IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre 1989, n. 322, recante:
"Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  organizzazione
dell'Istituto  nazionale  di  statistica",  e  successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  l'art.  37  della  legge  17  maggio  1999, n. 144, comma 2,
lettera a);
  Visti  gli  articoli  25 e 26 del regolamento di attuazione del 14o
Censimento  generale della popolazione, del Censimento generale delle
abitazioni   e  dell'8o  Censimento  generale  dell'industria  e  dei
servizi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
maggio 2001, n. 276;
  Sentita la Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'art. 25, comma 3,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2001;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on.
dott. Franco Frattini;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto stabilisce i criteri di ripartizione e le
modalita'  di  erogazione del contributo forfetario e onnicomprensivo
di  cui  all'art. 25 del regolamento di attuazione del 14o Censimento
generale  della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni
e dell'8o Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276,
di   seguito   denominato   regolamento.  Il  contributo  e'  erogato
dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT) a favore delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura (CCIAA) e dei
comuni  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  censuarie effettuate
rispettivamente  dagli Uffici di censimento provinciali (UCP) e dagli
Uffici di censimento comunali (UCC).
  2.   Nel   rispetto   dell'autonomia  organizzativa,  funzionale  e
contrattuale  assicurata  alle  CCIAA  e  ai  comuni dall'ordinamento
giuridico,   tali   enti   utilizzano   il  contributo  forfetario  e
onnicomprensivo per le spese indicate dagli articoli 3 e 4. I criteri
di  utilizzazione del contributo devono essere considerati di massima
per gli enti destinatari.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  25,  comma  1,  del regolamento, le spese
effettuate  dagli organi censuari, eccedenti la misura del contributo
forfetario  e  onnicomprensivo,  sono  a carico degli enti a cui essi
appartengono.