Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione   della  indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del
Piemonte",  registrata  con  regolamento  della  Commissione  (CE) n.
1107/96  del  12 giugno  1996,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE) n.
2081/92,  presentata  dal  Consorzio valorizzazione e tutela Nocciola
Piemonte  IGP,  con  sede  in  Alba  (Cuneo), corso Nino Bixio n. 51,
mediante   talune  variazioni  ed  integrazioni  al  testo  di  detto
disciplinare.
    Considerato  che le modifiche proposte non riducono il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  prevede la
facolta',  ai  sensi  dell'art.  9,  da  parte  degli Stati membri di
proporre  modifiche  ai  disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito Comunitario;
    Ritiene  di  dover procedere alla pubblicazione della proposta di
modifiche  nel  testo  di  seguito  riportato  e  di dover pubblicare
altresi',  per  una  migliore conoscenza degli operatori interessati,
l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto  di  opportuna  valutazione,  da  parte  del  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  prima  della  trasmissione  della
suddetta proposta alla Commissione europea.
A)   PROPOSTA  DI  MODIFICHE  AL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA
INDICAZIONE  GEOGRAFICA  PROTETTA "NOCCIOLA DEL PIEMONTE" (Reg. della
          Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996).
    Sono  proposte  le  modifiche al disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta "Nocciola del Piemonte", nel testo di
seguito indicato:
    Nel titolo del disciplinare, agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8,
anziche':
      "Nocciola del Piemonte",
    leggi:
      "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte".
    All'art.   1,   anziche':   "L'indicazione   geografica  protetta
"Nocciola  del  Piemonte  e'  riservata ai frutti che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione",
    leggi:
      "L'indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del Piemonte o
"Nocciola  Piemonte  e'  riservata  ai  frutti in guscio, sgusciati e
semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione".
    E'  altresi'  consentito  l'utilizzo della indicazione geografica
protetta   "Nocciola   del  Piemonte"  o  "Nocciola  Piemonte"  nella
designazione,  presentazione  e pubblicita' dei preparati nei quali i
prodotti  di  cui  al  comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a
prodotti  dello  stesso  tipo,  tra gli ingredienti caratterizzanti e
tali da valorizzarne la qualita'.
    All'art. 3, pur restando invariata la delimitazione della zona di
produzione,  e'  stata  riscritta  l'elencazione  dei  comuni  per le
relative   province,   inserendovi  anche  la  provincia  di  Biella,
costituita  successivamente  al riconoscimento della I.G.P. "Nocciola
del  Piemonte"  (vedi  art.  3  del  nuovo  disciplinare riportato in
seguito).
    All'art. 4, primo comma, anziche':
      "I sesti di impianto .... con una densita' per Ha variabile tra
le 250 e le 400 piante.",
    leggi:
      "I sesti di impianto .... con una densita' variabile tra le 200
e  le  400  piante  ad  ettaro.  Per  gli  impianti  realizzati prima
dell'entrata  in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993
e' consentita una densita' massima di 500 piante ad ettaro.".
    All'art. 4, secondo comma, anziche':
      "La  produzione  unitaria  massima  consentita di "Nocciola del
Piemonte"   e'  fissata  in  35  q.li/ha  di  coltura  specializzata;
nell'ambito  di  questo  limite,  la  regione  Piemonte, tenuto conto
dell'andamento   stagionale   e   delle   condizioni   ambientali  di
coltivazione,   fissa   annualmente   entro   il  15 agosto,  in  via
indicativa,   la   produzione  media  unitaria  della  "Nocciola  del
Piemonte,  e  la  data di inizio della raccolta, dopo aver sentito il
parere  delle  organizzazioni  professionali e degli enti ed istituti
interessati.",
    leggi:
      "La  produzione  unitaria  massima  consentita di "Nocciola del
Piemonte"  o "Nocciola Piemonte" e' fissata in 3.500 kg/ha di coltura
specializzata.
    All'art. 5, anziche':
      "Albo  noccioleti  -  I noccioleti idonei alla produzione della
"Nocciola  del  Piemonte"  saranno  inseriti  in  un  apposito  albo,
attivato,   aggiornato   e  pubblicato  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.",
    leggi:
      "Elenco  noccioleti - I noccioleti idonei alla produzione della
"Nocciola  del  Piemonte"  o  "Nocciola Piemonte" sono iscritti in un
apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo di controllo di cui all'art.
9.".
    Art. 7, comma 1, lettera a), anziche':
      "a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo;",
    leggi:
        "a)  per  prodotto  in  guscio: in sacchi di tessuto idoneo a
tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato
sfuso  nella  sola fase di prima di commercializzazione intercorrente
tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro
di lavorazione e/o confezionamento;".
    Art. 7, comma 1, lettera b), anziche':
      "b)  per  prodotto  sgusciato,  in sacchi di carta o di tessuto
idoneo o in scatole di cartone.",
    leggi:
      "b)   per   prodotto   sgusciato,  semilavorato  e  finito:  in
confezioni  idonee  ad  uso  alimentare,  anche  a  seguito della sua
inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.".
    Art. 7, comma 2, anziche':
      "In   tutti   i   casi   i   contenitori   in  cui  avviene  la
commercializzazione   dovranno  essere  sigillati  in  modo  tale  da
impedire  che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
sigillo.",
    leggi:
      "Il   prodotto   di   cui   alla   lettera   b)   puo'   essere
commercializzato  solo  se  preconfezionato  o  confezionato all'atto
della vendita".
    All'art. 7, comma 3, anziche':
      "Sui  contenitori stessi dovranno essere indicate, in caratteri
di  stampa delle medesime dimensioni, le diciture "Nocciola Piemonte"
e  "Indicazione  geografica  protetta",  oltre  agli  estremi atti ad
individuare:
        nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
        annata di produzione delle nocciole contenute;
        peso lordo all'origine.",
    poiche'  tale  comma, relativo all'etichettatura, viene riportato
nell'apposito art. 8 del nuovo disciplinare,
    leggi:
      "Art.  8  -  Etichettatura  - comma 1 - Sulle confezioni devono
essere  indicate  le  diciture  "Nocciola  del  Piemonte" o "Nocciola
Piemonte"  eventualmente seguita da "Indicazione geografica protetta"
o  "IGP", e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.
L'indicazione  dell'annata  di  raccolta  delle nocciole contenute e'
obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato".
    L'art. 7, comma 4:
      "A richiesta dei produttori interessati puo' essere autorizzato
un  simbolo  grafico  relativo  all'immagine artistica, eventualmente
compresa  la  base  colorimetrica,  del  logo  figurativo  o logotipo
specifico  ed  univoco  da utilizzare in abbinamento inscindibile con
l'indicazione geografica.", e' soppresso.
    L'art. 8, comma 1:
      "E'  fatto  divieto  di  usare,  con  la  denominazione  di cui
all'art.   1,   qualsiasi   altra   denominazione  ed  aggettivazione
aggiuntiva,  fatta  salva  la menzione varietale "Tonda Gentile delle
Langhe , e' riportato all'art. 8, comma 3, del nuovo disciplinare.
    L'art. 9:
      "Chiunque  produce, pone in vendita, o comunque utilizza per la
trasformazione,  con la denominazione "Nocciola Piemonte" un prodotto
che  non  risponda  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel
presente  disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli
515  e  516  del codice penale e dell'art. 18 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109.", e' sostituito dal seguente testo:
      "art.  9 - Organismo di controllo - I controlli di cui all'art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono effettuati dall'Organismo di
controllo autorizzato.".
B)   PROPOSTA   DI   DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  INDICAZIONE
 GEOGRAFICA PROTETTA "NOCCIOLA DEL PIEMONTE" O "NOCCIOLA PIEMONTE".
                               Art. 1
                          Nome del prodotto
    L'indicazione  geografica  protetta  "Nocciola  del  Piemonte"  o
"Nocciola  Piemonte"  e'  riservata  ai frutti in guscio, sgusciati e
semilavorati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
    E'  altresi'  consentito  l'utilizzo della Indicazione geografica
protetta   "Nocciola   del  Piemonte"  o  "Nocciola  Piemonte"  nella
designazione,  presentazione  e pubblicita' dei preparati nei quali i
prodotti  di  cui  al  comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a
prodotti  dello  stesso  tipo,  tra gli ingredienti caratterizzanti e
tali da valorizzarne la qualita'.
                               Art. 2.
                              Cultivar
    La  denominazione  "Nocciola  del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"
designa  il  frutto  della  cultivar di nocciolo "Tonda Gentile delle
Langhe",  coltivato  nel  territorio  idoneo  della regione Piemonte,
definito nel successivo art. 3.
                               Art. 3.
                         Area di produzione
    La  zona  di produzione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola
Piemonte"  comprende  il  territorio della regione Piemonte atto alla
coltivazione del nocciolo ed e' cosi' determinato:
      provincia  di  Alessandria  -  intero  territorio  dei seguenti
comuni:
        Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice
Bel   Colle,   Altavilla   Monferrato,   Arquata  Scrivia,  Avolasca,
Basaluzzo,  Belforte  Monferrato,  Bergamasco,  Berzano  di  Tortona,
Bistagno,   Borghetto  di  Borbera,  Borgoratto  Alessandrino,  Bosco
Marengo,  Bosio,  Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino,
Cantalupo  Ligure,  Capriata  d'Orba,  Carbonara  Scrivia, Carentino,
Carezzano,  Carpeneto,  Carrega  Ligure,  Carrosio,  Cartosio,  Casal
Cermelli,  Casaleggio  Boiro,  Casale  Monferrato,  Casasco,  Cassano
Spinola,   Cassine,  Cassinelle,  Castellania,  Castellazzo  Bormida,
Castelletto    d'Erro,   Castelletto   d'Orba,   Castelletto   Merli,
Castelletto  Monferrato,  Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore,
Cellamonte,  Cereseto  Monferrato,  Cerreto  Grue,  Cerrina, Conzano,
Costa  Vescovato,  Cremolino,  Cuccaro  Monferrato,  Denice, Dernice,
Fabbrica Curone, Felizzano, Fresconalto, Francavilla Bisio, Frascaro,
Frassinello   Monferrato,   Fresonara,  Frugarolo,  Fubine,  Gabiano,
Gamalero,  Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona,
Lerma,  Lu,  Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato,
Molare,   Mombello  Monferrato,  Momperone,  Moncestino,  Mongiardino
Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro
d'Acqui,   Montegioco,  Montemarzino,  Morbello,  Mornese,  Morsasco,
Murisengo,  Novi  Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada. Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna,
Pareto,  Parodi  Ligure,  Pasturana,  Pecetto di Valenza, Pontestura,
Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro,
Prasco,  Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida,
Roccaforte   Ligure,  Rocca  Grimalda,  Rocchetta  Ligure,  Rosignano
Monferrato,  Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato,
San  Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili,
Sardigliano,  Sarezzano,  Serralunga  di  Crea,  Serravalle  Scrivia,
Sezzadio,  Silvano  d'Orba,  Solero,  Solonghello, Spigno Monferrato,
Spineto  Scrivia,  Stazzano,  Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo,
Terruggia,  Terzo,  Tortona,  Treville,  Trisobbio,  Valenza, Vignale
Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio,
Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.
      provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni:
        Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti,
Baldichieri,   Belveglio,  Berzano  di  San  Pietro,  Bruno,  Bubbio,
Buttigliera   d'Asti,   Calamandrana,   Calliano,  Colosso,  Camerano
Casasco,   Canelli,   Cantarana,   Capriglio,   Casorzo,  Cassinasco,
Castagnole  delle  Lanze,  Castagnole  Monferrato,  Castel  Boglione,
Castell'Alfero,  Castelletto  Molina, Castello di Annone, Castelnuovo
Belbo,  Castelnuovo  Calcea,  Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero,
Cellarengo,   Celle  Enomondo,  Cerreto  d'Asti,  Cinaglio,  Cisterna
d'Asti,   Coazzolo,   Cocconato,  Colcavagno,  Corsione,  Cortandone,
Cortanze,  Cortazzone,  Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti,
Cunico,  Dusino  San  Michele,  Ferrere,  Fontanile,  Frinco,  Grana,
Grazzano   Badoglio,   Incisa  Scapaccino,  Isoia  d'Asti,  Loazzolo,
Maranzana,  Maretto,  Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,  Mombercelli,
Monale,  Monastero  Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino,
Montabone,   Montafia,   Montaldo   Scarampi,   Montechiaro   d'Asti,
Montemagno,  Montiglio,  Morasengo,  Nizza  Monferrato, Olmo Gentile,
Passerano  Marmorito,  Penango,  Piea,  Pino  d'Asti, Piova' Massaia,
Portacomaro,   Quaranti,   Refrancore,   Revignasco  d'Asti,  Roatto,
Robella,  Rocca  d'Arazzo,  Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta
Tanaro,  San  Damiano  d'Asti,  San  Giorgio  Scarampi,  San  Martino
Alfieri,  San  Marzano  Oliveto,  San  Paolo  Solbrito,  Scandeluzza,
Scurzolengo,  Serole,  Sessame,  Settime,  Soglio,  Tigliole,  Tonco,
Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale d'Asti, Viarigi,
Vigliano,  Villafranca  d'Asti,  Villanova d'Asti, Villa San Secondo,
Vinchio.
      provincia di Biella - intero territorio dei seguenti comuni:
        Biella,  Bioglio,  Borriana,  Brusnengo, Camburzano, Candelo,
Casapinta,  Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione,
Cossato,  Crosa,  Curino,  Gaglianico,  Lessona,  Magnano, Masserano,
Mezzana  Mortigliengo,  Mongrando,  Mosso  Santa  Maria, Mottalciata,
Occhieppo  Inferiore,  Occhieppo  Superiore, Ronco Biellese, Roppolo,
Sala  Biellese,  Sandigliano,  Soprana,  Sostegno,  Strona, Ternengo,
Tollegno,  Torrazzo,  Valdengo,  Vallanzengo,  Valle Mosso, Valle San
Nicolao,  Vigliano  Biellese,  Villa  del  Bosco,  Viverone,  Zimone,
Zubiena, Zumaglia.
      provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni:
        Aisone,  Alba,  Albaretto  Torre,  Alto,  Arguello, Bagnasco,
Bagnolo  Piemonte,  Baldissero  d'Alba,  Barbaresco,  Barge,  Barolo,
Bastia   Mondovi',   Battifollo,  Beinette,  Belvedere  Langhe,  Bene
Vagienna,  Benevello,  Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo
San  Dalmazzo,  Bosia,  Bossolasco,  Boves, Bra, Briaglia, Brondello,
Brossasco,   Busca,   Camerana,  Camo,  Canale,  Caprauna,  Caraglio,
Caramagna   Piemonte,   Carde',   Carru',   Cartignano,  Casalgrasso,
Castagnito,  Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino
Tanaro,   Castelnuovo  di  Ceva,  Castiglione  Falletto,  Castiglione
Tinella,  Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe,
Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglie', Cissone,
Clavesana,  Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole
Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero,
Envie,   Farigliano,  Faule,  Feisoglio,  Fossano,  Frabosa  Soprana,
Frabosa  Sottana,  Frassino,  Gaiola,  Gambasca,  Garessio, Gorzegno,
Gottasecca,  Govone,  Grinzane  Cavour,  Guarene, Igliano, Isasca, La
Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano
Alfieri,  Magliano  Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia,
Martiniana  Po,  Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di
Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte
d'Alba,  Monta',  Montaldo  di  Mondovi',  Montaldo Roero, Montanera,
Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero,
Montezemolo,  Monticello  d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive,
Neviglie,  Niella  Belbo,  Niella  Tanaro,  Novello,  Nucetto, Ormea,
Paesana,  Pagno,  Pamparato,  Paroldo,  Perletto,  Perlo,  Peveragno,
Pezzolo  Valle  Uzzone,  Pianfei,  Piasco,  Piobesi  d'Alba,  Piozzo,
Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi,
Revello,  Rifreddo,  Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent,
Roccabruna,  Rocca  Ciglie',  Rocca  de  Baldi, Roccaforte, Mondovi',
Roccasparvera,  Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello,
Rossana,  Sale  delle  Langhe,  Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour,
Saluzzo,  San  Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfre', Sanfront,
San Michele Mondovi', Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo
Stefano  Belbo,  Santo  Stefano  Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba,
Serravalle  Langhe,  Sinio,  Somano,  Sommariva  del Bosco, Sommariva
Perno,  Torre  Bormida,  Torre  Mondovi',  Torresina,  Treiso, Trezzo
Tinella,  Trinita', Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca,
Verduno,   Verzuolo,  Vezza  d'Alba,  Vicoforte,  Vignolo,  Villanova
Mondovi', Villar San Costanzo, Viola.
      provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni:
        Agrate  Conturbia,  Ameno,  Arona, Bellinzago Novarese, Boca,
Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese,
Cameri,  Castelletto  Sopra  Ticino,  Cavallirio, Colazza, Comignago,
Cureggio,   Divignano,  Dormelletto,  Fontaneto  d'Agogna,  Galliate,
Gattico,  Ghemme, Gozzano, Gnignasco, Invonio, Lesa, Maggiora, Marano
Ticino,  Massino  Visconti,  Meina,  Mezzomerico,  Nebbiuno, Oleggio,
Oleggio  Castello,  Paruzzaro,  Pisano,  Pogno,  Pombia, Prato Sesia,
Romagnano  Sesia,  San  Maurizio  d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo
Pombia, Veruno.
      provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni:
        Aglie',  Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano,
Andezeno,  Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero
Canavese,   Baldissero  Torinese,  Bollengo,  Borgiallo,  Borgofranco
d'Ivrea,   Borgomasino,  Borgone  di  Susa,  Bosconero,  Bricherasio,
Brozolo,   Bruino,   Brusasco,  Bruzolo,  Buriasco,  Burolo,  Busano,
Bussoleno,  Buttigliera  Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile,
Candia  Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola,
Casal  Borgone,  Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo
Nigra,    Castiglione   Torinese,   Cavagnolo,   Cavour,   Chianocco,
Chiaverano,  Chieri,  Chiesanuova,  Chiomonte,  Chiusa  San  Michele,
Ciconio,  Cintano,  Cinzano,  Coassolo  Torinese,  Coazze, Colleretto
Castelnuovo,  Colleretto  Giocosa,  Condove, Corio, Cossano Canavese,
Cuceglio, Cumiana, Cuorgne', Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano
Canavese,  Forno  Canavese,  Front,  Frossasco,  Garzigliana, Gassino
Torinese,  Germagnano,  Giaveno,  Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso
Pinasca,  Isolabella,  Issiglio,  Ivrea,  La  Cassa,  Lanzo Toninese,
Lauriano,  Lessolo, Levone, Loranze', Lugnacco, Luserna San Giovanni,
Lusernetta,  Lusiglie',  Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie,
Mazze',  Meana  di  Susa,  Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese,
Montalenghe,  Montalto  Dora,  Monteu da Po, Moriondo Toninese, Nole,
Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese,
Parella,  Pavarolo,  Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Penosa
Argentina,   Perosa   Canavese,  Pertusio,  Pinasca,  Pinerolo,  Pino
Toninese,  Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino,
Prascorsano,  Pratiglione,  Quagliuzzo,  Rivalba, Riva Presso Chieri,
Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarosso, Rocca Canavese, Roletto, Romano
Canavese,   Rosta,  Rubiana,  Rueglio,  Salassa,  Salerano  Canavese,
Samone,  San  Benigno  Canavese,  San Colombano Belmonte, San Didero,
Sangano,  San  Germano  Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorgio di
Susa,  San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese,
San  Pietro  Val  di  Lemina,  San  Ponso,  San  Raffaele Cimena, San
Sebastiano  da  Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino,
Sant'Antonino  di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro,
Settimo   Vittone,   Strambinello,  Strambino,  Susa,  Torino,  Torre
Canavese,  Trana,  Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo
Torinese,   Valperga,   Varisella,  Vauda  Canavese,  Verrua  Savoia,
Vestigne',   Vialfre',  Vidracco,  Villanova  Canavese,  Villarbasse,
Villar   Dora,   Villar   Fioccardo,  Villar  Perosa,  Villastellone,
Vistrorio, Volpiano.
      provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni:
        Alice  Castello,  Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo,
Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.
                               Art. 4.
                             Produzione
    Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla
produzione  di  "Nocciola  del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" devono
essere  quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al
prodotto  che  ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita'. I
sesti  di  impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in
uso  generalizzato  e riconducibili alla coltivazione a cespuglio ed,
eccezionalmente, "monocaule", con una densita' variabile tra le 200 e
le   400   piante  ad  ettaro.  Per  gli  impianti  realizzati  prima
dell'entrata  in vigore del decreto di riconoscimento 2 dicembre 1993
e'  consentita  una densita' massima di 500 piante ad ettaro. Le cure
colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli
generalmente  usati  e,  in special modo per i nuovi impianti, devono
essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti.
    La  produzione  unitaria  massima  consentita  di  "Nocciola  del
Piemonte"  o "Nocciola Piemonte" e' fissata in 3.500 kg/ha di coltura
specializzata.
    La  eventuale  conservazione  della  "Nocciola  del  Piemonte"  o
"Nocciola  Piemonte",  al fine di dilazionare la commercializzazione,
deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.
                               Art. 5.
                          Elenco noccioleti
    I noccioleti idonei alla produzione della "Nocciola del Piemonte"
o  "Nocciola  Piemonte"  sono  iscritti  in un apposito elenco tenuto
dall'Organismo di controllo di cui all'art. 9.
                               Art. 6.
                           Caratteristiche
    La  "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche merceologiche:
      forma    della    nocula:    sub-sferoidale    o   parzialmente
sub-sferoidale, trilobata;
      dimensioni  non  molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a
21 mm;
      guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente intenso,
di  scarsa lucentezza, con tomentosita' diffuse all'apice e striature
numerose, ma poco evidenti;
      seme   di   forma  variabile  (sub-sferoidale,  tetraedrica  e,
talvolta,  ovoidale);  colore  piu'  scuro  del  guscio;  per lo piu'
ricoperto  da fibre, con superficie corrugata e solcature piu' o meno
evidenti;  dimensioni piu' disformi rispetto alla nocciola in guscio;
perisperma  di  medio spessore, ma di eccellente distaccabilita' alla
tostatura;  tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi
e  persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa
tra il 40% ed il 50%.
                               Art. 7.
                         Commercializzazione
    La  commercializzazione della "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola
Piemonte" deve avvenire secondo le seguenti modalita':
      a) per  prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti
i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso
nella  sola fase di prima di commercializzazione intercorrente tra il
produttore  agricolo  e  il  primo acquirente detentore del centro di
lavorazione e/o confezionamento;
      b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni
idonee  ad  uso  alimentare,  anche a seguito della sua inclusione in
cicli produttivi che ne valorizzino la qualita'.
    Il  prodotto  di cui alla lettera b) puo' essere commercializzato
solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Sulle  confezioni  devono  essere indicate, le diciture "Nocciola
del   Piemonte"  o  "Nocciola  Piemonte",  eventualmente  seguita  da
"Indicazione geografica protetta" o "IGP", e il nome, ragione sociale
ed   indirizzo   del  confezionatore.  L'indicazione  dell'annata  di
raccolta  delle nocciole contenute e' obbligatoria per il prodotto in
guscio o sgusciato.
    Deve  figurare  inoltre  la  dizione "Prodotto in Italia", per le
partite destinate all'esportazione.
    E'  fatto  divieto di usare, con la denominazione di cui all'art.
1,  qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta
salva la menzione varietale "Tonda Gentile delle Langhe".
                               Art. 9.
                       Organismo di controllo
    I  controlli  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92
sono effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.