Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  della  nota  qui  pubblicata e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
della  disposizione  di legge alla quale e' operato il rinvio e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
                               Art. 1.

  1.  In  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della
legge  27 ottobre  1988,  n.  470,  e tenuto conto del riordino delle
modalita'  procedurali  ivi  previste,  la  seconda  rilevazione  dei
cittadini  italiani  all'estero,  di  cui all'articolo 8 della citata
legge n. 470 del 1988, e' fissata in data 21 marzo 2003.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          27 ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e  censimento  degli
          italiani all'estero):
              "Art.  8.  - 1. La  rilevazione  dei cittadini italiani
          all'estero  ha  luogo  contemporaneamente al censimento dei
          cittadini residenti in Italia.
              2. Il  Ministero  degli affari esteri, con l'assistenza
          tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi
          della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce
          le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e
          fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.
              3.  Il  Ministero  degli  affari  esteri sovraintende a
          tutte  le  operazioni relative alla rilevazione adottando i
          provvedimenti  necessari  per il loro regolare e tempestivo
          svolgimento;  promuove,  inoltre, nelle forme ritenute piu'
          efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in
          merito alla rilevazione stessa.".