LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito, decreto 124);
  Visto  l'art.  16,  comma  2  del  decreto  n. 124, come sostituito
dall'art.  13  della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la
Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (di seguito Covip),
dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di
perseguire  la  corretta e trasparente amministrazione e gestione dei
fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare;
  Visto  l'art.  17,  comma  2,  lettera  b),  del decreto n. 124 che
attribuisce,  tra  l'altro,  alla  Covip la competenza ad approvare i
regolamenti dei fondi pensione;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista   la  deliberazione  Covip  del  23  novembre  1999,  recante
disposizioni    per   la   regolamentazione   della   procedura   per
l'approvazione  delle  modifiche  dei  regolamenti dei fondi pensione
aperti;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno
1997  e  successive modifiche e integrazioni (di seguito, regolamento
n.  1103/97),  relativo  a  talune  disposizioni  per  l'introduzione
dell'euro  e,  in  particolare,  le  definizioni  indicate all'art. 1
nonche'  gli articoli 4 e 5, con i quali vengono dettate le regole di
arrotondamento per la conversione delle unita' monetarie nazionali in
unita' euro;
  Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  relativo all'introduzione
dell'euro  e,  in  particolare,  le  definizioni  indicate all'art. 1
nonche'  l'art.  14,  con  il  quale viene enunciato il principio del
riferimento   automatico   all'unita'  euro  in  luogo  delle  unita'
monetarie  nazionali, negli strumenti giuridici vigenti alla fine del
periodo transitorio;
  Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive
modifiche  e  integrazioni  (di  seguito,  decreto  n.  213), recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
  Vista   la   comunicazione  Covip  del  2 dicembre  1998,  relativa
all'adozione dell'euro da parte dei fondi pensione;
  Considerato   che,   dopo   la  fine  del  periodo  transitorio,  i
riferimenti  presenti  nei  regolamenti  dei fondi pensione aperti in
vigore  alla fine di tale periodo devono intendersi quali riferimenti
all'unita'  euro sulla base del tasso di conversione fissato e con le
regole  di arrotondamento stabilite nel regolamento n. 1103/97 e che,
comunque,  per  motivi  di  chiarezza,  e'  opportuno  procedere alla
ridenominazione  materiale  dei  riferimenti  stessi  e  dunque  alla
modifica dei regolamenti dei fondi pensione aperti;
  Considerato   che,  al  fine  di  semplificare  il  piu'  possibile
l'attivita'  amministrativa,  di  ridurre  gli  adempimenti  per  gli
operatori,  e  di  assicurare  agli utenti un'informazione completa e
tempestiva,  si  ritiene  utile adottare una procedura semplificata e
abbreviata  per  l'adeguamento  dei  regolamenti  dei  fondi pensione
aperti,  purche' le modifiche adottate non alterino la sostanza delle
disposizioni   regolamentari   e  non  vi  sia  alcun  nocumento  per
l'aderente;
                              Delibera:
  Sono  approvate le seguenti disposizioni in materia di approvazione
in  via  generale  delle  modifiche  dei regolamenti dei fondi aperti
connesse all'introduzione dell'euro.
  1.  In  sostituzione dell'ordinaria procedura di approvazione delle
modifiche  regolamentari,  la  Covip  rilascia  l'approvazione in via
generale  delle  sole  modifiche  attinenti  a mere conversioni degli
importi in lire nella nuova moneta di conto.
  2.  L'adeguamento  del testo regolamentare potra' essere effettuato
allegando  al  regolamento  un foglio provvisorio di aggiornamento da
inoltrare alla Covip entro il giorno precedente alla diffusione dello
stesso,  in  allegato  alla dichiarazione il cui schema e' unito alla
presente.
  3. Le societa' a cio' interessate potranno avvalersi della suddetta
procedura  di  aggiornamento a condizione che le modifiche apportate,
inerenti  alla  conversione  degli  importi  espressi  in  lire,  non
comportino  variazioni  dei regimi economici vigenti (fatta eccezione
per  il  regime  delle  spese e commissioni nelle ipotesi in cui, per
effetto  dell'arrotondamento  per  difetto alla cifra intera, dovesse
determinarsi una riduzione dei costi per i partecipanti).
  4.    Pertanto,    la    procedura   di   aggiornamento   a   mezzo
dell'autorizzazione   rilasciata   in   via  generale  potra'  essere
utilizzata allorquando le societa' debbano procedere a:
    a) convertire  il  regime  delle  spese  e commissioni dalle lire
all'euro;
    b) fare  riferimento all'euro nella definizione della politica di
investimento,   con   riferimento   alla   valuta   di  denominazione
dell'investimento e non all'emittente;
    c) convertire  in  euro  gli  importi  espressi  in lire indicati
nell'allegato    assicurativo    (ad    esempio    quello    relativo
all'individuazione dell'importo annuo della rendita).
  5.  Tali  modifiche  possono  essere  apportate  anche dal soggetto
competente  a  modificare  il  regolamento  nei casi di adeguamento a
sopravvenute  norme  di  legge,  normativa secondaria di attuazione o
istruzioni della Covip (c.d. procedura abbreviata).
  6.  Al  di  fuori delle predette ipotesi sara' necessario ricorrere
alla  procedura  di  aggiornamento cosi' come prevista dalla delibera
Covip  23 novembre  1999  relativa  alla procedura per l'approvazione
delle modifiche ai regolamenti dei fondi pensione aperti.
  La  presente  deliberazione  e'  pubblicata  nel  bollettino  della
commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 ottobre 2001
                                             Il presidente: Francario