IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica e internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 che specifica l'ambito applicativo e le finalita' che il regime di tutela e gestione si prefigge di conseguire; Visto in particolare il comma 3, lettera d), del citato art. 1 che prevede tra le predette finalita' da perseguire la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici; Visto in particolare l'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale "Pania di Corfino" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica la suddetta riserva naturale statale "Pania di Corfino"; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 26 luglio 1971, di istituzione della riserva naturale statale "Guadine Pradaccio" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 marzo 1977, con il quale e' stata costituita in riserva biogenetica la riserva naturale statale "Guadine Pradaccio"; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 giugno 1977, di istituzione della riserva naturale statale "Lamarossa" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 13 luglio 1977, con il quale e' stata costituita la riserva naturale biogenetica "Bosco sperimentale Lamarossa"; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 28 aprile 1980, di istituzione della riserva naturale statale "Orecchiella" ed in particolare l'art. 2 di tale decreto; Vista la legge della regione Emilia-Romagna n. 11 del 2 aprile 1988, con la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano" (Parco del Gigante); Vista la legge della regione Emilia-Romagna n. 46 del 24 aprile 1995, con la quale e' stato istituito il "Parco regionale dell'Alta Val di Parma e Cedra" (Parco dei Cento Laghi); Visto l'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di un Parco nazionale nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, di intesa con le regioni interessate e previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessate; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sono operate sentita la Conferenza unificata; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998 di costituzione del Comitato istituzionale di coordinamento per l'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, al quale sono stati attribuiti compiti di individuazione dei confini territoriali, della disciplina di tutela e degli interventi di conservazione dei valori naturali, delle linee guida e degli obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle aree interessate, correlati all'istituzione del Parco nazionale; Considerato che, nel corso dell'iter del procedimento finalizzato all'istituzione dell'area protetta, e' stato manifestato anche da parte dell'amministrazione provinciale di Lucca e di alcuni comuni della provincia stessa l'interesse a far parte del predetto Comitato istituzionale di coordinamento in vista dell'eventuale adesione, con alcune porzioni dei propri territori, all'istituenda area protetta statale; Viste le linee contenute nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato in data 11 gennaio 1999 dal predetto Comitato istituzionale di coordinamento; Vista la lettera circolare del Ministero dell'ambiente Servizio conservazione della natura, prot. n. SCN/1D/2000/15328 del 27 settembre 2000, indirizzata agli Enti Parco nazionali con la quale, tra l'altro e' stata evidenziata agli enti suddetti la necessita' di attivarsi, in coordinamento con le autorita' di bacino territorialmente competenti, per l'individuazione sul territorio dei parchi nazionali delle situazioni di squilibrio e di rischio connesse con l'assetto idrogeologico e geomorfologico e per la definizione delle relative proposte di interventi tesi alla tutela e al riequilibrio; Vista la proposta di perimetrazione prodotta in sede di Comitato istituzionale di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 11399 del 27 luglio 1998, elaborata sulla base dell'istruttoria svolta dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette che ha consentito di verificare la presenza sul territorio del Parco di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale meritevoli di tutela; Considerato che il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con il presente decreto comprende parte dei territori gia' inclusi nei confini del Parco regionale dell'Alto Appennino reggiano (Parco del Gigante) e del Parco naturale regionale dell'Alta Val Parma e Val Cedra (Parco dei Cento Laghi) e che, pertanto, la regione Emilia-Romagna provvedera' con legge regionale al riordino di tali parchi regionali esistenti; Considerato che la perimetrazione del Parco nazionale, pur risultando mancante dell'elemento della continuita' territoriale, si presenta idonea a consentire il previsto regime di tutela in forza del collegamento, gia' esistente - tra il settore nord-occidentale, nei territori dei comuni di Filattiera (Massa Carrara) e Corniglio (Parma), ed il nucleo principale del Parco - assicurato dal Parco regionale dei Cento Laghi, per la porzione ricadente in comune di Monchio delle Corti (Parma), ove vige una disciplina di gestione e tutela analoga a quella prevista nel presente decreto; Considerato che le due aree denominate "Gessi Triassici" e "Pietra di Bismantova", entrambe in provincia di Reggio Emilia, presentano una valenza ambientale e naturalistica meritevole di tutela e sono pertanto inserite sin d'ora nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; Considerato che un miglioramento nell'efficacia della gestione dei due biotopi dei "Gessi Triassici" e della "Pietra di Bismantova" potra' essere conseguito allorche' si perverra', mediante il successivo ampliamento della superficie protetta facente parte del Parco nazionale in applicazione della procedura di cui alla seconda parte del comma 2 dell'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, a realizzare il loro collegamento territoriale, senza soluzione di continuita', con il rimanente territorio protetto; Ritenuto congruo stabilire un termine temporale non eccedente il 31 dicembre 2001 per dar luogo al predetto ampliamento del territorio protetto, decorso invano il quale i due predetti biotopi verranno istituiti - con la medesima delimitazione - in riserve naturali dello Stato, cessando di far parte del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di istituzione delle riserve naturali stesse, da emanarsi ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Verificato il consenso degli enti locali interessati in ordine ai contenuti del presente decreto istitutivo e alla relativa perimetrazione e zonizzazione, manifestato in occasione della riunione conclusiva del Comitato istituzionale di coordinamento del 23 febbraio 2001; Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5343 del 7 marzo 2001, con la quale e' stato trasmesso alla regione Emilia-Romagna e alla regione Toscana lo schema del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano unitamente alla relativa cartografia recante la perimetrazione e la zonizzazione del Parco medesimo, richiedendo l'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/1D/2001/5342 del 7 marzo 2001 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza unificata lo schema del decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano unitamente alla relativa cartografia, recante la perimetrazione e la zonizzazione del Parco medesimo, richiedendo l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 20 marzo 2001 presso la Conferenza unificata, nel corso del quale sono state concordate tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e i rappresentanti dei comuni di Busana (Reggio Emilia), Collagna (Reggio Emilia), Ligonchio (Reggio Emilia), Ramiseto (Reggio Emilia) e Villa Minozzo (Reggio Emilia), modifiche alla perimetrazione del Parco conformemente a quanto stabilito nelle rispettive delibere con le quali i predetti comuni hanno manifestato il proprio consenso; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole (repertorio n. 451) nella seduta del 22 marzo 2001; Acquisita l'intesa con la regione Toscana espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 96 del 10 aprile 2001; Acquisita l'intesa con la regione Emilia-Romagna espressa con deliberazione della giunta regionale n. 337 del 22 marzo 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 2. Il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano persegue finalita' di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, di difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici, di promozione sociale ed economica in conformita' agli indirizzi contenuti nel documento programmatico per lo sviluppo sociale ed economico approvato dal Comitato istituzionale di coordinamento. 3. E' istituito l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 4. L'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 5. All'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 6. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso le regioni Emilia-Romagna e Toscana e la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 7. Nel territorio del Parco nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A "Disciplina di tutela", che del presente decreto costituisce parte integrante. Per le aree ricadenti nei preesistenti parchi regionali dell'Emilia-Romagna "Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano" (Parco del Gigante) e "Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra" (Parco dei Cento Laghi) e nelle relative zone di preParco che sono comprese nel perimetro del Parco nazionale secondo la cartografia allegata al presente decreto, si applica altresi', fino alla suddetta entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed in quanto compatibile con la disciplina di tutela di cui all'allegato A al presente decreto, la disciplina di tutela vigente; in particolare, per il Parco dell'Alto Appennino Reggiano, si applica quella del piano territoriale del Parco regionale medesimo adottato dalla provincia di Reggio Emilia e del piano territoriale di coordinamento provinciale della medesima provincia. Nelle zone che sono individuate come parco e pre-parco del Parco regionale del Gigante e del Parco regionale dei Cento Laghi non comprese nella perimetrazione del Parco nazionale, continua ad applicarsi la disciplina vigente sino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di riordino dei parchi regionali summenzionati. 8. Qualora entro il 31 dicembre 2001 gli enti locali interessati non abbiano individuato e proposto al Ministro dell'ambiente gli opportuni collegamenti territoriali tra le aree dei "Gessi Triassici della Valle del Secchia", sita nei comuni di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), Busana (Reggio Emilia) e Villa Minozzo (Reggio Emilia), e della "Pietra di Bismantova", sita nel comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), e la restante parte del territorio del Parco nazionale, ai fini dell'ampliamento del territorio del Parco secondo la procedura stabilita dall'art. 4, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, con decreto del Ministro dell'ambiente le aree predette saranno istituite in riserve naturali statali denominate "Riserva naturale statale dei Gessi Triassici della Valle del Secchia" e "Riserva naturale statale della Pietra di Bismantova". Una volta istituite le predette riserve, i cui territori a far data dall'entrata in vigore del relativo decreto istitutivo cessano di far parte del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, verranno affidate alla gestione dell'ente Parco per il tramite della regione Emilia-Romagna. 9. All'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano con il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 35, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sara' affidata la gestione delle riserve naturali statali di "Orecchiella", "Lamarossa", "Pania di Corfino", "Guadine Pradaccio". 10. La pianta organica dell'ente Parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.