IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di
lire;
  Visto  l'art.  15-duodecies,  comma  1,  del decreto legislativo 28
luglio  2000, n. 254, integrativo del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, e successive modificazioni, che prevede che le regioni
predispongano,  entro  il  31  dicembre  2000  il  programma  per  la
realizzazione    delle    strutture    sanitarie    per   l'attivita'
libero-professionale intramuraria;
  Visto  il comma 2 dell'art. 15-duodecies del decreto legislativo n.
254/2000,  che prevede che il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza  Stato-regioni, determini, nel limite complessivo di 1.800
miliardi   di   lire,   per  la  realizzazione  delle  strutture  per
l'attivita'  libero-professionale intramuraria, l'ammontare dei fondi
di  cui  all'art.  20  della  legge 15 marzo 1988, n. 67, nell'ambito
degli  ulteriori  4.000  miliardi  di  lire  stanziati dalla legge n.
388/2000;
  Vista  la  nota  prot. 100/SCPS/6.17995 del 5 dicembre 2000, con la
quale  il Ministero della sanita' ha fornito alle regioni indicazioni
per  la  presentazione  dei  programmi  per  la  realizzazione  delle
strutture   sanitarie  destinate  all'attivita'  libero-professionale
intramuraria;
  Considerati  i  programmi  di investimento presentati dalle regioni
Piemonte,  Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana,   Umbria,   Marche,   Lazio,   Abruzzo,   Campania,  Puglia,
Basilicata,  Sardegna  e la provincia autonoma di Trento, nei termini
previsti  dal  citato  decreto n. 254/2000 e le relative richieste di
finanziamento, per un ammontare complessivo di L. 1.599.636.179.465;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
data  19  aprile  2001,  con  la  quale la Conferenza ha approvato la
ripartizione delle risorse finanziarie, per L. 1.599.636.179.465;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato il programma per la realizzazione delle strutture
sanitarie  destinate  all'attivita' libero-professionale intramuraria
per  un  ammontare  complessivo  di  L. 1.599.636.179.465 pari a Euro
826.143.140,92;
  2.  La somma e' ripartita come da tabella allegata, che costituisce
parte integrante del presente decreto.