IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso che:
    sono  state  formulate  da  alcune  SOA e associazioni di imprese
richieste  in  merito  alle  disposizioni  contenute  nel regolamento
recante  il  nuovo  sistema  di  qualificazione di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 e nei comunicati inviati da
questa  Autorita'  alle SOA in merito ai criteri cui devono attenersi
le SOA per l'attivita' di qualificazione delle imprese;
    l'Autorita'  ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA
ulteriori indicazioni;
    tali indicazioni incidono sulle modalita' di qualificazione delle
imprese  e  dunque  producono  conseguenze sulla qualificazione delle
imprese in gara;
    le associazioni di categoria lamentano la mancata rispondenza dei
criteri  di  qualificazione  ai  criteri di stesura dei bandi di gara
adottati   dalle   stazioni  appaltanti  soprattutto  in  riferimento
all'identificazione   di   alcune   categorie  di  lavorazioni  nella
declaratoria  di  cui all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000;
    le  questioni  sono  state sottoposte all'esame della commissione
consultiva,  ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  e  del gruppo di lavoro, costituito presso l'Autorita', cui
partecipano  le associazioni di categoria rappresentative di imprese,
di  stazioni  appaltanti  e  degli ordini professionali, di cui si e'
acquisito il parere.
  Considerato in fatto:
    alcune  SOA  hanno  ricevuto,  da  parte di imprese, richieste di
essere qualificate nel settore della bonifica da ordigni esplosivi;
    la   Federazione   imprese  elettrotecniche  ed  elettroniche  ha
sottoposto  all'Autorita'  la  questione inerente l'inquadramento dei
lavori  relativi  l'istallazione  dei  sistemi  di video sorveglianza
nella  declaratoria delle categorie di cui all'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
  L'ANIE, aderente alla Federazione suddetta, ha evidenziato che tali
impianti  potrebbero  rientrare  nella  categoria OS5, in qualita' di
impianti   di  antintrusione,  ma  nello  stesso  tempo  anche  nella
categoria  OS19,  per la loro connotazione, piu' propria, di impianti
di telecomunicazione;
    alcune   SOA   hanno   sottoposto   all'esame  dell'Autorita'  la
problematica concernente la riconducibilita' dei lavori di esecuzione
di  opere murarie a secco, realizzate in ambiti assoggettati a tutela
paesistica,  alla  declaratoria di cui all'allegato A del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000. E' stato evidenziato che le
stazioni    appaltanti    classificano    tali   opere   in   maniera
indifferenziata  talvolta  nella cat. OG1, talvolta nella cat. OG13 e
talvolta nella cat. OS7;
    alcune  imprese hanno evidenziato la mancata previsione nei bandi
di  gara  -  concernenti  l'affidamento  di  lavori  rientranti nelle
declaratorie  delle  categorie  specializzate  OS3, OS5, OS28, OS30 -
della possibilita', da parte di soggetti qualificati nella cat. OG11,
di eseguire gli impianti rientranti nelle categorie specializzate;
    alcune    SOA    hanno    richiesto    chiarimenti    in   merito
all'inquadramento  nell'ambito  della declaratoria delle categorie di
cui  all'allegato  A  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 delle seguenti lavorazioni:
      impianti  per  la  segnaletica  luminosa  e  la  sicurezza  del
traffico aereo;
      impianti di protezione catodica;
    e' stato segnalato che numerose stazioni appaltanti richiedono in
gara, alle imprese concorrenti:
      l'attestato  SOA  in  copia  autenticata  dal notaio o da altro
pubblico ufficiale;
      la  presentazione  delle  dichiarazioni  bancarie  dimostrative
della  capacita'  finanziaria ed economica, anche nei confronti delle
imprese attestate.
  Ritenuto in diritto:
    l'esecuzione di attivita' di bonifica da ordigni esplosivi viene,
ai   sensi  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  n.  320/1946,
eseguita dal Ministero della difesa, il quale puo' affidare le stesse
in  appalto  soltanto  a  ditte  o agli enti che impieghino personale
operaio  o  direttivo specializzato ai sensi dell'art. 1 del suddetto
decreto.  Per  tali  interventi  il  Ministero definisce un elenco di
imprese,    iscritte    all'albo   dei   fornitori   ad   appaltatori
dell'Amministrazione della difesa, alla categoria 90.02.01, secondo i
requisiti  tecnici  disciplinati  dallo  stesso genio militare con la
circolare 4a sez., rif. 4/60099 del 6 settembre 1995.
  Cio'  premesso,  si  rileva  che  le  attivita'  in  questione sono
considerate  dal  Ministero  della  difesa  piu'  propriamente  quali
servizi  ed escluse dall'ambito oggettivo definito dall'art. 2, comma
1, della legge n. 109/1994;
    i   lavori   relativi   all'istallazione  dei  sistemi  di  video
sorveglianza,  essendo  finalizzati  al  controllo della sicurezza di
edifici,  di  strade  ecc.,  e,  pertanto, ad impedire l'accesso alle
opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti
antintrusione   e,   quindi,   rientranti  nella  declaratoria  della
categoria  OS5 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000;
    i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da
realizzarsi  nell'ambito  di manufatti assoggettati al vincolo di cui
all'art.  1,  comma 1, del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali  di  cui al decreto legislativo n. 490/1999, devono essere
realizzati  da  imprese  abilitate  ad  intervenire  su tali opere e,
dunque, devono ritenersi rientranti nella cat. OG2 o nella cat. OS2 a
seconda   che   gli   stessi  riguardino  un  insieme  coordinato  di
lavorazioni  specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o
che   riguardino  l'esecuzione  di  un  restauro  di  una  superficie
decorata;
    i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da
realizzarsi   nell'ambito   di  manufatti  che  non  detengono  alcun
carattere  di  intrinseca  monumentalita'  o  che  ricadono in ambiti
territoriali  assoggettati  ad  un  vincolo di tutela paesistica, non
essendo   oggetto   di   specifica   salvaguardia   se   non  quella,
evidentemente,   disciplinata   dalle   norme   tecniche   dei  piani
territoriali   paesistici,   possono  essere  realizzati  da  imprese
qualificate nella cat. OS7;
    gli  impianti  tecnologici  di cui alle categorie OS3, OS5, OS28,
OS30  da realizzarsi in opere generali, gia' realizzate o in corso di
esecuzione,  qualora  costituiscano un insieme coordinato di impianti
da realizzarsi congiuntamente, rientrano nella categoria OG11;
    i  singoli  impianti  tecnologici,  qualora  non costituiscano un
insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, sono da
considerarsi  appartenenti  alle  specifiche  categorie specializzate
(OS3,  OS5,  OS28, OS30) e possono essere realizzati anche da imprese
in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purche' l'importo
di  classifica  posseduto  sia  sufficiente  a coprire la somma degli
importi delle singole categorie posti a base di gara;
    l'esecuzione  degli  impianti  per  la  segnaletica luminosa e la
sicurezza  del  traffico  aereo,  per evidenti ragioni di uguaglianza
tecnologica  con  quelli  relativi al traffico stradale, ferroviario,
metropolitano e tranviario, e' da inquadrare nella declaratoria della
categoria OS9;
    gli  impianti  di  protezione  catodica,  in  qualita'  di  opere
complementari  degli interventi a rete necessari per la distribuzione
ad  alta e media tensione dell'energia elettrica, sono da considerare
inquadrabili nella categoria OG10;
    in sede di partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre
l'attestazione,   rilasciata   da   una  SOA  autorizzata,  in  copia
fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da
copia  del documento d'identita' dello stesso; le stazioni appaltanti
potranno  verificare  la  veridicita' del contenuto dell'attestazione
attraverso      la      consultazione,      nel     sito     Internet
autoritalavoripubblici.it, dell'elenco delle imprese attestate;
    in  sede  di partecipazione alle gare, come previsto dall'art. 1,
comma  3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000,
l'attestazione,  rilasciata  da  una  SOA  autorizzata,  deve  essere
ritenuta  dimostrativa della capacita' finanziaria ed economica delle
imprese   concorrenti   e,   pertanto,  sostitutiva  delle  referenze
bancarie.
  Dalle  considerazioni  svolte,  al  fine di garantire i principi di
uniformita'   di  comportamento  e  di  libera  concorrenza  tra  gli
operatori,  i  criteri da tener presente in sede di stesura dei bandi
di gara sono nei termini suindicati.
    Roma, 27 settembre 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito