IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento dei beni culturali ambientali ed E.P. Visto lo statuto della Regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Visto il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; Visto il D.A. n. 6614 del 26 luglio 2000, con il quale sono state apportate correzioni al testo delle norme di attuazione del P.T.P.; Vista la sentenza n. 1097/01 del 9 febbraio 2001, con la quale il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione seconda, pronunziandosi sul ricorso n. 1484/98, ha disposto il parziale annullamento dell'art. 44, lettera a), delle norme di attuazione del P.T.P. di Pantelleria, nella parte in cui recita "e di pertinenze di limitate dimensioni"; Ritenuto in adempimento al superiore aggiudicato, di dovere conseguentemente modificare il testo dell'art. 44, lettera a), delle norme di attuazione del P.T.P. di Pantelleria; Per quanto sopra esposto; Decreta: Art. 1. All'art. 44 delle norme di attuazione facenti parte integrante e sostanziale del P.T.P. dell'isola di Pantelleria, e' cancellata la dizione "o di pertinenze di limitate dimensioni".