IL DIRIGENTE GENERALE
                      del Dipartimento dei beni
                    culturali ambientali ed E.P.

  Visto lo statuto della Regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 10 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Visto il regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista  il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 490, con il quale
e'  stato  approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali;
  Visto  il  D.A. n. 6614 del 26 luglio 2000, con il quale sono state
apportate correzioni al testo delle norme di attuazione del P.T.P.;
  Vista  la  sentenza n. 1097/01 del 9 febbraio 2001, con la quale il
tribunale  amministrativo  regionale  della Sicilia, sezione seconda,
pronunziandosi  sul  ricorso  n.  1484/98,  ha  disposto  il parziale
annullamento  dell'art. 44, lettera a), delle norme di attuazione del
P.T.P.  di Pantelleria, nella parte in cui recita "e di pertinenze di
limitate dimensioni";
  Ritenuto   in  adempimento  al  superiore  aggiudicato,  di  dovere
conseguentemente  modificare il testo dell'art. 44, lettera a), delle
norme di attuazione del P.T.P. di Pantelleria;
  Per quanto sopra esposto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  44  delle  norme di attuazione facenti parte integrante e
sostanziale  del  P.T.P.  dell'isola di Pantelleria, e' cancellata la
dizione "o di pertinenze di limitate dimensioni".