(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla omologazione CE"; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, come rettificato con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998; Vista la direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 97 del 12 aprile 1999; Visto il regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per i veicoli a motore e per i loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 170 del 25 giugno 2001; ADOTTA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al "decreto sulla omologazione CE".