IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL  DIPARTIMENTO  DELLA  QUALITA'  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI
SERVIZI   -   DIREZIONE   GENERALE   PER  LA  QUALITA'  DEI  PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto   il  decreto  ministeriale  30  marzo  2001,  relativo  alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione   "Sopressa   vicentina",  trasmessa  alla  Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;
  Visto  il  comma  1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  dal  Consorzio salumifici artigiani
vicentini,  quale  associazione  richiedente la registrazione, con la
quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita'
di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la societa' "C.S.Q.A. -
Certificazioni", con sede in via San Gaetano, 74 - Thiene (Vicenza);
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29  maggio  1998,  n.  61782, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato  che  l'organismo  "C.S.Q.A.  - Certificazioni" risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
Denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  "C.S.Q.A.  -  Certificazioni", iscritto
all'elenco  degli organismi di controllo privati per le Denominazioni
di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP)
e le attestazioni di specificita' (STG) istituito presso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art.
14  della  legge  n.  526/1999,  e' autorizzato, ai sensi del comma 1
dell'art.  14  della  legge  n.  526/1999, a espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
n.  2081/92  per  la  denominazione  "Sopressa  vicentina",  protetta
transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale
30 marzo 2001.