IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  legge  n.  349/1986  recante  "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  l'art.  17  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  20  settembre 1996, n. 486, convertito in
legge  18 novembre 1996, n. 582, recante "Disposizioni urgenti per il
risanamento  dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto S.
Giovanni ed in particolare l'art. 2 della citata legge che prevede la
bonifica  dell'area  di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso
stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali;
  Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  concernente  "Nuovi
interventi  in  campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, comma 4
che  dispone  che  gli  ambiti compresi negli interventi di interesse
nazionale  sono  perimetrati  dal  Ministro  dell'ambiente, sentiti i
comuni interessati;
  Visto  il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
  Visto  l'art.  114,  comma 24, della legge n. 388/2000 (Finanziaria
2001)  che individua l'area di Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative   discariche)  come  intervento  di  bonifica  di  interesse
nazionale;
  Vista  la  nota  dell'11  aprile  2001 prot. 4246/RIBO/DI/B, con la
quale  viene  richiesto  al  sindaco  di  Sesto  San Giovanni ed alla
regione  Lombardia una proposta di perimetrazione relativa al sito di
Sesto  San  Giovanni  che  comprende  le  aree nelle quali sono state
svolte attivita' industriali e le relative discariche;
  Vista  la nota del comune di Sesto San Giovanni del 27 giugno 2001,
prot.  sett.  3256,  che  trasmette  la  proposta  di  perimetrazione
dell'area  in  oggetto,  concordata  con  la  regione  Lombardia e la
provincia di Milano;
  Ritenuto  che il riferimento all'art. 114, comma 24, della legge n.
388/2000 (Finanziaria 2001) alle aree industriali del comune di Sesto
San  Giovanni  debba essere interpretato in senso funzionale, e cioe'
che  debbano  essere  ricomprese  anche quelle modeste porzioni degli
insediamenti  industriali e delle relative discariche che ricadono in
parte anche nel territorio dei comuni limitrofi;
  Tenuto  conto  che  al  fine  di  ricomprendere  nel perimetro aree
ricadenti  in  altri  comuni  e' necessario sentire preventivamente i
comuni interessati;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di  definire  il perimetro delle aree
comprese  nel  comune  di  Sesto  San  Giovanni al fine di avviare le
relative attivita' di bonifica e ripristino ambientale e di procedere
all'integrazione  del  perimetro  stesso  con  le  porzioni  di  aree
ricadenti  nei  comuni  limitrofi  non  appena  sentite le rispettive
amministrazioni;
  Considerato  che  la perimetrazione proposta individua l'area nella
quale  sara'  eseguita  un'analisi  storica  delle  attivita'  svolte
all'interno   del   perimetro  al  fine  di  censire  tutte  le  aree
potenzialmente   contaminate,   salvo  l'obbligo  di  procedere  alla
bonifica  delle  aree  esterne  al  perimetro che dovessero risultare
inquinate;
  Considerato   che  su  dette  aree  sara'  effettuata  la  fase  di
caratterizzazione   per   accertare   le   effettive   condizioni  di
inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa
in   sicurezza,   bonifica,  ripristino  ambientale  e  attivita'  di
monitoraggio,  sono individuate all'interno del perimetro provvisorio
indicato  nella  cartografia  in scala 1:30.000, allegata al presente
decreto.  La  cartografia ufficiale e' conservata in originale presso
il  Ministero  dell'ambiente  ed  in copia conforme presso la regione
Lombardia. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica
rispetto  a  quelle  porzioni  di  territorio che dovessero risultare
inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni del comune,
non sono state ricomprese nel perimetro indicato dal comune stesso.
  Il  perimetro  potra'  essere  modificato  con decreto del Ministro
dell'ambiente  per  le  esigenze  funzionali  di  bonifica citate nel
preambolo  nonche'  nel caso in cui dovessero emergere altre aree con
una  possibile  situazione di inquinamento, tale da rendere necessari
ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.