IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  recante  il "Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4,  comma  4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 2, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato  A,  recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata  ed  integrata  con  decreto  del Ministro delle attivita'
produttive,  anche  in  relazione  all'istituzione di nuovi comuni, o
alle   modificazioni   dei   territori  comunali,  avvalendosi  delle
competenze   tecniche   dell'ENEA  ed  in  conformita'  ad  eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato   del  16  maggio  1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6
ottobre  1997  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  242  del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 206 del 4
settembre  2000,  del  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3
aprile  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  111  del  15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 21
maggio  2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  n.  156  del  7  luglio  2001  recanti
"Modificazioni  ed  integrazioni  alla  tabella  relativa  alle  zone
climatiche   di   appartenenza   dei   comuni  italiani  allegata  al
regolamento  per  gli  impianti  termici  degli  edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita' produttive del 2
luglio  2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  del  3  luglio  2001 in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001
in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  e  del  12  luglio  2001  in  corso di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana recanti "Modificazioni
ed  integrazioni  alla  tabella  relativa  alle  zone  climatiche  di
appartenenza  dei  comuni  italiani  allegata  al regolamento per gli
impianti  termici  degli  edifici, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
  Vista  la comunicazione del comune di Bagni di Lucca n. 16060 del 7
luglio   2001,   nella  quale  si  evidenziano  elementi  geografici,
altimetrici,  e  climatici  relativi  al  comune  di  Bagni  di Lucca
(Lucca);
  Viste  le  valutazioni  tecniche  dell'ENEA, comunicate con nota n.
SIRE/2001/535  del 16 luglio 2001, dalle quali risulta che in sede di
compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, e' stato presumibilmente commesso
un  errore  nel  calcolo  dei gradi-giorno da attribuire al comune di
Bagni di Lucca (Lucca), e che sulla base delle risultanze tecniche al
comune,  conformemente  alla  metodologia fissata nel decreto citato,
vanno attribuiti 2227 gradi-giorni e di conseguenza la zona climatica
E;
  Tenuto  conto  che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorno;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alle  necessarie  rettifiche  della
tabella allegato A al citato regolamento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune
di  Bagni  di  Lucca  (Lucca),  sono  sostituite da quelle di seguito
elencate:


     pr   z    gr-g    alt      comune
     -    -     -       -         -
     LU   E    2227    150   Bagni di Lucca

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2001
                                                 Il Ministro: Marzano