L'AUTORITA'
  Nella sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", ed, in particolare,
l'art. 3 relativo al servizio universale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe
telefoniche internazionali";
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante
"Condizioni   economiche   di   offerta  del  servizio  di  telefonia
vocale";
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";
  Vista  la  propria  delibera  n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante
"Introduzione della tariffa a tempo";
  Vista  la  propria  delibera  n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante
"Regolamentazione  e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti
da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";
  Vista   la   propria   delibera  n.  2/CIR/99  del  4 agosto  1999,
concernente  la  "Applicabilita'  del  meccanismo di ripartizione del
costo netto del servizio universale per l'anno 1998";
  Vista  la  propria  delibera  n.  197/99  del  7 settembre 1999, in
materia  di  "Identificazione  degli  organismi  di telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato";
  Vista    la   propria   delibera   n.   8/00/CIR   concernente   la
"Applicabilita'  del  meccanismo  di ripartizione del costo netto del
servizio universale per l'anno 1999";
  Vista  la  nota  n.  0018533-01 del 18 luglio 2001, con la quale la
societa'  Telecom  Italia  S.p.a.  ha  presentato  all'Autorita'  una
proposta  di  variazione delle condizioni di fornitura dei servizi di
telefonia internazionale espletati attraverso impianti a disposizione
del  pubblico,  consistente  nella  riduzione da sette a cinque delle
zone  internazionali di tariffazione, nell'adozione di nuovi ritmi di
tassazione  con  modalita'  sincrona  posticipata e nella conseguente
riallocazione dei Paesi nelle nuove zone;
  Visto  l'esito  dell'audizione  con le associazioni dei consumatori
svoltasi  in  data  5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
del  citato  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77;
  Considerato  che  il servizio di telefonia internazionale espletato
attraverso  impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di
applicazione  del  servizio  universale  come  regolato  dall'art. 3,
comma 1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
  Considerato   che  la  rimodulazione  proposta  da  Telecom  Italia
semplifica   il   quadro   di   riferimento  delle  zone  goegrafiche
internazionali portandone il loro numero da sette a cinque;
  Considerato  che  l'incremento  della  spesa stimato sulla base dei
dati   di   consumo   disponibili  risulta  comunque  inferiore  alla
variazione  subita  dall'indice  dei  prezzi  al  consumo nel periodo
intercorrente  dalla  data  dell'ultima  variazione  dei prezzi della
telefonia   pubblica  e  che  pertanto  la  variazione  proposta  non
pregiudica l'accesssibilita' del servizio;
  Ritenuto  opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le
associazioni  dei  consumatori,  di  richiedere alla societa' Telecom
Italia S.p.a. la fissazione di modalita' trasparenti di comunicazione
al  pubblico  delle  nuove  condizioni  di fornitura del servizio, in
aggiunta alla consueta pubblicazione sugli organi di stampa;
  Ritenute   adeguate   allo   scopo  che  precede  le  modalita'  di
comunicazione  al  pubblico  proposte  dalla  societa' Telecom Italia
S.p.a. con la nota n. 0022822-01 del-l'11 settembre 2001, consistenti
nella  predisposizione  sul  proprio  sito  web  di specifiche pagine
riportanti  i prezzi del servizio per ciascun Paese di destinazione e
nell'attivazione,   nel   mese   di  gennaio  2001,  di  un  servizio
informativo  gratuito,  accessibile dagli impianti a disposizione del
pubblico,    attraverso    apposita    numerazione,    pubblicizzata,
quest'ultima,  anche  con  idoneo  testo  informativo riportato sulle
schede telefoniche;
  Ritenuto   opportuno,   anche  in  considerazione  della  crescente
presenza  di  utilizzatori non di madrelingua italiana, sia in virtu'
dei  flussi  turistici  che  di  quelli migratori, che Telecom Italia
effettui   un'analisi   delle  esigenze  di  informazione  di  questa
specifica  fascia di clientela e proponga all'Autorita' le misure che
ritiene adeguate per il soddisfacimento di tali esigenze;
  Ritenuto  opportuno,  in considerazione della prossima introduzione
dell'euro,  che  la societa' Telecom Italia illustri all'Autorita' le
proprie proposte relative all'evoluzione dei mezzi di pagamento e dei
sistemi  di  tariffazione,  oltre  alle  misure di comunicazione alla
clientela  che intende mettere in atto in occasione dell'introduzione
della nuova valuta;
  Udita  la  relazione  conclusiva  del  commissario  dott.ssa  Paola
Manacorda,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
         Collocazione dei Paesi nelle fasce di tariffazione
  1.   Le  comunicazioni  internazionali  da  impianti  destinati  al
pubblico  sono  riordinate,  in  relazione  al Paese di destinazione,
nelle fasce di tariffazione di cui alla seguente tabella:

           |dal distretto di San Remo verso il dipartimento delle
           |Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur Sur TineƩ, Lantosque,
           |Sospel e Cannes) (Francia); dal distretto di Udine verso
           |le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Aosta
           |verso le reti di Martigny (Svizzera); dal distretto di
           |Chiavenna e di Sondrio verso le reti di St. Moritz
           |(Svizzera); dal distretto di Domodossola verso le reti di
           |Briga (Svizzera); dal distretto di San Remo verso il
           |Principato di Monaco; dal distretto di Gorizia verso le
           |reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Trieste
           |verso le reti di Capodistria e Postumia (Slovenia); dal
           |distretto di Bressanone, Brunico e Merano alle reti del
           |Tirolo (Austria); dai distretti di Tarvisio e Tolmezzo
           |alle reti della Carinzia e del Tirolo orientale
           |(Austria); dai distretti di Baveno, Chiavenna, Como,
           |Domodossola, Menaggio, Sondrio, Varese verso le reti di
           |Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano (Svizzera); dai
           |distretti di Bressanone, Brunico e Merano verso le reti
           |di Coira, Davos, Ilanz, Sargans, St. Moritz e Scuol
Frontaliera|(Svizzera).

        |Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
        |Canada, Rep. Ceca, Croazia, Cipro, Danimarca, Isole Faeroer,
        |Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda,
        |Islanda, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Libia,
        |Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco,
        |Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Isole
        |Azzorre e Madeira), Regno Unito, Rep. Slovacca, Slovenia,
        |Spagna (compreso Principato d'Andorra), Stati Uniti
        |d'America (tutti gli Stati), Svezia, Svizzera (compreso
Fascia 1|Liechtenstein), Tunisia.
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        |Algeria, Argentina, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile,
        |Cile, Cina, Colombia, Egitto, El Salvador, Equador, Estonia,
        |Filippine, Lettonia, Lituania, Marocco, Maurizio, Messico,
        |Moldavia, Niger, Nigeria, Russia, Ucraina, Romania, Senegal,
Fascia 2|Sri Lanka, Ungheria.
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        |Azerbaijan, Bangladesh, Costa d'Avorio, Cuba, India,
        |Israele, Kenia, Libano, Nicaragua, Siria, Venezuela,
Fascia 3|Turchia.
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Fascia 4|Tutti gli altri Paesi.