IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Tor  Vergata  emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico del 27 giugno 2001 che
modifica gli articoli 12, 19, 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
M.I.U.R.  in data 12 luglio 2001, trascorsi sessanta giorni senza che
vi siano stati rilievi di legittimita' e di merito;
                              Decreta:
  Gli articoli 12, 19, 30 e 33 dello statuto sono cosi' modificati:
  "Art.  12  (Il  senato  accademico:  composizione). - 1.  Il senato
accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b) il prorettore vicario, con voto consultivo;
    c) i presidi di facolta';
    d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo cosi' formata:
      A)  due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore
di  ruolo  e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle aree
scientifico-disciplinari  di  cui  al successivo comma 2, eletti, con
preferenza  unica  e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai
professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
      B)  due docenti di rappresentanza di ciascuna delle facolta' in
cui  almeno  il  70%  dei  professori e ricercatori appartenga ad una
medesima  area  scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica
dai docenti presenti nel consiglio di facolta';
    e) il direttore amministrativo;
    f)  sette  studenti  eletti  da  tutti  gli studenti iscritti con
metodo proporzionale;
    g)  quattro  rappresentanti  del  personale  non docente eletti a
preferenza unica ed in collegio unico.
  2. Con  riferimento  ai  settori scientifico-disciplinari di cui ai
decreti  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio
1994,  pubblicati  nel  supplemento  ordinario  n.  112 alla Gazzetta
Ufficiale   dell'8 agosto   1994,  le  aree  scientifico-disciplinari
dell'Ateneo sono cosi' costituite:
    area  I.  Tutti  i  settori  A  (eccetto il settore A04B), piu' i
settori K05B e K05C;
    area II. Tutti i settori B;
    area III. Tutti i settori C;
    area IV. Tutti i settori D, E, G;
    area V. Tutti i settori F, V;
    area VI. Tutti i settori H;
    area  VII.  Tutti i settori I e K, eccetto K05B e K05C ed il solo
A04B;
    area VIII. Tutti i settori L;
    area IX. Tutti i settori M;
    area X. Tutti i settori N;
    area XI. Tutti i settori P, S, Q.
  3.  Le  deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del
regolamento,  sono  prese  a maggioranza semplice, in caso di parita'
prevale il voto del rettore.
  4.  I  membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica tre anni
accademici. I membri di cui alla lettera f) durano in carica due anni
accademici.  L'elezione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) e'
disciplinata  da  un  regolamento  di  Ateneo. Nel caso di anticipata
cessazione,  per portare a termine il mandato interrotto, subentra il
primo  dei  non  eletti,  escludendo, per i rappresentanti delle aree
scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del
rappresentante che permane.
  5.  Il  senato  accademico  e' convocato dal rettore ordinariamente
ogni  due  mesi  e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne
faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i
punti  da  inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve
essere  convocata  non  oltre  quindici  giorni dalla ricezione della
richiesta.
  6.  Le  procedure  per  il funzionamento del senato accademico sono
fissate dal regolamento generale di Ateneo".
  "Art.  19  (I revisori dei conti). - 1. Il rettore, su designazione
del  senato accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali e due
supplenti, i quali durano in carica due anni.
  2.  I  revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarita'
contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza
del   rendiconto   alle   risultanze   della   gestione  contabile  e
finanziaria,  redigendo apposita relazione che accompagna la proposta
di  deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio
preventivo e sugli storni di bilancio.
  3.  L'Universita'  mette  a  disposizione  dei revisori dei conti i
mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
  4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo,
si provvede con regolamento generale d'Ateneo".
  "Art.  30 (Il consiglio di facolta': composizione). 1. Il consiglio
di facolta' e' composto:
    a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    b)  da  un  numero  di ricercatori della facolta' pari al 20% dei
professori di cui alla lettera a), che durano in carica un triennio;
    c)  da  un  numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla
facolta'  pari  al  15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali
rappresentanti  sono  eletti  per  due anni accademici dagli studenti
iscritti   alla   facolta'   e   partecipano  alle  sedute  con  voto
deliberativo  per  le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), i).
  2.  Al  fine  di adeguare la composizione del consiglio di facolta'
alle  specificita'  organizzative e funzionali della facolta' stessa,
il  consiglio,  con  apposito  regolamento,  puo'  prevedere  che  la
componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere
personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove
previsto, di assistenza.
  3.  Nel  caso  di  anticipata cessazione di un rappresentante degli
studenti,  per  portare  a  termine il mandato interrotto subentra il
primo dei non eletti".
  "Art.  33  (Consiglio  dei  corsi di studio: composizione). - 1. Il
consiglio del corso di studio e' costituito:
    a)  dai  docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel
corso,  nonche'  dai  titolari  di  altre  attivita'  di insegnamento
esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con
delibera dell'organo competente;
    b)  da  tre  rappresentanti  dei  ricercatori  che svolgono altre
attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di
studio ai fini dell'elettorato;
    c)  da  un  numero  di  rappresentanti degli studenti iscritti al
corso  di  studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e
b);  tali  rappresentanti  sono  eletti per due anni accademici dagli
studenti iscritti al corso di studio.
  2.  I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu'
corsi  di  studio  di  pari  livello  optano, all'inizio di ogni anno
accademico,   per   uno   dei   corsi  di  studio  predetti.  Possono
partecipare,  altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti
corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale
per le scuole di specializzazione.
  3.  Nel  caso  di  anticipata cessazione di un rappresentante degli
studenti,  per  portare  a  termine il mandato interrotto subentra il
primo dei non eletti".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2001
                                            Il rettore: Finazzi Agro'