IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'ordinamento didattico universitario relativamente alla scuole di specializzazione del settore medico; Visto la legge n. 127 del 15 maggio 1997 ed in particolare i commi 95 e 101 dell'art. 17; Vista la nota del MURST n. 1351 del 27 luglio 1999; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di quest'Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 giugno 2001; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che il regolamento didattico, in corso di pubblicazione, non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle scuole di specializzazione dell'area medica, le relative modifiche vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nel titolo XX - Facolta' di medicina e chirurgia - scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in "audiologia" cambia denominazione in "audiologia e foniatria".