IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dalla Federazione Provinciale coltivatori diretti di Udine, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Ramandolo" gia' sottozona ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita del vino "Ramandolo", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001; Visto il decreto direttoriale con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Ramandolo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; Ritenuto pertanto necessario dover adeguare, a seguito del predetto riconoscimento, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli": Decreta: Articolo unico 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli", allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto. Roma, 10 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio