Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale
e'  operato  il  rinvio  e  della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
                               Art. 1.

  1.   In  attesa  della  revisione  della  disciplina  regolamentare
concernente  l'agevolazione  sui  prodotti  petroliferi  impiegati in
agricoltura,  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 4, del
decreto-legge   15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito  dalla  legge
14 aprile  2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le
disposizioni di cui al presente decreto.
  2.  La  dichiarazione  di  avvenuto  impiego,  nell'anno 2000,  dei
carburanti  agevolati  per  l'agricoltura  prevista  dal  decreto del
Ministro  delle  finanze  11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi
dell'articolo 1,  comma 4,  del  decreto-legge  di cui al comma 1, e'
presentata  entro  il  31 dicembre  2001. Gli uffici incaricati dalle
regioni  o  dalle  province autonome di Trento e Bolzano del servizio
relativo   all'impiego   dei   predetti  carburanti  provvedono  alla
determinazione  dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla
base  di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15
ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per
l'anno   2001,  con  riferimento  alle  superfici  coltivate  e  alla
tipologia   delle   coltivazioni.  Le  annotazioni  sul  libretto  di
controllo  dei  lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati
sono facoltative.
  3.  L'ammontare  della  cauzione prevista dal regolamento di cui al
comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli
minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, e' ridotta del 70
per cento.
  4.  Il  termine  di  scadenza  del  periodo nel quale e' consentito
commercializzare  prodotti  petroliferi  per usi agricoli ad aliquota
ridotta di accisa, denaturati, e' fissato al 31 dicembre 2001.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 4,  del
          decreto-legge  15 febbraio  2000,  n.  21  convertito dalla
          legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in
          materia di IVA per i produttori agricoli):
              "4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
          dell'art.  2,  comma 126,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   sono   determinati   i  consumi  medi  dei  prodotti
          petroliferi  per  ettaro  e  per ogni tipo di coltivazione.
          Entro  la  medesima  data,  il  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
          dell'agevolazione  di cui al n. 5) della tabella A allegata
          al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  e,  con  effetto  dal  1  gennaio 2001, in
          relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati,
          nonche'  alla  applicazione del regime ordinario in materia
          di  imposta  sul valore aggiunto per i produttori agricoli,
          riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).".
              - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 11 dicembre
          2000, n. 375 reca: "Regolamento recante norme relative alla
          riduzione  del  gasolio  da  utilizzare  in agricoltura, da
          adottare  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge
          15 febbraio  2000,  n.  21,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.".