L'AMMINISTRATORE DELL'ANAS

  Visto  l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143;
  Visto  l'art.  18,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;
  Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  27  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  53,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni;
  Vista  la delibera del Consiglio dell'Ente n. 17/2001 del 10 luglio
2001  con  la  quale  sono stati confermati i criteri generali per la
determinazione   dei   canoni  e  dei  corrispettivi  dovuti  per  le
concessioni  e le autorizzazioni diverse, stabiliti con provvedimento
dell'Ente del 4 agosto 1998, e con la quale sono stati deliberati nel
dettaglio i canoni da applicarsi per gli anni 2001 e 2002;
  Considerato  che  sono  trascorsi,  senza  alcuna  presentazione di
rilievi  od  osservazioni  a  questo  Ente,  i trenta giorni previsti
dall'art.  55  della legge 27 dicembre 1997, n. 449; entro i quali il
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  (succeduto  al
Ministero   dei  lavori  pubblici),  nell'esercizio  della  vigilanza
governativa, puo' presentare rilievi od osservazioni;
                              Dispone:
  Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997,  i  canoni  ed  i  corrispettivi dovuti per le concessioni e le
autorizzazioni  diverse  di  cuiall'art. 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, suddivise secondo
le seguenti tipologie:
    attraversamenti   longitudinali  e  trasversali,  sotterranei  ed
aerei;
    accessi in genere;
    pubblicita';
    accessi ad impianti carburanti.
  Sono cosi' determinati:
    per  l'anno  2001  sono  confermate  tutte  le  tariffe di cui al
precedente provvedimento ANAS del 21 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 - serie generale - del 27 settembre 2000;
    per l'anno 2002 saranno applicate le seguenti tariffe:
      1. per   gli   "Attraversamenti  longitudinali  e  trasversali,
sotterranei  ed aerei" le cui concessioni sono state rilasciate prima
del  21 agosto  1998,  si applicano le tariffe previste dalle tabelle
"D", "E", "F", "G", "H" ed "I" del decreto ministeriale 23 marzo 1990
aumentate  del  150%,  con  l'aggiunta della rivalutazione monetaria,
secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;
      2. per   gli   "Attraversamenti  longitudinali  e  trasversali,
sotterranei  ed  aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo
il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella "A"
allegata   al  provvedimento  4 agosto  1998,  con  l'aggiunta  della
rivalutazione  monetaria,  secondo  l'indice  ISTAT, da agosto 1998 a
maggio 2001;
      3. per  gli  "Accessi  in  genere",  si  applicano  le  tariffe
previste dalle tabelle "B" e "B.1" allegate al provvedimento 4 agosto
1998,  con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;
      4. per  la  "Pubblicita'" lungo strade statali, si applicano le
tariffe previste dalla tabella "C" allegata al provvedimento 4 agosto
1998  il  cui  relativo prezziario e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  27 settembre  2000,  n.  226  -  serie generale - con
l'aggiunta  della  rivalutazione  monetaria  da  agosto 1998 a maggio
2001;
      5. per  la  "Pubblicita'" all'interno delle aree di servizio di
autostrade  in  gestione  diretta  dell'Ente,  in  analogia  a quanto
applicato   dalle   societa'   autostradali   per  le  autostrade  in
concessione, si applicano le tariffe di cui alla tabella "E" allegata
al   presente   provvedimento,  con  l'aggiunta  della  rivalutazione
monetaria,  secondo  l'indice  ISTAT,  da  agosto 1998 a maggio 2001,
considerato  che  le  tariffe  di  cui  alla  tabella "E", sono state
elaborate  dalle  societa'  autostradali  prese  in esame a giugno ed
agosto  del  1998  e  per  le  stesse  era  previsto contrattualmente
l'aggiornamento ISTAT allo scadere del triennio;
      6. per la "Pubblicita' temporanea", nell'ambito di impianti per
la distribuzione carburanti lungo strade statali, connessa a campagne
pubblicitarie  promozionali  a  carattere  nazionale, si applicano le
tariffe previste dalla tabella "C" allegata al provvedimento 4 agosto
1998,  con  riduzione  al  mese e/o al giorno della tariffa per metro
quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione
relativo   all'importanza   della  strada  ("Ki")  uguale  a  3,  con
l'aggiunta  della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da
agosto 1998 a maggio 2001;
      7. per  la  "Pubblicita'  temporanea",  nell'ambito  di aree di
servizio  lungo autostrade in gestione diretta dell'Ente, in analogia
al  punto 5, si applicano le tariffe di cui alla tabella "E" allegata
al  presente  provvedimento,  con  riduzione  al mese e/o giorno e al
metro  quadrato  della  tariffa,  con  aggiunta  della  rivalutazione
monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2001;
      8. per  gli  "Accessi  ad  impianti carburanti" si applicano le
tariffe previste dalla tabella "D" allegata al provvedimento 4 agosto
1998,  con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice
ISTAT,  da  agosto  1998 a maggio 2001, e con valore del coefficiente
"At" rivalutato, secondo l'indice ISTAT, a maggio 2001.
  Il  valore  di  "At" per l'anno 2002 e' pertanto di L. 3.986,325 al
metro quadrato.
  L'indice  ISTAT  da  applicare  a  tutte  le  concessioni  relative
all'anno  2002,  secondo  la tabella ISTAT degli indici nazionali dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e impiegati e' pertanto
uguale a 1,0687.
  Il  coefficiente  di  maggiorazione  "Ki"  attinente all'importanza
della strada, viene applicato, per tutte le tabelle che lo prevedono,
secondo   i  valori  di  cui  ai  decreti  ministeriali  indicati  in
appendice.
  Nei confronti delle Societa' fornitrici e distributrici di pubblici
servizi  (es.:  acqua, gas, elettricita', telecomunicazioni, ecc.) si
provvedera',  in  sede  di  stipula  delle  convenzioni  generali, ad
applicare    il    concetto   di   redditivita'   della   concessione
quantificandone    l'importo   per   classi   di   potenzialita'   ed
utilizzazione delle strutture.
    Roma, 18 ottobre 2001
                                        L'amministratore: D'Angiolino