(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

   Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto  l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione,  nel  frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  a  decretare  in  materia  di  norme  costruttive  e
funzionali  dei  veicoli  a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al
diritto comunitario;
   Visto  il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle
direttive  92/53/CEE  e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli
a  motore  e  dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  148 del 27 giugno 1995, come da ultimo
modificato  dal  decreto  ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento
della  direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del  9  giugno  1999  e  che di seguito verra' indicato come "decreto
sulla omologazione CE";
   Visto  il  decreto  ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento
della   direttiva   77/538/CEE   del  Consiglio  relativa  alle  luci
posteriori  per  nebbia  dei  veicoli  a  motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del 9 novembre 1977;
   Visto  il  decreto  ministeriale  6  dicembre 1989, di recepimento
della  direttiva 89/518/CEE della Commissione che adegua al progresso
tecnico la direttiva 77/538/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, come rettificato
con  il  comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1990;
   Visto  il  decreto  ministeriale  24  gennaio 1977, di recepimento
della   direttiva  76/756/CEE  del  Consiglio,  relativo  alle  norme
concernenti  l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore
e   dei   loro  rimorchi  per  quanto  riguarda  l'installazione  dei
dispositivi  di  illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato
nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo
1977;
   Visto  il  decreto  ministeriale  14 novembre 1997, di recepimento
della  direttiva  97/28/CE  della Commissione che adegua al progresso
tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
   Vista la direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999,
che   adegua   al  progresso  tecnico  la  direttiva  77/538/CEE  del
Consiglio,  relativa  alle  luci  posteriori per nebbia dei veicoli a
motore  e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999;
   Visto  il  regolamento  n.  38  della  Commissione  economica  per
l'Europa  delle Nazioni unite (UN/ECE), recante prescrizioni uniformi
relative  all'omologazione  delle  luci  posteriori  per nebbia per i
veicoli  a  motore  e  per i loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 170 del 25 giugno 2001;

                               ADOTTA
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.

   1.  Le  prescrizioni  del presente decreto si applicano a tutte le
categorie  di  veicoli  definite  nell'allegato  II al "decreto sulla
omologazione CE".