IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997,  n.  352"  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
  Considerato  che  a  seguito di segnalazione del proprietario della
Rocca di Bolignano, gia' vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939,
che lamentava la prevista realizzazione di un impianto di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani con annessa discarica nell'area dell'Aspio,
in  prossimita'  del complesso monumentale, e di esposti da parte del
Comitato   antidiscarica   e   dell'Associazione  Italia  Nostra,  la
soprintendenza  per  i  beni ambientali e architettonici delle Marche
chiedeva  con  nota n. 12899 del 2 luglio 1998 al comune di Ancona di
fornire    urgenti    notizie    in    merito,    facendo    presente
l'incompatibilita'  della  discarica  stessa  con  il  bene tutelato,
poiche'  al  di  la'  della  conseguente compromissione dei valori di
decoro, godibilita' e fruibilita' del bene, potrebbe produrre effetti
nocivi  ed  irreversibili per la conservazione, la tutela e la stessa
integrita' fisica del complesso;
  Considerato  che  con  nota  n.  22688-23705  del 15 aprile 1999 la
citata  soprintendenza  comunicava alla regione Marche e al comune di
Ancona l'intenzione di ampliare il vincolo monumentale gia' esistente
sulla  Rocca  di  Bolignano,  evidenziando la necessita' di rinvenire
localizzazioni  alternative per l'impianto di smaltimento dei rifiuti
solidi  urbani e l'opportunita' di sospendere l'iter amministrativo e
tecnico avviato per la realizzazione dello stesso;
  Considerato  che  successivamente  venivano effettuati sopralluoghi
congiunti,  a  seguito  dei  quali il direttore generale dell'Ufficio
centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici
con  nota  n.  A17/166  del 12 luglio 1999 comunicava alla competente
soprintendenza  di  non  ravvisare  l'opportunita'  di un ampliamento
della  zona di rispetto della Rocca di Bolignano ai sensi della legge
n. 1089/1939, suggerendo una tutela paesaggistica dell'area;
  Considerato  che  con  nota  n.  16904  del  28  settembre  1999 la
soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e architettonici di Ancona,
proponeva  all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici
di  sottoporre  alla  tutela  prevista  dalla legge n. 1497/1939, ora
abrogata  e  recepita  nel  decreto  legislativo  n.  490  del  1999,
titolo II,  la  zona  prosssima alla Rocca di Bolignano, tenuto conto
che  il  comune  di  Ancona,  nonostante  il parere sfavorevole della
stessa  soprintendenza,  con  delibera di giunta n. 431 del 22 giugno
1999   aveva   affidato  all'azienda  Ancon  Ambiente  l'incarico  di
progettazione  preliminare  e definitiva dell'impianto di smaltimento
rifiuti nell'area dell'Aspio;
  Considerato  che  con  nota  n. 25430 del 22 ottobre 1999 l'Ufficio
centrale   per   i   beni   ambientali  e  paesaggistici  condivideva
l'opportunita'  di  avviare  la  procedura  di vincolo ai sensi della
legge  n.  1497/1939,  ora  decreto  legislativo  n.  490  del  1999,
titolo II,   per  l'area  predetta  facendo  ricorso  alla  procedura
concorrenziale  prevista  dalla  legge  e  previa  comunicazione alla
regione  e  al  comune di Ancona dell'avvio del procedimento ai sensi
della legge n. 241/1990;
  Considerato   che  con  nota  n.  18465  dell'11 novembre  1999  la
soprintendenza  succitata comunicava al predetto Ufficio centrale che
stava provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta
ai  fini  dell'imposizione  di  un vincolo paesaggistico sull'area in
questione;
  Considerato  che  in  data  16 novembre  1999  con  nota  n.  186/4
l'associazione  Italia  Nostra chiedeva alla soprintendenza di Ancona
ed  all'Ufficio  centrale  per  i  beni ambientali e paesaggistici di
procedere   con  sollecitudine  all'attivazione  della  procedura  di
vincolo,  considerato  che  il  comune di Ancona e la regione avevano
confermato  l'intenzione  di  costruire un impianto di smaltimento di
rifiuti  che  avrebbe  comportato  una macroscopica alterazione dello
stato  dei  luoghi  vanificando  le  opere  e  gli  interventi finora
realizzati  a  tutela  dell'insigne monumento nazionale rappresentato
dalla Rocca di Bolignano;
  Considerato   che  con  nota  n.  19991  del  18 novembre  1999  la
soprintendenza  di Ancona, in ottemperanza al disposto della legge n.
241/1990,  informava  la  regione  Marche  ed  il  comune  di  Ancona
dell'avvio  della  procedura  di  vincolo  ex  lege n. 1497/1939, ora
decreto legislativo n. 490/1999, titolo II;
  Considerato  che  con nota n. 20968 del 1 dicembre 1999 la medesima
soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali
e   paesaggistici  copia  della  documentazione  predisposta  per  la
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  dell'area predetta,
anche  in relazione alle paventate alterazioni che sarebbero derivate
alle  peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali con grave ed
irreversibile   pregiudizio  anche  per  le  viste  prospettiche  del
monumentale  edificio  della  Rocca  in conseguenza della proposta di
destinare  l'area  ad  un  impianto  intercomunale di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
  Considerato  che  a  seguito  di  sopralluogo  da parte dell'allora
direttore  generale  dott. Salvatore Mastruzzi, con nota n. 61 del 26
febbraio  2000  la soprintendenza di Ancona trasmetteva nuovamente la
documentazione  per  l'attivazione della proposta di vincolo, facendo
presente  che  la  stessa  sostituiva  la precedente inoltrata con la
suindicata  nota  del 1 dicembre 1999, integrando ed ampliando l'area
da  sottoporre  a  tutela  cosi'  delimitata:  dal ponte dell'Aspio -
incrocio  viario  fra le provinciali per Polverigi, Osimo ed Ancona -
seguendo  la  comunale  in  localita'  Piantate  Lunghe  -  parallela
all'autostrada  A14 - fino all'incrocio con la curva di livello "100"
e  lungo  la  stessa  fino all'incrocio con la strada comunale di via
Piantate  Lunghe  in  localita' Candia fino all'incrocio della stessa
con  la  via  Candia-Aspio.  Da  questa lungo la linea di impluvio in
direzione  zona  Baraccola  che costeggia il laghetto artificiale per
poi  seguire  l'andamento  del  fosso  presente  a valle del predetto
laghetto   fino   all'intersezione   della  curva  di  livello  "50",
proseguendo  per  la  strada  vicinale,  con andamento parallelo alla
strada statale n. 16, riprendendo la livelletta "50" e reinnestandosi
quindi sulla strada Aspio-Ancona fino all'incrocio di partenza;
  Considerato   che  l'Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici,  esaminati  gli  atti, con ministeriale n. ST/701/7830
del  4  aprile  2000  inoltrava la proposta di vincolo, corredata fra
l'altro della relazione storico-tecnica, al comitato di settore per i
beni  ambientali  e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali per l'espressione del parere di competenza;
  Considerato  che la soprintendenza citata con nota n. 810030 del 29
maggio  2000  inoltrava  al  predetto  comitato di settore per i beni
ambientali  e  architettonici una relazione integrativa inerente alle
motivazioni  della  proposta  di  vincolo  precisando  che  l'area da
sottoporre a tutela costituisce un complesso paesaggistico-ambientale
unitario,   esemplificativo   delle   caratteristiche   tipiche   del
territorio  marchigiano  dell'immediato  entroterra e connotato dalla
successione  di  dolci colline degradanti verso le valli intorno alla
collina di Bolignano;
  Considerato  che  il  comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali   nella   seduta  del  30  maggio  2000  esprimeva  parere
favorevole   in   ordine   alla  proposta  formulata  dalla  predetta
soprintendenza  per  i  beni ambientali e architettonici delle Marche
"in  quanto, controllando la possibilita' edificatoria, potra' essere
meglio  tutelato il rapporto tra la Rocca e il suo territorio agrario
collinare   circostante   pressoche'  intatto  nelle  caratteristiche
tipiche   dell'ambiente  rurale  dell'immediato  entroterra  costiero
marchigiano e inoltre potranno essere meglio salvaguardate le visuali
prospettiche  della Rocca che si godono dalle vie pubbliche. La Rocca
per  le sue caratteristiche intrinseche, ed il contesto ambientale in
cui  si  colloca  costituiscono  ancora oggi un complesso di rapporti
storici,  morfologici visivi di particolare interesse e valenza di un
equilibrio che merita di non subire alterazioni incontrollate";
  Considerato  che  con  nota  prot.  n.  13216 del 12 luglio 2000 la
soprintendenza  per  i  beni ambientali e architettonici delle Marche
inviava  al  comune  di  Ancona,  nonche'  alla regione Marche e alla
provincia  di  Ancona, la nuova proposta di perimetrazione della zona
da  sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto
legislativo  n.  490  del  1999,  titolo II, proposta corredata dalla
relativa  planimetria,  richiedendo  al  comune l'affissione all'albo
pretorio  in  ottemperanza  al  disposto  dell'art. 144, comma 2, del
medesimo  decreto legislativo, precisando che la stessa comunicazione
veniva  fornita  anche  ai sensi della legge n. 241/1990, quale avvio
formale del procedimento;
  Considerato  che  con  nota  prot.  n.  53051 del 27 luglio 2000 il
comune  di  Ancona  comunicava  alla  predetta  soprintendenza che la
citata  proposta  di  vincolo  era  stata  affissa  all'albo pretorio
comunale  a  partire  dal  giorno  19 luglio 2000 e che sarebbe stata
affissa fino al 17 settembre 2000;
  Considerato  che  con  nota  prot.  n.  14360 del 27 luglio 2000 la
soprintendenza  predetta,  secondo  le  disposizioni  dell'art.  140,
comma 6,  del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, chiedeva ai
quotidiani  Il  Corriere  della  Sera  e  Il  Corriere  Adriatico  di
pubblicare l'annuncio contenente gli elementi essenziali della citata
proposta   di   vincolo,   quali  l'indicazione  sintetica  dell'area
individuata  e  la  comunicazione  della  data di affissione all'albo
pretorio del comune di Ancona;
  Considerato  che  con  nota  n.  16226  del  6  settembre  2000  la
soprintendenza  di  Ancona  in  sede  di  Conferenza  dei servizi del
7 settembre  2000 indetta dalla stessa regione Marche, considerata la
prevalenza dell'interesse pubblico della tutela del paesaggio sancita
dalla  proposta  di  vincolo confermava l'orientamento contrario alla
realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  Considerato  che  con note n. 7275 e n. 64912 del 14 settembre 2000
la  societa'  AnconAmbiente  e  il  comune  di  Ancona  trasmettevano
all'Ufficio  centrale  per  i  beni ambientali e paesaggistici e alla
soprintendenza le proprie osservazioni alla proposta di vincolo;
  Considerato  che  con  note n. 57775 e 992/00/Sg/0t rispettivamente
del  18 settembre 2000 e del 15 settembre 2000 la provincia di Ancona
e la regione Marche presentavano anch'esse le proprie osservazioni in
merito alla proposta di vincolo;
  Considerato  che  con  ministeriale  n. ST/701/22381 del 17 ottobre
2000  a  seguito  delle  precitate osservazioni inviate dal comune di
Ancona,  dalla  societa'  AnconAmbiente,  dalla provincia di Ancona e
dalla  regione  Marche,  l'Ufficio  centrale  per i beni ambientali e
paesaggistici  chiedeva  alla  citata soprintendenza di comunicare se
esistevano elementi per accogliere dette osservazioni;
  Considerato  che  in  data  1  dicembre  2000  con  ministeriale n.
ST/701/26779 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici
comunicava  alla provincia di Ancona che, in attesa delle valutazioni
definitive   della  soprintendenza,  ad  una  prima  valutazione  non
riteneva  che  emergessero elementi tali da modificare la proposta di
perimetrazione  dell'area oggetto del vincolo in vigore dalla data di
affissione  all'albo  pretorio  del  comune  di Ancona della proposta
medesima,  precisando  che  tutte le osservazioni pervenute sarebbero
state sottoposte al comitato di settore;
  Considerato che con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001 la precitata
soprintendenza   comunicava  di  non  ravvisare  elementi  utili  per
l'eventuale  modifica o revisione della proposta di vincolo in ordine
alle  osservazioni  presentate  dal  comune  di  Ancona, dall'azienda
AnconAmbiente,  dalla  provincia  di  Ancona  e dalla regione Marche,
confermando  le  proprie valutazioni gia' espresse con la citata nota
n.  16226  del 6 settembre 2000 in sede di Conferenza dei servizi del
7 settembre 2000;
  Considerato che con successiva nota n. 3974 del 27 febbraio 2001 la
citata   soprintendenza  informava  l'Ufficio  centrale  per  i  beni
ambientali  e  paesaggistici  dell'avvenuto  adempimento del disposto
dell'art.  140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999 e
inoltrava  copia  della pubblicazione della proposta di vincolo, come
sopra riferita, sui citati quotidiani, il 17 agosto 2000 sul Corriere
Adriatico e il 2 agosto 2000 sul Corriere della Sera;
  Considerato che con nota n. ST/701/6752 del 13 marzo 2001 l'Ufficio
centrale  trasmetteva  al Comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici   copia   delle   osservazioni   inviate  dall'azienda
AnconAmbiente  con  nota n. 7275 del 14 settembre 2000, dal comune di
Ancona  con nota n. 64912 del 14 settembre 2000, dalla regione Marche
con  nota n. 992/00/Sg./OT del 15 settembre 2000 e dalla provincia di
Ancona  con nota n. 57775 del 18 settembre 2000 per le valutazioni di
competenza,    inviando   anche   le   valutazioni   espresse   dalla
soprintendenza citata con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001, nonche'
copia  della  documentazione  predisposta  dal Comitato antidiscarica
Aspio,  compresa  la  relazione  storico-tecnica redatta dallo stesso
Comitato quale contributo di approfondimento;
  Considerato  che  il  Comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali nella seduta del 19 giugno 2001, esaminate le osservazioni
e la documentazione inoltrata con la citata ministeriale del 13 marzo
2001,  ha confermato il parere favorevole all'apposizione del vincolo
ai sensi dell'art. 144 del testo unico sull'area circostante la Rocca
di  Bolignano,  ribadendo  le motivazioni espresse nel parere reso in
data 30 maggio 2000;
  Considerato  che  l'area in questione, sita nel comune di Ancona in
localita'  Aspio-Bolignano,  si caratterizza sia per la rilevanza dal
punto  di  vista paesaggistico, sia per la presenza della monumentale
Rocca  di  Bolignano risalente al XIV-XV secolo, posta sulla sommita'
del  crinale  collinare,  sia  per  le  peculiarita'  del  territorio
dell'entroterra anconetano, tipicamente rurale;
  Considerato che gli elementi naturali e la trasformazione antropica
subita  nel  tempo  dal  paesaggio debbono essere salvaguardati quale
testimonianza  ancora  leggibile  della  conformazione del territorio
rurale  caratterizzato da colture tipiche della regione Marche, quali
appezzamenti  di modesta estensione coltivati a seminativo fra filari
di  querce, siepi, fossi e strade vicinali con case coloniche sparse,
che  ha  mantenuto  pressoche'  intatta  nel  tempo la configurazione
propria   della  prima  fascia  collinare  dell'immediato  entroterra
costiero;
  Considerato  che tali elementi costitutivi del paesaggio sono stati
peraltro  tenuti  in  considerazione  e opportunamente recepiti dagli
stessi  strumenti  urbanistici  che  hanno  imposto  per tali aree la
medesima  destinazione  dell'uso  agricolo,  rispetto  alle  quali la
localizzazione  della discarica si porrebbe come presenza di notevole
sconvolgimento e rilevante alterazione dell'attuale stato dei luoghi,
sia  per  il  cambiamento  d'uso, che per la presenza di strutture ed
infrastrutture  connesse  all'attivita'  dell'impianto  che  verrebbe
posto sul pendio collinare adiacente all'area di sedime della Rocca;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n.  490  del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
                              Decreta:
  L'area  circostante  la  Rocca di Bolignano ricadente nel comune di
Ancona,   nei   limiti   sopradescritti   e   indicati  nell'allegata
planimetria,  che  costituisce parte integrante del presente decreto,
e'  dichiarata  di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144
del  titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e'
quindi  sottoposta  ai  vincoli  e  alle  prescrizioni  contenute nel
titolo II del medesimo decreto legislativo.
  La  soprintendenza  per i beni architettonici e per il paesaggio di
Ancona provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente  decreto  venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art.
142  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12
del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ancona
e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria
da  allegare,  venga depositata presso i competenti uffici del comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 1 agosto 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali,  registro  n.  6  Beni  e attivita'
culturali, foglio n. 187