L'AUTORITA'
                 per le garanzie nelle comunicazioni
  Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del
10 ottobre 2001;
  Visto  l'art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  recante  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
  Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle
campagne  elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la  parita'  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
  Vista  la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del
sindaco  e  del  presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale", e successive modificazioni;
  Visto lo statuto della Regione siciliana;
  Visto  il  decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto
1960,  n.  3,  modificato  con  decreto  del presidente della Regione
siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico
delle  leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella Regione
siciliana" e successive modifiche;
  Vista  la  legge  della  Regione  siciliana  15 marzo  1963, n. 16,
sull'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  della  Regione
siciliana e successive modifiche;
  Vista  la  legge  della  Regione  siciliana  26  agosto 1992, n. 7,
recante  "Norme  per  l'elezione  con suffragio popolare del sindaco.
Nuove   norme   per   le  elezioni  dei  consigli  comunali,  per  la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento
degli  organi  provinciali  e  comunali  e  per  l'introduzione della
preferenza unica";
  Vista  la  legge  della  Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26,
recante  "Nuove  norme  per  l'elezione  con  suffragio  popolare del
presidente  della  provincia  regionale.  Norme  per  l'elezioni  dei
consigli   delle   province   regionali  per  la  composizione  e  il
funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti";
  Vista  la  legge  della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35,
recante   "Nuove  norme  per  l'elezione  diretta  del  sindaco,  del
presidente  della  provincia,  del consiglio comunale e del consiglio
provinciale";
  Vista  la  legge  della  Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25,
recante  "Norme  elettorali  per  gli enti locali e sulla sfiducia al
sindaco e al presidente della provincia regionale";
  Rilevato  che  con  deliberazione  18 settembre 2001, n. 335, della
Giunta   regionale   siciliana  sono  state  fissate  per  il  giorno
25 novembre  2001,  con  eventuale  turno  di  ballottaggio il giorno
9 dicembre  2001,  le  elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e
del  presidente  della  provincia  e del consiglio provinciale di cui
all'allegato A della presente delibera;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670   "Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige";
  Vista  la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n.
5,   recante   "Composizione   ed   elezione   degli   organi   delle
amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  del
Trentino-Alto  Adige  13 gennaio  1995,  n. 1/L, recante "Testo unico
delle  leggi  regionali  sulla  composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
  Vista  la  legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998,
n.  10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige";
  Rilevato che con decreto del presidente della regione Trentino-Alto
Adige  26 settembre  2001, n. 505/A, sono state fissate per il giorno
25 novembre  2001,  con  eventuale  turno  di  ballottaggio il giorno
9 dicembre  2001,  le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di
cui all'allegato B della presente delibera;
  Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
  Udita   la  relazione  del  commissario  dott. Giuseppe  Sangiorgi,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1. Il  presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della
legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso
ai  mezzi  di  informazione  durante  le campagne per le elezioni del
sindaco  e  del consiglio comunale e del presidente della provincia e
del  consiglio  provinciale dei comuni e della provincia, di cui agli
allegati  A  e  B  della  presente  delibera,  fissate  per il giorno
25 novembre  2001,  al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti
politici, imparzialita' e parita' di trattamento.