L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE,  in  materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 20,
al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  90  e al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento   dell'albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  30  aprile  1985, concernente la costituzione ed il
funzionamento  del  Fondo  di garanzia di cui all'art. 4, lettera f),
della  legge  28  novembre 1984, n. 792, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP e, in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,  che  dispone,  tra  l'altro,  il
trasferimento  all'ISVAP delle competenze gia' attribuite dalla legge
28 novembre 1984, n. 792 al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, con
il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del
decreto  legislativo  n.  373/1998,  le  disposizioni  del  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  relative  alla
costituzione  ed  al  funzionamento  del  Fondo  di  garanzia, di cui
all'art.  4,  comma  1,  lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.
792;
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche agli articoli 16 e 17
del  regolamento,  recante  norme  sul  funzionamento  del  Fondo  di
garanzia  previsto  dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al
citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                  Mancato pagamento dei contributi
  1.  L'art.  16 del regolamento, recante norme sul funzionamento del
Fondo  di  garanzia  previsto  dalla  legge 28 novembre 1984, n. 792,
allegato  al  provvedimento  dell'ISVAP  n.  1182 del 10 maggio 1999,
viene cosi' modificato:
  "Decorsi  trenta  giorni  dal termine stabilito dall'art. 12 per il
pagamento  dei  contributi  il  comitato  di  gestione  del Fondo da'
notizia all'ISVAP dell'inadempienza. L'ISVAP diffida senza indugio il
mediatore  inadempiente,  mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  pagamento  di  quanto  dovuto, oltre agli interessi
moratori  al  tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici
giorni.  Il  mediatore  che  non adempia neppure a tale diffida viene
cancellato   dall'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e  di
riassicurazione  ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, punto n. 3, della
legge   28   novembre   1984,  n.  792  e  puo'  esservi  reiscritto,
sussistendone   i   requisiti,   a   condizione  che  effettui  detto
pagamento".