Al  Ministero dele politiche agricole e
                              forestali
                              All'A.P.T.I.
                              All'UNITAB
                              Alla    Coldiretti    -    Dipartimento
                              economico
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla Confagricoltura
                              Alla COPAGRI
                              Alla F.AGR.I.
                              Alla                    Confcooperative
                              Federagroalimentare
                              All'ANCA Lega coop.
                              Alla  Organizzazione interprofessionale
                              Interbright
                              Alla  Organizzazione interprofessionale
                              Interorientali
                              All'Associazione     interprofessionale
                              tabacco
                              All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
                              All'ufficio tecnico
                                e per conoscenza:
                              Al  Comando  carabinieri - Tutela norme
                              comunitarie e agroalimentari
  In  applicazione della normativa comunitaria recata dal regolamento
UE  n.  2848  della  Commissione  del  22 dicembre 1998 - titolo II -
capitolo  I, e dal regolamento UE n. 2162/99 della Commissione del 12
ottobre 1999 che modifica il regolamento UE n. 2848/98, si riportano,
di  seguito,  le  modalita'  operative  a  cui le associazioni devono
ottemperare,  ai  fini  del  riconoscimento  o del mantenimento dello
stesso per il raccolto 2002.
Obblighi dell'Associazione.
  L'Associazione deve:
    a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
    b) essere  stata  costituita  al  fine  di  adeguare in comune la
produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
    c) determinare  e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di
produzione  e  d'immissione  sul  mercato,  segnatamente  per  quanto
riguarda  la  qualita'  dei  prodotti  e  l'applicazione  di pratiche
colturali,  nonche'  procedere eventualmente all'acquisto di sementi,
concimi e altri mezzi di produzione;
    d) disporre  di  uno  statuto che ne disciplini l'attivita' e nei
limiti  le  finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve
prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:
      di  immettere  sul  mercato  tutta  la  produzione destinata ad
essere commercializzata tramite l'associazione;
      di conformarsi alle norme comuni di produzione;
      il  predetto  statuto  deve  contenere  le  seguenti specifiche
norme:
        1) l'Associazione   di   produttori   non   puo'   esercitare
l'attivita' di prima trasformazione del tabacco;
        2) un  produttore  di  tabacco non puo' appartenere a piu' di
un'associazione;
    e) disporre, ai sensi del regolamento CE n. 2848/98, di attestati
di quote per una quantita' pari o superiore a 2.700 tonnellate;
    f) prevedere  nello  statuto,  disposizioni  che attribuiscono ai
membri la facolta' di recedere dall'Associazione a condizione che:
      siano stati associati per un periodo di almeno un anno;
      ne  diano  comunicazione  scritta  all'associazione entro il 31
ottobre   (fa   fede,   ai  fini  del  termine  del  31  ottobre,  la
comunicazione  di recesso con timbro postale della data di invio) con
effetto  per  il  raccolto  successivo;  tali  disposizioni  lasciano
impregiudicate  le  condizioni  legislative o regolamentari nazionali
aventi  lo  scopo  di  tutelare l'Associazione o i suoi creditori, in
determinati  casi,  contro  le conseguenze finanziarie che potrebbero
derivare  dal  recesso  dei  membri,  ovvero  impedire il recesso dei
membri durante l'esercizio finanziario;
    g) escludere,  all'atto  della  costituzione  e  per tutte le sue
attivita',  qualsiasi  discriminazione contraria al funzionamento del
mercato   comune   e  all'attuazione  degli  obiettivi  generali  del
trattato,  e  in  particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla
nazionalita' o sul luogo di stabilimento:
      dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
      dei suoi partner economici;
    h) avere   personalita'   giuridica   o  possedere  la  capacita'
necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto
di diritti e di obblighi;
    i) tenere  una  contabilita'  tale  da  permettere  all'autorita'
competente  di  esercitare  un  controllo completo sull'utilizzazione
dell'aiuto specifico;
    j) non  avere una posizione dominante nella Comunita', salvo cio'
sia  necessario  al conseguimento delle finalita' enunciate dall'art.
39 del trattato;
    k) prevedere  inoltre  nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi
membri  l'osservanza  delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al
piu' tardi a decorrere dalla data:
      dalla quale ha effetto il riconoscimento;
      dalla   loro   adesione,   qualora   sia  stata  posteriore  al
riconoscimento.
  Relativamente  alla lettera e), si fa presente che con circolari n.
167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in
applicazione   della   normativa   comunitaria  ha,  rispettivamente,
fissato, per il raccolto 1999 e, confermato, per il raccolto 2000, il
limite  quantitativo  a tonnellate 2.700. Considerato che a tutt'oggi
non  e'  stata  emanata  alcuna  disposizione  che  vari  tale limite
quantitativo,  anche per il raccolto 2002 viene considerato il limite
quantitativo di 2.700 tonnellate, gia' stabilito per i raccolti 1999,
2000 e 2001.
  Relativamente  alla  lettera g), si evidenzia che il regolamento UE
n.  2162/99  della  Commissione  del  12 ottobre 1999 ha integrato le
disposizioni   stabilite  all'art.  3  del  regolamento  n.  2848/98,
prevedendo  che  l'Associazione  di  produttori  puo' limitare il suo
campo  d'attivita'  ad  alcune zone di produzione. In questo caso, un
singolo   produttore   che   produce   tabacco  sia  all'interno  che
all'esterno  delle  zone  di  produzione  in  questione puo' tuttavia
diventare  membro di tale associazione di produttori per la totalita'
della  sua  produzione,  a condizione che la parte principale di essa
provenga   dalle  zone  di  produzione  di  competenza  della  stessa
Associazione.
Domanda e documentazione.
  Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi
al  riconoscimento, tutte le associazioni di produttori che intendono
ottenere il riconoscimento stesso, sono tenute ad inviare al seguente
indirizzo:  AGEA  -  Area organismo pagatore: colture specializzate -
U.O.  18 - Tabacco - via Palestro, 81 - 00195 Roma, entro e non oltre
il   15  novembre  2001,  la  domanda  per  il  riconoscimento  o  il
mantenimento  dello  stesso  (preventivamente,  all'invio, la domanda
potra' essere trasmessa a mezzo fax, al seguente numero: 06/4453916).
  Le associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta
dovranno presentare:
    1) domanda  di  riconoscimento firmata dal legale rappresentante,
con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso;
    2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;
    3) atto   costitutivo   e  statuto  aggiornato  di  ogni  singola
cooperativa e/o associazione aderente;
    4) domanda   e   delibera   di  adesione  delle  cooperative  e/o
associazioni aderenti;
    5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione.
  Le  associazioni  di  produttori gia' riconosciute, in applicazione
del  regolamento  n.  2848/98  e  del  regolamento n. 2162/99, per il
raccolto 2001, dovranno presentare:
    1) domanda  di  mantenimento  del riconoscimento, per il raccolto
2002,  firmata  dal  legale rappresentante, con allegata la copia del
documento  di  riconoscimento dello stesso, comunicando, altresi', se
la  propria  base  associativa ha subito variazioni o meno rispetto a
quella gia' in possesso dell'AGEA, per il raccolto 2001;
    2) modifiche   apportate  all'atto  costitutivo  e  allo  statuto
dell'Associazione,   intervenute  successivamente  al  riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2001;
    3) domanda  e  delibera  di  adesione  di  nuove  cooperative e/o
associazioni  che  hanno  aderito  successivamente  al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2001;
    4) atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative e/o
associazioni  che  hanno  aderito  successivamente  al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2001.
  Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento
per  la  prima  volta,  che  quelle  richiedenti  il mantenimento del
riconoscimento,  in  quanto  gia'  riconosciute per il raccolto 2001,
sono tenute:
    a) a  corredare  il  fascicolo  aziendale  del  produttore con le
domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
    b) ad aggiornare il libro soci.
Procedure informatiche.
  Le  procedure  di  registrazione  e  trasmissione  dei dati on-line
relative    all'inserimento    di   produttori   nell'albo   soci   e
all'aggiornamento  dello  stesso  al  15  novembre 2001, in base alle
domande di adesioni o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31
ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la
domanda per il riconoscimento o per il mantenimento dello stesso.
  Specificatamente sono abilitate le seguenti funzioni:
    inserimento comunicazioni di recessi fino al 7 novembre 2001;
    inserimento comunicazione di adesione fino al 16 novembre 2001.
  Per le associazioni che hanno fatto domanda, per la prima volta, al
fine  dell'ottenimento  del  riconoscimento  per  il  raccolto  2002,
saranno   disponibili  delle  postazioni  operative  presso  la  sede
dell'AGEA - Roma - via Palestro, 81, a far data dal 1 novembre e fino
al    16   novembre   2001.   Successivamente   all'ottenimento   del
riconoscimento,  queste  ultime  saranno collegate on-line con l'AGEA
dalla propria sede.
  In  relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro   il   15   dicembre   2001,   emettera'  il  provvedimento  di
riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai
predetti  "Obblighi  dell'Associazione"  e comunichera', con apposita
nota,  alle  associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il
non riconoscimento.
  Si  precisa,  infine, che i produttori soci delle associazioni, non
riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA on-line,
sono  liberi  di  associarsi  ad  associazioni  riconosciute entro il
termine  del  31  gennaio  2002,  termine  fissato  nel  rispetto del
disposto di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento UE n. 2848/98.
  Per  i  produttori  che  intendono accedere per la prima volta alla
riserva  nazionale,  nel caso sia confermata per il raccolto 2002, la
data  limite  per la presentazione di adesione all'Associazione e' il
15  gennaio  2002, per consentire all'Associazione stessa il rispetto
del predetto termine 31 gennaio 2002.
  Potranno ripresentare domanda, ai fini del riconoscimento, entro il
31  gennaio  2002,  termine  ultimo  fissato  nel  rispetto di quanto
disposto  dall'art.  5,  punto  3,  del regolamento UE n. 2848/98, le
associazioni  che  non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla
data del 15 novembre 2001.
  Per   quanto   esposto  al  precedente  capoverso  le  associazioni
interessate  devono  inviare  all'AGEA  -  Area  organismo pagatore -
Colture  specializzate - U.O. 18 - Tabacco - via Palestro, 81 - 00185
Roma,  apposita  domanda  intesa ad ottenere il riconoscimento per il
raccolto 2002.
  Le  procedure  di  registrazione  e  trasmissione  dei dati on-line
relative    all'inserimento    di   produttori   nell'albo   soci   e
all'aggiornamento  dello  stesso  al  31  gennaio  2002, in base alle
domande di adesioni o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31
ottobre, sono disponibili, per le associazioni che hanno ripresentato
la  domanda  per  il riconoscimento o gia' riconosciute, in quanto in
possesso  dei requisiti richiesti al 15 novembre 2001, dal 1 febbraio
all'8 febbraio 2002.
  In  relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro   il   25   febbraio   2002,   emettera'  il  provvedimento  di
riconoscimento  per  le associazioni che hanno ripresentato domanda e
che   possiedono   i   requisiti   di   cui   ai  predetti  "Obblighi
dell'Associazione"   e,   comunichera',   con   apposita  nota,  alle
associazioni   che  non  possiedono  i  predetti  requisiti,  il  non
riconoscimento.  Aggiornera',  altresi',  la  base  associativa delle
associazioni gia' riconosciute per il raccolto 2002.
  Le   associazioni   che   hanno  ripresentato  la  domanda  per  il
riconoscimento  e  non possiedono i requisiti richiesti alla data del
31  gennaio 2002, per il raccolto 2002, non potranno piu' richiederlo
per lo stesso raccolto.
  I  produttori  appartenenti  ad  associazioni non riconosciute alla
data  del  31 gennaio 2002 e i produttori in regola con il recesso al
31  ottobre  2001 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una
associazione  riconosciuta (al 15 novembre 2001 e al 31 gennaio 2002)
potranno  aderire  a  queste  ultime entro e non oltre il 15 febbraio
2002.
  L'AGEA,   al  fine  dell'aggiornamento  della  base  sociale  delle
associazioni  riconosciute  a  tutto  il  31  gennaio  2002, rendera'
disponibili  le  procedure  di registrazione e trasmissione dei dati,
on-line, dal 18 febbraio al 22 febbraio 2002.
Effetti dei riconoscimenti sulla contrattazione.
  L'AGEA entro febbraio 2002:
    1. attribuira'   gli   attestati   di   quota  alle  associazioni
riconosciute  sulla  base  della  sommatoria degli attestati di quota
attribuiti  ad  ogni  singolo  socio  aderente.  Le  stesse  potranno
sottoscrivere   contratti   di   coltivazione   con   le  imprese  di
trasformazione riconosciute per i loro associati;
    2. attribuira'  gli  attestati di quota ai singoli produttori non
aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione
con le imprese di trasformazione direttamente;
    3. attribuira'  gli  attestati  di  quota  alle  associazioni  di
produttori  non  riconosciute,  solo  se  possiedono direttamente una
quota,   attribuita  in  base  a  quanto  disposto  dall'art.  1  del
regolamento  (CE)  2848/98.  Le  stesse  potranno  sottoscrivere  gli
impegni   di   coltivazione   con   l'Associazione   riconosciuta  di
appartenenza,  oppure,  se non aderenti, il contratto di coltivazione
direttamente con le imprese di trasformazione.
  Per  quanto  sopra  esposto,  le associazioni non riconosciute alle
quali  l'AGEA  non  attribuira' una quota di produzione, non potranno
sottoscrivere  impegni  di  coltivazione  per  i  propri associati e,
pertanto,    questi    ultimi   sottoscriveranno   l'impegno   stesso
direttamente  con l'Associazione riconosciuta, secondo la modulistica
contrattuale  che  l'AGEA predisporra' per il raccolto 2002. Pertanto
anche  il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sara'
pagato direttamente dall'Associazione riconosciuta.
  Tale   disposizione  non  si  applica  alle  cooperative  socie  di
associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere
l'impegno  di  coltivazione  anche per i propri associati e ricevere,
dalle  predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco
consegnato  dai  propri associati per la successiva distribuzione dei
pertinenti importi ai soci stessi.
  Resta  ferma  la  disposizione  che, l'importo dovuto ai produttori
soci  delle  cooperative,  quale  valore  del  premio,  in  base alle
consegne   di   tabacco   effettuate,   sono  liquidate  direttamente
dall'Associazione di produttori riconosciuta.
    Roma, 11 ottobre 2001
              Il direttore dell'area organismo pagatore
                             Migliorini