IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   Direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2325/97  della Commissione del 24
novembre   1997,   relativo   alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta "Nocciola di Giffoni", ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  la  domanda presentata dall'Associazione produttori nocciole
tonda  di  Giffoni, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), via A.
Russomando  n.  9, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione   della   indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  di
Giffoni",  ai  sensi  dell'art.  9  del  citato  regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
100  del  2  maggio  2001,  in  relazione  alla quale potevano essere
presentate   al   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali
eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti
interessati,   entro   trenta   giorni   dalla   indicata   data   di
pubblicazione;
  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le
sopraindicate osservazioni;
  Vista  la  nota prot. n. 62713 dell'11 giugno 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  24  luglio 2001, con la quale l'Associazione
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta "Nocciola di Giffoni", in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra
citata,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  di  Giffoni" secondo la
modifica   richiesta  dalla  stessa,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17
marzo  1997,  alla  modifica,  chiesta  dall'Associazione  produttori
nocciole tonda di Giffoni, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno),
via   A.  Russomando  n.  9,  al  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica protetta "Nocciola di Giffoni" registrata con
regolamento  (CE)  n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997,
ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  100  del  2  maggio  2001 e notificata al competente
organismo  comunitario  come  specificato  nelle premesse al presente
decreto.