IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire; Visto l'art. 15-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede che le regioni predispongano, entro il 31 dicembre 2000 il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attivita' libero-professionale intramuraria; Visto il comma 2 dell'art. 15-duodecies del decreto legislativo n. 254/2000, che prevede che il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, determini, nel limite complessivo di 1.800 miliardi di lire, per la realizzazione delle strutture per l'attivita' libero-professionale intramuraria, l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1988, n. 67, nell'ambito degli ulteriori 4.000 miliardi di lire stanziati dalla legge n. 388/2000; Vista la nota prot. 100/SCPS/6.17995 del 5 dicembre 2000, con la quale il Ministero della sanita' ha fornito alle regioni indicazioni per la presentazione dei programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate all'attivita' libero-professionale intramuraria; Considerati i programmi di investimento presentati dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e la provincia autonoma di Trento, nei termini previsti dal citato decreto n. 254/2000 e le relative richieste di finanziamento, per un ammontare complessivo di L. 1.599.636.179.465; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 aprile 2001, con la quale la Conferenza ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie, per L. 1.599.636.179.465; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate all'attivita' libero-professionale intramuraria per un ammontare complessivo di L. 1.599.636.179.465 pari a Euro 826.143.140,92; 2. La somma e' ripartita come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.