IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, comma 2, lettera a); Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del 14o Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell'8o Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276; Sentita la Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini; Decreta: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione del contributo forfetario e onnicomprensivo di cui all'art. 25 del regolamento di attuazione del 14o Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell'8o Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, di seguito denominato regolamento. Il contributo e' erogato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dei comuni per lo svolgimento delle operazioni censuarie effettuate rispettivamente dagli Uffici di censimento provinciali (UCP) e dagli Uffici di censimento comunali (UCC). 2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa, funzionale e contrattuale assicurata alle CCIAA e ai comuni dall'ordinamento giuridico, tali enti utilizzano il contributo forfetario e onnicomprensivo per le spese indicate dagli articoli 3 e 4. I criteri di utilizzazione del contributo devono essere considerati di massima per gli enti destinatari. 3. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del regolamento, le spese effettuate dagli organi censuari, eccedenti la misura del contributo forfetario e onnicomprensivo, sono a carico degli enti a cui essi appartengono.