IL DIRETTORE GENERALE
per  le  politiche  agroalimentari  Dipartimento  delle  politiche di
                               mercato

  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  V  punto E del Regolamento CE
1493/99  il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni
climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri  possono  autorizzare
l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole Clb;
  Tenuto  conto  che  la  provincia  autonoma di Trento - Assessorato
all'agricoltura  e  foreste  e  cooperazione  -  ha segnalato che nel
territorio  della  provincia  medesima  si sono verificate condizioni
climatiche  tali  da  rendere  necessario,  nella  corrente  campagna
vitivinicola,  acidificare  tutti  i  prodotti vinicoli, mosto di uve
parzialmente  fermentato,  vino  nuovo  ancora in fermentazione ed il
vino  che  verra'  prodotto nella campagna 2001/2002, nel rispetto di
quanto  previsto all'allegato V punto E del regolamento CE n. 1493/99
nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;
  Tenuto  conto  che  il  parere espresso dalla Commissione CE con la
nota  interpretativa  n.  40923  del28 ottobre  1998  che recita: "E'
lecito,  alla  luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare
l'arricchimento   per  aumentare  il  titolo  alcolometrico  naturale
avvalendosi  dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al
paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  dello stesso articolo e sottoporre
ulteriormente  ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione
di  tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21" e' ritenuto
valido  dalla  Commissione CE in quanto il registro n. 1493/99 non ha
modificato la materia;


                              Decreta:


                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna  2001/2002 e' consentito acidificare i prodotti
citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della
provincia autonoma di Trento.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'   ed   i   limiti   massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2001
                                       Il direttore generale: Petroli