IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Vista la motivata richiesta della regione Campania per la fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro; Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroga per il parametro fluoro; Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 5 luglio 2001; Decreta: Art. 1. 1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro fluoro non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l. 2. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere disposta per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.