Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Art. 1. 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalita' procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, e' fissata in data 21 marzo 2003.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero): "Art. 8. - 1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia. 2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti. 3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione stessa.".