L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali"; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale"; Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali"; Vista la propria delibera n. 170/99 del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo"; Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999"; Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998"; Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999"; Vista la nota n. 0018533-01 del 18 luglio 2001, con la quale la societa' Telecom Italia S.p.a. ha presentato all'Autorita' una proposta di variazione delle condizioni di fornitura dei servizi di telefonia internazionale espletati attraverso impianti a disposizione del pubblico, consistente nella riduzione da sette a cinque delle zone internazionali di tariffazione, nell'adozione di nuovi ritmi di tassazione con modalita' sincrona posticipata e nella conseguente riallocazione dei Paesi nelle nuove zone; Visto l'esito dell'audizione con le associazioni dei consumatori svoltasi in data 5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; Considerato che il servizio di telefonia internazionale espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Considerato che la rimodulazione proposta da Telecom Italia semplifica il quadro di riferimento delle zone goegrafiche internazionali portandone il loro numero da sette a cinque; Considerato che l'incremento della spesa stimato sulla base dei dati di consumo disponibili risulta comunque inferiore alla variazione subita dall'indice dei prezzi al consumo nel periodo intercorrente dalla data dell'ultima variazione dei prezzi della telefonia pubblica e che pertanto la variazione proposta non pregiudica l'accesssibilita' del servizio; Ritenuto opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le associazioni dei consumatori, di richiedere alla societa' Telecom Italia S.p.a. la fissazione di modalita' trasparenti di comunicazione al pubblico delle nuove condizioni di fornitura del servizio, in aggiunta alla consueta pubblicazione sugli organi di stampa; Ritenute adeguate allo scopo che precede le modalita' di comunicazione al pubblico proposte dalla societa' Telecom Italia S.p.a. con la nota n. 0022822-01 del-l'11 settembre 2001, consistenti nella predisposizione sul proprio sito web di specifiche pagine riportanti i prezzi del servizio per ciascun Paese di destinazione e nell'attivazione, nel mese di gennaio 2001, di un servizio informativo gratuito, accessibile dagli impianti a disposizione del pubblico, attraverso apposita numerazione, pubblicizzata, quest'ultima, anche con idoneo testo informativo riportato sulle schede telefoniche; Ritenuto opportuno, anche in considerazione della crescente presenza di utilizzatori non di madrelingua italiana, sia in virtu' dei flussi turistici che di quelli migratori, che Telecom Italia effettui un'analisi delle esigenze di informazione di questa specifica fascia di clientela e proponga all'Autorita' le misure che ritiene adeguate per il soddisfacimento di tali esigenze; Ritenuto opportuno, in considerazione della prossima introduzione dell'euro, che la societa' Telecom Italia illustri all'Autorita' le proprie proposte relative all'evoluzione dei mezzi di pagamento e dei sistemi di tariffazione, oltre alle misure di comunicazione alla clientela che intende mettere in atto in occasione dell'introduzione della nuova valuta; Udita la relazione conclusiva del commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Collocazione dei Paesi nelle fasce di tariffazione 1. Le comunicazioni internazionali da impianti destinati al pubblico sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle fasce di tariffazione di cui alla seguente tabella: |dal distretto di San Remo verso il dipartimento delle |Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur Sur TineƩ, Lantosque, |Sospel e Cannes) (Francia); dal distretto di Udine verso |le reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Aosta |verso le reti di Martigny (Svizzera); dal distretto di |Chiavenna e di Sondrio verso le reti di St. Moritz |(Svizzera); dal distretto di Domodossola verso le reti di |Briga (Svizzera); dal distretto di San Remo verso il |Principato di Monaco; dal distretto di Gorizia verso le |reti di Nova Gorika (Slovenia); dal distretto di Trieste |verso le reti di Capodistria e Postumia (Slovenia); dal |distretto di Bressanone, Brunico e Merano alle reti del |Tirolo (Austria); dai distretti di Tarvisio e Tolmezzo |alle reti della Carinzia e del Tirolo orientale |(Austria); dai distretti di Baveno, Chiavenna, Como, |Domodossola, Menaggio, Sondrio, Varese verso le reti di |Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano (Svizzera); dai |distretti di Bressanone, Brunico e Merano verso le reti |di Coira, Davos, Ilanz, Sargans, St. Moritz e Scuol Frontaliera|(Svizzera). |Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, |Canada, Rep. Ceca, Croazia, Cipro, Danimarca, Isole Faeroer, |Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, |Islanda, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Libia, |Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, |Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Isole |Azzorre e Madeira), Regno Unito, Rep. Slovacca, Slovenia, |Spagna (compreso Principato d'Andorra), Stati Uniti |d'America (tutti gli Stati), Svezia, Svizzera (compreso Fascia 1|Liechtenstein), Tunisia. --------------------------------------------------------------------- |Algeria, Argentina, Belize, Bielorussia, Bolivia, Brasile, |Cile, Cina, Colombia, Egitto, El Salvador, Equador, Estonia, |Filippine, Lettonia, Lituania, Marocco, Maurizio, Messico, |Moldavia, Niger, Nigeria, Russia, Ucraina, Romania, Senegal, Fascia 2|Sri Lanka, Ungheria. --------------------------------------------------------------------- |Azerbaijan, Bangladesh, Costa d'Avorio, Cuba, India, |Israele, Kenia, Libano, Nicaragua, Siria, Venezuela, Fascia 3|Turchia. --------------------------------------------------------------------- Fascia 4|Tutti gli altri Paesi.