IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
consumatore - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
                            e dei servizi

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
                              dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
              delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
                        agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
                                vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 20 luglio
1970,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei  vini  "Colli  orientali  del  Friuli"  ed  e' stato
approvato   il  relativo  disciplinare  di  produzione  e  successive
                             modifiche;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Federazione  Provinciale
coltivatori  diretti  di  Udine, intesa ad ottenere il riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita del vino
"Ramandolo"  gia' sottozona ricompresa nella denominazione di origine
controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" riconosciuta con il
 citato decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  sopra  indicata  domanda e la
proposta   del   relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a
denominazione   di   origine   controllata   e   garantita  del  vino
"Ramandolo",  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
                      n. 86 del 12 aprile 2001;
  Visto il decreto direttoriale con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione   di   origine   controllata  e  garantita  "Ramandolo"
                pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
  Ritenuto pertanto necessario dover adeguare, a seguito del predetto
riconoscimento,  il disciplinare di produzione della denominazione di
     origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli":
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata "Colli orientali del Friuli", allegato al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  20  luglio 1970 e successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto.
    Roma, 10 ottobre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio