IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico; Visti in particolare l'art. 3, comma 3, primo capoverso della citata legge, che prevede che i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e B della citata legge siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, l'art. 6, comma 1, che fa divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a tutti i detentori di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai centri di raccolta autorizzati, nonche' l'art. 6, comma 5, della citata legge che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono, utilizzano, immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio "Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio "Proroga dei termini per la dismissione dei gas halon", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999; Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo cui, entro il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una strategia nazionale per la dismissione dell'halon e devono considerare in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici; Vista la decisione XI/16 adottata a Pechino il 3 dicembre 1999 dalla undicesima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo la quale i Paesi industrializzati firmatari devono presentare, entro il 2001, una strategia nazionale per il recupero, il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed apparecchiature; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; Considerata la necessita' di provvedere urgentemente a disciplinare il recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria; Considerato che l'Italia intende favorire la cessazione dell'impiego degli halon, in conformita' con le citate decisioni; Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma; Considerato che, peraltro costituisce principio generale del diritto comunitario e del diritto nazionale quello di proporzionalita' dell'azione amministrativa, principio espressamente ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000; Considerato pertanto che appare necessario prescrivere il divieto di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire dalla data di scadenza fissata dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalita'; Decreta: Art. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "halon", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge del 28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000; b) "clorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000; c) "idroclorofluorocarburi", le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonche' quelle contenute nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000; d) "potenziale di riduzione dello strato di ozono - ODP", il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico; e) "indice di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni", il valore specificato nella quinta colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera; f) "indice di permanenza in atmosfera - ALT", il valore specificato nella terza colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in atmosfera di ciascuna sostanza controllata; g) "uso", l'impiego di halon, clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi nella manutenzione, in particolare nella ricarica, di apparecchiature e impianti antincendio, di refrigerazione e condizionamento d'aria; h) "recupero", la raccolta e lo stoccaggio di sostanze controllate effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smantellamento degli impianti; i) "riciclo", la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione; j) "rigenerazione", il trattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalita'; k) "distruzione", trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono; l) "Ministeri competenti", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive.