IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  legge  n.  349/1986  recante  "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  concernente  "Nuovi
interventi  in  campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, comma 4
che  dispone  che  gli  ambiti compresi negli interventi di interesse
nazionale  sono  perimetrati  dal  Ministro  dell'ambiente, sentiti i
comuni interessati;
  Visto  il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
  Visto  l'art.  114,  comma 25, della legge n. 388/2000 (Finanziaria
2001)  che  individua l'area di Pioltello e Rodano come intervento di
bonifica di interesse nazionale;
  Vista  la  nota della citta' di Pioltello del 12 luglio 2001, prot.
23394,  che trasmette la planimetria relativa alla perimetrazione del
polo  chimico  di  Pioltello e Rodano, con parere favorevole espresso
dalla giunta comunale in data 5 luglio 2001;
  Vista  la nota del comune di Rodano del 20 luglio 2001, prot. 5978,
che  trasmette  la  planimetria relativa alla perimetrazione del polo
chimico di Rodano, con parere favorevole;
  Considerato  che  la perimetrazione proposta individua l'area nella
quale  sara'  eseguita  un'analisi  storica  delle  attivita'  svolte
all'interno   del   perimetro  al  fine  di  censire  tutte  le  aree
potenzialmente   contaminate,   salvo  l'obbligo  di  procedere  alla
bonifica  delle  aree  esterne  al  perimetro che dovessero risultare
inquinate;
  Considerato  che sulle aree perimetrate sara' effettuata la fase di
caratterizzazione   per   accertare   le   effettive   condizioni  di
inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa
in   sicurezza,   bonifica,  ripristino  ambientale  e  attivita'  di
monitoraggio,  sono individuate all'interno del perimetro provvisorio
indicato  nella  cartografia  in scala 1:10.000, allegata al presente
decreto.  La  cartografia ufficiale e' conservata in originale presso
il  Ministero  dell'ambiente  ed  in copia conforme presso la regione
Lombardia.
  L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto
a  quelle  porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e
che  attualmente,  sulla  base delle indicazioni del comune, non sono
state ricomprese nel perimetro indicato dal comune stesso.
  Il  perimetro  potra'  essere  modificato  con decreto del Ministro
dell'ambiente  nel  caso in cui dovessero emergere altre aree con una
possibile  situazione  di  inquinamento,  tale  da  rendere necessari
ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.