili  al servizio militare di leva che dichiarano la
loro  preferenza  a  prestare  il  servizio  civile  piuttosto che il
servizio militare purche' non risultino necessari alle esigenze delle
Forze armate;
  Considerato  che  l'art.  10  della menzionata legge n. 64 del 2001
nello  stabilire  che  i  cittadini  in  servizio civile godono degli
stessi  diritti  e  fruiscono  dei  medesimi  benefici previsti per i
militari,  deve  essere  interpretato  nel  senso  di  assicurare  ai
volontari  in  servizio  civile  lo  stesso  trattamento riservato al
personale  militare  volontario  in  ferma  annuale,  tenuto conto di
quanto  stabilito  dall'art.  2,  comma 3, lettera b), della suddetta
legge  n.  64  del  2001,  in  merito  al  trattamento  economico dei
volontari  in  servizio  civile  successivamente alla sospensione del
servizio obbligatorio militare di leva;
  Considerato   che   il   richiamato   programma   annuale  relativo
all'esercizio  finanziario 2001, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili,  ha  stabilito  di  avviare volontari in servizio civile
determinando,  altresi',  l'ammontare  del trattamento economico loro
spettante,   nonche'  di  dare  attuazione  al  servizio  all'estero,
determinando  il  trattamento economico relativo allo svolgimento del
servizio fuori del territorio nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
Contingente  dei  volontari, dei cittadini abili al servizio militare
che  optano  per  il  servizio  civile nazionale e degli obiettori di
                  coscienza da avviare all'estero.

  1.  Il  contingente  di volontari impiegabili in servizio civile e'
definito,  per  l'anno 2001, in complessive 790 unita', di cui 600 da
impiegare in Italia e 190 all'estero.
  2.  Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva
che  dichiarano  la  loro  preferenza  a  prestare il servizio civile
piuttosto  che il servizio militare di cui all'art. 5, comma 1, della
legge  6  marzo 2001, n. 64, e' determinato, per l'anno 2001, tenendo
conto delle economie di gestione derivanti dal mancato utilizzo delle
risorse   finanziarie   destinate   all'impiego  degli  obiettori  di
coscienza,  sulla  base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa
relativi   ai   nominativi   degli   arruolati   che,   eccedenti  al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, abbiano espresso preferenza a prestare servizio civile.
  3.   Il   contingente  degli  obiettori  di  coscienza  impiegabili
all'estero e' definito, per l'anno 2001, in 550 unita'.