Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Modifiche   alla   legge   13 dicembre  1989  n.  401,  e  successive
                            modificazioni
  1.  Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.   Nei  confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o
condannate ((anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
cinque  anni))  per  uno  dei  reati  di  cui all'articolo 4, primo e
secondo  comma,  della  legge  18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5
della  legge  22 maggio  1975,  n.  152, all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge  26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e
2,  della  presente  legge,  ovvero  per  aver  preso parte attiva ad
episodi  di  violenza  su  persone  o  cose in occasione o a causa di
((manifestazioni sportive)), o che nelle medesime circostanze abbiano
incitato,  inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il  questore puo'
disporre  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono
((manifestazioni   sportive))   specificamente  indicate,  nonche'  a
quelli,  specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito
o   al   trasporto   di  coloro  che  partecipano  o  assistono  alle
((manifestazioni)) medesime.
  2.  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal
comma 1, il questore puo' prescrivere, ((tenendo conto dell'attivita'
lavorativa  dell'invitato)),  di  comparire  personalmente una o piu'
volte  negli  orari  indicati,  nell'ufficio  o  comando  di  polizia
competente  in  relazione  al  luogo di residenza dell'obbligato o in
quello  specificamente  indicato,  nel corso della giornata in cui si
svolgono  le  ((manifestazioni)) per le quali opera il divieto di cui
al comma 1.";
    b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento.";
    c) i  commi  3,  5,  6  e  7  dell'articolo 6 sono sostituiti dai
seguenti:
  "3.  ((La  prescrizione  di  cui  al comma 2 ha effetto a decorrere
dalla  prima  manifestazione successiva alla notifica all'interessato
ed  e'  immediatamente  comunicata  al  Procuratore  della Repubblica
presso  il  tribunale,  o  al  Procuratore della Repubblica presso il
tribunale  per  i  minorenni,  se  l'interessato e' persona minore di
eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di
questura)).  Il  pubblico  ministero, ((se ritiene che sussistano i))
presupposti  di  cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica
del  provvedimento  ne chiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico  ministero  ((con decreto motivato)) non avanza la richiesta
di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la
convalida nelle quarantotto ore successive.
  5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al  comma  2  non  possono  avere  durata superiore a tre anni e sono
revocati  o  modificati  qualora,  anche per effetto di provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute  meno  o  siano mutate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
  6.  Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
punito  con ((la reclusione)) da tre a diciotto mesi ((o con la multa
fino   a   lire  tre  milioni)).  Nei  confronti  delle  persone  che
contravvengono  al  divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto
nei  casi  di  flagranza.  Nell'udienza di convalida dell'arresto, il
giudice,  se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle
misure  coercitive  previste  dagli  articoli 282 e 283 del codice di
procedura  penale,  anche  al di fuori dei limiti di cui all'articolo
280 del medesimo codice.
  7. (soppresso)";
    d) ((dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:))
  "Art.  6-bis  (Lancio  di  materiale  pericoloso,  scavalcamento  e
invasione  di  campo in occasione di competizioni agonistiche) - ((1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi
contundenti  o  altri  oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in
modo  da  creare  un  pericolo  per  le persone, nei luoghi in cui si
svolgono  manifestazioni  sportive, ovvero in quelli interessati alla
sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni)).
  2. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi   in   cui   si   svolgono   manifestazioni  sportive,  supera
indebitamente  una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel
corso  delle  manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e'
punito,  se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con
l'arresto  fino  a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
due milioni."));
    e) al  comma  1  dell'articolo  8,  dopo  le  parole: "arresto in
flagranza"  sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma
dei commi 1-bis e 1-ter.";
    f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  ((  Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o
alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni  sportive,
nell'ipotesi in cui gia' non si applichino gli articoli 380 e 381 del
codice  di  procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis,
comma  1,  della  presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384
del codice di procedura penale"));
  1-ter.  Le  disposizioni  del comma 1-bis si applicano anche per il
contravventore al divieto di cui all'articolo 6, comma 1.
  1-quater. (soppresso);
    g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  8-bis  (Casi  di  giudizio  direttissimo).  - 1. Per i reati
indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,
e   nell'articolo   8,  comma  1,  si  procede  sempre  con  giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
  Art.  8-ter  (Trasferte).  -  1.  Le  norme della presente legge si
applicano  anche  ai  fatti  commessi  in  occasione  o  a  causa  di
((manifestazioni  sportive))  durante  i  trasferimenti  da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".
  1-bis. ((Nella  legge  13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano,
le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti:
"manifestazioni sportive")).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo integrale degli articoli 6 e 8
          della  legge  13 dicembre  1989,  n.  401  (Interventi  nel
          settore  del  giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
          della   correttezza  nello  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive), e, per opportuna conoscenza, gli articoli 5 e 7,
          come modificati dalla presente legge:
              "Art.  6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
          manifestazioni  sportive). - 1. Nei confronti delle persone
          che  risultano  denunciate  o condannate anche con sentenza
          non  definitiva  nel corso degli ultimi cinque anni per uno
          dei  reati  di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
          legge  18  aprile  1975,  n. 110, all'art. 5 della legge 22
          maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
          26  aprile  1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis, commi
          1  e  2,  della presente legge, ovvero per aver preso parte
          attiva  ad  episodi  di  violenza  su  persone  o  cose  in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
          medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
          alla  violenza,  il  questore  puo'  disporre il divieto di
          accesso   ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni
          sportive   specificamente   indicate,   nonche'  a  quelli,
          specificatamente   indicati,  interessati  alla  sosta,  al
          transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
          assistono alle manifestazioni medesime.
              2. Alle  persone  alle  quali  e' notificato il divieto
          previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo
          conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire
          personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari  indicati,
          nell'ufficio  o  comando di polizia competente in relazione
          al   luogo   di   residenza   dell'obbligato  o  in  quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1.
              2-bis.  La  notifica  di  cui al comma 2 deve contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente  o  a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento.
              3.  La  prescrizione  di  cui  al  comma 2 ha effetto a
          decorrere   dalla   prima  manifestazione  successiva  alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          Procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale, o al
          Procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale per i
          minorenni,  se  l'interessato  e'  persona  minore di eta',
          competenti   con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha  sede
          l'ufficio  di  questura.  Il pubblico ministero, se ritiene
          che  sussistano  i  presupposti  di  cui  al comma 1, entro
          quarantotto  ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
          la  convalida  al  giudice  per le indagini preliminari. Le
          prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se il
          pubblico  ministero  con  decreto  motivato  non  avanza la
          richiesta  di  convalida  entro il termine predetto e se il
          giudice  non  dispone  la  convalida  nelle quarantotto ore
          successive.
              4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il
          ricorso   per   cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza.
              5.   Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e  l'ulteriore
          prescrizione  di  cui  al  comma 2 non possono avere durata
          superiore  a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
          anche   per   effetto   di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni
          che ne hanno giustificato l'emissione.
              6.  Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
          1  e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o
          con  la  multa  fino  a  tre  milioni.  Nei confronti delle
          persone  che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e'
          consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di
          convalida  dell'arresto,  il  giudice,  se  ne  ricorrono i
          presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive
          previste  dagli  articoli 282 e 283 del codice di procedura
          penale,  anche  al  di fuori dei limiti di cui all'art. 280
          del medesimo codice.
              7. (soppresso).
              8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
          autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
          a  comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
          cui  al  comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
          luogo,  nel  quale  lo  stesso  interessato  sia reperibile
          durante   lo   svolgimento   di  specifiche  manifestazioni
          agonistiche.".
              "Art.  5  (Pene  accessorie).  -  1.  La condanna per i
          delitti  di  cui  agli articoli l e 4 importa il divieto di
          accedere  ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
          o  si  accettano  scommesse  autorizzate  ovvero si tengono
          giuochi d'azzardo autorizzati.
              2.  Alla  condanna  per  i delitti previsti dall'art. l
          consegue  inoltre  l'applicazione  della pena accessoria di
          cui  al  primo  comma  dell'art.  32-bis del codice penale,
          limitatamente   agli   uffici   direttivi   delle  societa'
          sportive.
              3. Le pene accessorie di cui ai commi l e 2 non possono
          avere  una  durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre
          anni.".
              "Art.  7  (Turbativa  di manifestazioni sportive). - 1.
          Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chiunque turba il
          regolare  svolgimento  di  una  manifestazione  sportiva e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          cinquantamila a lire trecentomila.
              2.  La  competenza  ad  irrogare  la sanzione spetta al
          prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.".
              "Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
          occasione  di  manifestazioni  sportive).  - 1. Nei casi di
          arresto  in  flagranza  o  di  arresto eseguito a norma dei
          commi  1-bis  e  1-ter  per  reato  commesso  durante  o in
          occasione  di  manifestazioni  sportive, i provvedimenti di
          remissione  in  liberta' conseguenti a convalida di fermo e
          arresto  o  di  concessione  della sospensione condizionale
          della  pena  a  seguito  di  giudizio  direttissimo possono
          contenere  prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
          luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
              1-bis.  Nel  caso  di  reati commessi con violenza alle
          persone   o   alle   cose   in   occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni  sportive,  nelle ipotesi in cui gia' non si
          applichino  gli  articoli 380 e 381 del codice di procedura
          penale  e  per quelli di cui all'art. 6-bis, comma 1, della
          presente  legge,  si  applicano  gli articoli 380 e 381 del
          codice di procedura penale.
              1-ter.  Le  disposizioni  del  comma 1-bis si applicano
          anche  per  il contravventore al divieto di cui all'art. 6,
          comma 1.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4, primo e secondo
          comma,   della   legge   18  aprile  1975,  n.  110  (Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni e degli esplosivi):
              "Art.  4.  - Salve le autorizzazioni previste dal terzo
          comma  dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza    18 giugno   1931,   n.   773,   e   successive
          modificazioni,  non  possono  essere  portati,  fuori della
          propria  abitazione  o  delle  appartenenze  di essa, armi,
          mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
              Senza  giustificato motivo, non possono portarsi, fuori
          della  propria  abitazione  o  delle  appartenenze di essa,
          bastoni  muniti  di puntale acuminato, strumenti da punta o
          da  taglio  atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
          bulloni,   sfere   metalliche,   nonche'   qualsiasi  altro
          strumento  non considerato espressamente come arma da punta
          o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
          di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 maggio
          1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico):
              "Art.  5. - E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di
          qualunque  altro  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il
          riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al
          pubblico,  senza  giustificato  motivo.  E'  in  ogni  caso
          vietato  l'uso  predetto in occasione di manifestazioni che
          si  svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne
          quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
              Il  contravventore  e'  punito  con  l'arresto da sei a
          dodici mesi e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 800.000.
              Per  la  contravvenzione di cui al presente articolo e'
          facoltativo l'arresto in flagranza.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  2, del
          decreto-legge  26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure
          urgenti  in  materia  di discriminazione razziale, etnica e
          religiosa):
              "2.  E'  vietato  l'accesso  ai luoghi dove si svolgono
          competizioni  agonistiche alle persone che vi si recano con
          emblemi  o  simboli di cui al comma l. Il contravventore e'
          punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 280, 282, 283,
          380, 381 e 384 del codice di procedura penale:
              "Art.  280  (Condizioni  di applicabilita' delle misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente  articolo  e  dall'art. 39l, le misure previste in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena
          dell'ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a
          tre anni.
              2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta  solo  per  i  delitti, consumati o tentati, per i
          quali  sia  prevista la pena della reclusione non inferiore
          nel massimo a quattro anni.
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti   di  chi  abbia  trasgredito  alle  prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare.".
              "Art.   282  (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia
          giudiziaria).   -   1. Con  il  provvedimento  che  dispone
          l'obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria, il
          giudice   prescrive   all'imputato   di  presentarsi  a  un
          determinato ufficio di polizia giudiziaria.
              2.  Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
          tenendo  conto  dell'attivita'  lavorativa  e  del luogo di
          abitazione dell'imputato".
              "Art.  283  (Divieto  e obbligo di dimora). - 1. Con il
          provvedimento  che dispone il divieto di dimora, il giudice
          prescrive  all'imputato  di  non dimorare in un determinato
          luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
          che procede.
              2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l'obbligo  di
          dimora,   il   giudice   prescrive   all'imputato   di  non
          allontanarsi,   senza   l'autorizzazione  del  giudice  che
          procede,  dal  territorio  del  comune  di  dimora abituale
          ovvero,  al fine di assicurare un piu' efficace controllo o
          quando  il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio
          di  polizia,  dal  territorio  di una frazione del predetto
          comune  o  dal  territorio di un comune viciniore ovvero di
          una  frazione  di  quest'ultimo. Se per la personalita' del
          soggetto  o  per  le condizioni ambientali la permanenza in
          tali   luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le  esigenze
          cautelari  previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo'
          essere  disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o
          frazione   di   esso,  preferibilmente  nella  provincia  e
          comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
          di abituale dimora.
              3.  Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,  il giudice
          indica  l'autorita'  di  polizia alla quale l'imputato deve
          presentarsi  senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo  dove
          fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
          all'imputato  di  dichiarare  all'autorita'  di polizia gli
          orari  e  i  luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
          per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare
          preventivamente   alla   stessa   autorita'   le  eventuali
          variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
              4.  Il  giudice puo', anche con separato provvedimento,
          prescrivere     all'imputato     di     non    allontanarsi
          dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
          per le normali esigenze di lavoro.
              5.   Nel   determinare   i  limiti  territoriali  delle
          prescrizioni,   il   giudice   considera,   per  quanto  e'
          possibile,   le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e  di
          assistenza  dell'imputato.  Quando  si  tratta  di  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma   terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di  una
          struttura  autorizzata,  il  giudice stabilisce i controlli
          necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero
          prosegua.
              6.  Dei  provvedimenti del giudice e' data in ogni caso
          immediata    comunicazione    all'autorita'    di   polizia
          competente,  che  ne  vigila  l'osservanza e fa rapporto al
          pubblico ministero di ogni infrazione.".
              "Art.  380 (Arresto obbligatorio in flagranza) - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
              2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal comma 1, gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
                a) delitti   contro   la   personalita'  dello  Stato
          previsti  nel titolo I del libro II del codice penale per i
          quali  e'  stabilita la pena della reclusione non inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
                d) delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art. 600-bis, comma 1, delitto di pornografia minorile
          previsto  dall'art.  600-ter,  commi  1  e  2, e delitto di
          iniziative   turistiche   volte   allo  sfruttamento  della
          prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del
          codice penale;
                e) delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533,  o  quella prevista dall'art. 625, comma 1, numero
          2),   prima   ipotesi  del  codice  penale  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, comma 1, numero 4), del codice penale;
                e-bis)  delitti  di  furto previsti dall'art. 624-bis
          del   codice   penale  salvo  che  ricorra  la  circostanza
          attenuante  di  cui  all'art.  62,  comma 1, numero 4), del
          codice penale;
                f)  delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628 del
          codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
          codice penale;
                g) delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                h) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
                i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                l) delitti  di  promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25 gennaio  1982  n.  17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge   20 giugno   1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
                m) delitti  di  promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,  commi  1  e  3,  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
              3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo.
              Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la querela,
          l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.".
              "Art.  381  (Arresto facoltativo in flagranza) - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni,  ovvero di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
              2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
                a) peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
                b) corruzione  per  un  atto  contrario  ai doveri di
          ufficio  prevista  dagli  articoli  319,  comma 1 e 321 del
          codice penale;
                c) violenza  o minaccia a pubblico ufficiale prevista
          dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
                d) commercio  e somministrazione di medicinali guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale;
                e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
                f) lesione   personale  prevista  dall'art.  582  del
          codice penale;
                g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
                h) danneggiamento  aggravato  a  norma dell'art. 635,
          comma 2, del codice penale;
                i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
                l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
                m) alterazione  di  armi e fabbricazione di esplosivi
          non  riconosciuti  previste dagli articoli 3 e 24, comma 1,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110.
              3.  Se  si  tratta  di  delitto perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
              4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze di fatto.
              4-bis.   Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.".
              "Art.  384  (Fermo  di indiziato di delitto) - 1. Anche
          fuori  dei  casi  di flagranza, quando sussistono specifici
          elementi  che,  anche  in  relazione alla impossibilita' di
          identificare   l'indiziato,   fanno   ritenere  fondato  il
          pericolo  di  fuga,  il pubblico ministero dispone il fermo
          della  persona  gravemente  indiziata  di un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione  non inferiore nel minimo a due anni e superiore
          nel  massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
          armi da guerra e gli esplosivi.
              2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  e  prima che il
          pubblico   ministero   abbia  assunto  la  direzione  delle
          indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          procedono al fermo di propria iniziativa.
              3.  La  polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di
          propria  iniziativa qualora sia successivamente individuato
          l'indiziato  ovvero  sopravvengono  specifici  elementi che
          rendano  fondato  il pericolo che l'indiziato sia per darsi
          alla  fuga  e  non  sia  possibile,  per  la  situazione di
          urgenza,    attendere   il   provvedimento   del   pubblico
          ministero.".