IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  5,  comma  2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che
attribuisce  al  Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare
le  zone di importanza naturalistica e internazionale su cui potranno
essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 che specifica
l'ambito  applicativo  e  le  finalita'  che  il  regime  di tutela e
gestione si prefigge di conseguire;
  Visto  in particolare il comma 3, lettera d), del citato art. 1 che
prevede  tra  le  predette  finalita'  da  perseguire  la difesa e la
ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
  Visto in particolare l'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
26  luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale "Pania
di Corfino" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica
la suddetta riserva naturale statale "Pania di Corfino";
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
26  luglio  1971,  di  istituzione  della  riserva  naturale  statale
"Guadine Pradaccio" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica
la riserva naturale statale "Guadine Pradaccio";
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
23  giugno  1977,  di  istituzione  della  riserva  naturale  statale
"Lamarossa" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
13  luglio 1977, con il quale e' stata costituita la riserva naturale
biogenetica "Bosco sperimentale Lamarossa";
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
28  aprile  1980,  di  istituzione  della  riserva  naturale  statale
"Orecchiella" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto;
  Vista  la  legge  della  regione  Emilia-Romagna n. 11 del 2 aprile
1988,  con  la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alto
Appennino Reggiano" (Parco del Gigante);
  Vista  la  legge  della  regione Emilia-Romagna n. 46 del 24 aprile
1995,  con  la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alta
Val di Parma e Cedra" (Parco dei Cento Laghi);
  Visto  l'art.  4,  comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che
prevede  l'istituzione,  con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del Ministro dell'ambiente, di un Parco nazionale nelle
aree   dell'Appennino   di   significativo   o   rilevante  interesse
naturalistico  ambientale,  comprese  nei territori delle province di
Reggio  Emilia,  Parma  e  Massa  Carrara,  di  intesa con le regioni
interessate  e  previa  verifica  del  consenso  dei  comuni  e delle
province interessate;
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  che,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  definisce  di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il  quale  stabilisce  che l'individuazione, l'istituzione e la
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali e l'adozione
delle  relative  misure  di  salvaguardia  sono  operate  sentita  la
Conferenza unificata;
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio
1998  di costituzione del Comitato istituzionale di coordinamento per
l'istituzione  del  Parco  nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano di
cui  al  comma  2  dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, al
quale  sono  stati  attribuiti  compiti di individuazione dei confini
territoriali,  della  disciplina  di  tutela  e  degli  interventi di
conservazione   dei  valori  naturali,  delle  linee  guida  e  degli
obiettivi  di  sviluppo  e  valorizzazione  delle  aree  interessate,
correlati all'istituzione del Parco nazionale;
  Considerato  che,  nel corso dell'iter del procedimento finalizzato
all'istituzione  dell'area  protetta,  e'  stato manifestato anche da
parte  dell'amministrazione  provinciale  di Lucca e di alcuni comuni
della  provincia stessa l'interesse a far parte del predetto Comitato
istituzionale  di coordinamento in vista dell'eventuale adesione, con
alcune  porzioni  dei  propri territori, all'istituenda area protetta
statale;
  Viste  le  linee  contenute  nel  documento  programmatico  per  lo
sviluppo  sociale  ed economico approvato in data 11 gennaio 1999 dal
predetto Comitato istituzionale di coordinamento;
  Vista  la  lettera  circolare  del Ministero dell'ambiente Servizio
conservazione   della  natura,  prot.  n.  SCN/1D/2000/15328  del  27
settembre  2000,  indirizzata agli Enti Parco nazionali con la quale,
tra  l'altro e' stata evidenziata agli enti suddetti la necessita' di
attivarsi,    in   coordinamento   con   le   autorita'   di   bacino
territorialmente  competenti, per l'individuazione sul territorio dei
parchi nazionali delle situazioni di squilibrio e di rischio connesse
con  l'assetto  idrogeologico  e  geomorfologico e per la definizione
delle   relative  proposte  di  interventi  tesi  alla  tutela  e  al
riequilibrio;
  Vista  la  proposta  di perimetrazione prodotta in sede di Comitato
istituzionale  di  coordinamento  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, del
citato  decreto  del  Ministero  dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio
1998,  elaborata  sulla base dell'istruttoria svolta dalla segreteria
tecnica per le aree naturali protette che ha consentito di verificare
la  presenza  sul  territorio  del  Parco  di  valori  naturalistici,
paesaggistici  e storico-culturali di rilievo nazionale meritevoli di
tutela;
  Considerato  che  il  territorio del Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano  istituito con il presente decreto comprende parte dei
territori  gia'  inclusi  nei  confini  del Parco regionale dell'Alto
Appennino reggiano (Parco del Gigante) e del Parco naturale regionale
dell'Alta  Val  Parma  e  Val  Cedra  (Parco  dei Cento Laghi) e che,
pertanto,  la  regione Emilia-Romagna provvedera' con legge regionale
al riordino di tali parchi regionali esistenti;
  Considerato   che   la  perimetrazione  del  Parco  nazionale,  pur
risultando  mancante dell'elemento della continuita' territoriale, si
presenta  idonea  a  consentire il previsto regime di tutela in forza
del  collegamento,  gia' esistente - tra il settore nord-occidentale,
nei  territori  dei  comuni di Filattiera (Massa Carrara) e Corniglio
(Parma),  ed  il  nucleo  principale del Parco - assicurato dal Parco
regionale  dei  Cento  Laghi,  per la porzione ricadente in comune di
Monchio  delle  Corti  (Parma), ove vige una disciplina di gestione e
tutela analoga a quella prevista nel presente decreto;
  Considerato  che le due aree denominate "Gessi Triassici" e "Pietra
di  Bismantova",  entrambe  in provincia di Reggio Emilia, presentano
una  valenza  ambientale  e naturalistica meritevole di tutela e sono
pertanto  inserite  sin  d'ora  nel  Parco  nazionale  dell'Appennino
Tosco-Emiliano;
  Considerato  che un miglioramento nell'efficacia della gestione dei
due  biotopi  dei  "Gessi  Triassici"  e della "Pietra di Bismantova"
potra'   essere   conseguito  allorche'  si  perverra',  mediante  il
successivo  ampliamento  della  superficie protetta facente parte del
Parco  nazionale  in applicazione della procedura di cui alla seconda
parte  del  comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, a
realizzare  il  loro  collegamento  territoriale,  senza soluzione di
continuita', con il rimanente territorio protetto;
  Ritenuto congruo stabilire un termine temporale non eccedente il 31
dicembre  2001  per  dar luogo al predetto ampliamento del territorio
protetto,  decorso  invano  il  quale i due predetti biotopi verranno
istituiti - con la medesima delimitazione - in riserve naturali dello
Stato,  cessando  di  far  parte  del  Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano   a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale   di  istituzione  delle  riserve  naturali  stesse,  da
emanarsi  ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394;
  Verificato  il  consenso degli enti locali interessati in ordine ai
contenuti   del   presente   decreto   istitutivo   e  alla  relativa
perimetrazione   e   zonizzazione,  manifestato  in  occasione  della
riunione  conclusiva  del Comitato istituzionale di coordinamento del
23 febbraio 2001;
  Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5343
del  7  marzo  2001,  con  la  quale  e' stato trasmesso alla regione
Emilia-Romagna   e   alla  regione  Toscana  lo  schema  del  decreto
istitutivo   del   Parco   nazionale   dell'Appennino  Tosco-Emiliano
unitamente  alla  relativa cartografia recante la perimetrazione e la
zonizzazione    del   Parco   medesimo,   richiedendo   l'espressione
dell'intesa  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, della legge 8 ottobre
1997,  n.  344, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426;
  Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5342
del  7  marzo  2001  con  la quale e' stato trasmesso alla Conferenza
unificata  lo  schema  del  decreto  istitutivo  del  Parco nazionale
dell'Appennino  Tosco-Emiliano  unitamente alla relativa cartografia,
recante  la  perimetrazione  e  la  zonizzazione  del Parco medesimo,
richiedendo  l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Considerati  gli  esiti  dell'incontro  tecnico  del  20 marzo 2001
presso  la  Conferenza  unificata,  nel  corso  del  quale sono state
concordate  tra  i  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente e i
rappresentanti dei comuni di Busana (Reggio Emilia), Collagna (Reggio
Emilia),  Ligonchio (Reggio Emilia), Ramiseto (Reggio Emilia) e Villa
Minozzo  (Reggio  Emilia),  modifiche  alla  perimetrazione del Parco
conformemente  a  quanto  stabilito  nelle rispettive delibere con le
quali i predetti comuni hanno manifestato il proprio consenso;
  Sentita  la  Conferenza  unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere
favorevole (repertorio n. 451) nella seduta del 22 marzo 2001;
  Acquisita   l'intesa   con   la   regione   Toscana   espressa  con
deliberazione del consiglio regionale n. 96 del 10 aprile 2001;
  Acquisita  l'intesa  con  la  regione  Emilia-Romagna  espressa con
deliberazione della giunta regionale n. 337 del 22 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
  2.   Il  Parco  nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano  persegue
finalita'  di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale,
di   difesa   e   ricostituzione   degli   equilibri   idraulici   ed
idrogeologici, di promozione sociale ed economica in conformita' agli
indirizzi  contenuti  nel  documento  programmatico  per  lo sviluppo
sociale   ed   economico  approvato  dal  Comitato  istituzionale  di
coordinamento.
  3.    E'    istituito   l'Ente   Parco   nazionale   dell'Appennino
Tosco-Emiliano.
  4.   L'Ente   Parco   nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano  ha
personalita'  di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente.
  5.   All'Ente  Parco  nazionale  dell'Appennino  Tosco-Emiliano  si
applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
  6.  Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
e'  delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella
cartografia  ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto
del  quale  costituisce  parte  integrante  e depositata in originale
presso  il  Ministero  dell'ambiente  ed  in copia conforme presso le
regioni  Emilia-Romagna e Toscana e la sede dell'Ente Parco nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano.
  7.  Nel  territorio  del Parco nazionale, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, fino all'entrata in vigore
del  piano  e  del regolamento del Parco di cui agli articoli 11 e 12
della  legge  6  dicembre  1991, n. 394, si applicano direttamente le
misure  di  salvaguardia  riportate  nell'allegato  A  "Disciplina di
tutela",  che  del presente decreto costituisce parte integrante. Per
le    aree    ricadenti    nei    preesistenti    parchi    regionali
dell'Emilia-Romagna  "Parco  regionale  dell'Alto Appennino Reggiano"
(Parco  del  Gigante) e "Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra"
(Parco  dei  Cento  Laghi) e nelle relative zone di preParco che sono
comprese  nel  perimetro  del  Parco nazionale secondo la cartografia
allegata al presente decreto, si applica altresi', fino alla suddetta
entrata  in  vigore  del  piano e del regolamento del Parco nazionale
dell'Appennino   Tosco-Emiliano  ed  in  quanto  compatibile  con  la
disciplina  di  tutela  di cui all'allegato A al presente decreto, la
disciplina  di tutela vigente; in particolare, per il Parco dell'Alto
Appennino  Reggiano,  si  applica  quella  del piano territoriale del
Parco  regionale medesimo adottato dalla provincia di Reggio Emilia e
del  piano  territoriale  di coordinamento provinciale della medesima
provincia. Nelle zone che sono individuate come parco e pre-parco del
Parco regionale del Gigante e del Parco regionale dei Cento Laghi non
comprese  nella  perimetrazione  del  Parco  nazionale,  continua  ad
applicarsi  la  disciplina  vigente  sino  all'entrata  in vigore del
provvedimento    regionale   di   riordino   dei   parchi   regionali
summenzionati.
  8.  Qualora  entro  il 31 dicembre 2001 gli enti locali interessati
non  abbiano  individuato  e  proposto  al Ministro dell'ambiente gli
opportuni  collegamenti territoriali tra le aree dei "Gessi Triassici
della  Valle  del  Secchia",  sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti
(Reggio  Emilia),  Busana  (Reggio  Emilia)  e  Villa Minozzo (Reggio
Emilia),   e  della  "Pietra  di  Bismantova",  sita  nel  comune  di
Castelnovo  ne'  Monti  (Reggio  Emilia),  e  la  restante  parte del
territorio   del   Parco  nazionale,  ai  fini  dell'ampliamento  del
territorio  del  Parco  secondo  la  procedura stabilita dall'art. 4,
comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decreto del Ministro
dell'ambiente  le aree predette saranno istituite in riserve naturali
statali  denominate  "Riserva  naturale  statale  dei Gessi Triassici
della  Valle del Secchia" e "Riserva naturale statale della Pietra di
Bismantova". Una volta istituite le predette riserve, i cui territori
a  far  data  dall'entrata  in vigore del relativo decreto istitutivo
cessano   di   far   parte   del   Parco   nazionale   dell'Appennino
Tosco-Emiliano,  verranno  affidate alla gestione dell'ente Parco per
il tramite della regione Emilia-Romagna.
  9.  All'Ente  Parco  nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano con il
provvedimento  previsto dall'art. 2, comma 35, della legge 9 dicembre
1998,  n.  426,  sara'  affidata  la  gestione delle riserve naturali
statali  di  "Orecchiella", "Lamarossa", "Pania di Corfino", "Guadine
Pradaccio".
  10.  La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata
entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto
osservate  le  procedure  cui  all'art.  6  e  seguenti  del  decreto
legislativo   n.   29   del   1993   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.