L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 ottobre 2001; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Visto lo statuto della Regione siciliana; Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche; Vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche; Vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica"; Vista la legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti"; Vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"; Vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale"; Rilevato che con deliberazione 18 settembre 2001, n. 335, della Giunta regionale siciliana sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di cui all'allegato A della presente delibera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige"; Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige"; Rilevato che con decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige 26 settembre 2001, n. 505/A, sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato B della presente delibera; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e della provincia, di cui agli allegati A e B della presente delibera, fissate per il giorno 25 novembre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.