IL CONSIGLIO
  Vista la relazione dell'ufficio studi;
  Considerato in fatto;
  In  relazione  ad  alcune fattispecie si e' posto il problema della
proprieta'  del  progetto  nel caso di appalto concorso. L'Autorita',
quindi,  nell'ambito  dell'operativita'  di  una  serie di protocolli
d'intesa   sottoscritti  con  associazioni  ed  ordini  professionali
competenti  nel  settore  dei  lavori  pubblici, ha interessato della
questione detti soggetti.
  Il  Consiglio  nazionale  geologi,  L'AGI,  l'OICE e il CONAF hanno
formulato  le  loro  autonome  osservazioni  al  riguardo, di seguito
brevemente riassunte:
    il  Consiglio  nazionale  geologi  distingue, nel caso di appalto
concorso,  la  titolarita'  del  progetto dalla sua utilizzabilita' e
disponibilita'.  Se,  infatti,  la  titolarita'  rimane  in  capo  al
progettista,  il  suo  diritto  soggettivo  circa l'utilizzabilita' e
disponibilita'  del  progetto,  si  affievolisce  nel rapporto con la
pubblica   amministrazione.   Peraltro,   tali   condizionamenti  non
sarebbero  sufficienti, a parere del Consiglio nazionale dei geologi,
a  trasferire  la  proprieta'  del  progetto  in  capo  alla pubblica
amministrazione;
    l'OICE  ritiene che, quando l'amministrazione sceglie un progetto
in   sede   di   appalto-concorso   con  conseguente  erogazione  del
corrispettivo  all'impresa,  finisce  per acquisire la proprieta' del
progetto  esecutivo  visto  che  il  corrispettivo dell'appalto ha ad
oggetto anche la redazione di tale progetto;
    l'AGI  esprime  delle  considerazioni  non  dissimili  da  quelle
dell'OICE.  Infatti,  la  remunerazione della progettazione e' insita
nei  prezzi  dell'appalto e trova riconoscimento man mano che vengono
corrisposti  gli  acconti e il saldo dell'appalto. L'AGI ritiene che,
quando    l'esecuzione    dei    lavori   viene   ad   interrompersi,
l'amministrazione   potra'  conseguire  la  proprieta'  del  progetto
attraverso  il  pagamento  della  quota del progetto non assorbita in
ragione della ridotta esecuzione;
    il  CONAF  fa  riferimento  all'art.  2578  del  codice  civile e
all'art.  17  del  decreto  ministeriale  14 maggio 1991, n. 232, per
ribadire  che  la proprieta' dei progetti, dei lavori originari, ecc.
e'  del  professionista  che  li ha redatti. A parere del CONAF, tale
disciplina si estenderebbe anche nelle ipotesi di appalto concorso.
  Considerato in diritto;
  Il problema della proprieta' del progetto non si pone nelle ipotesi
di  concorso  di  progettazione  o  di  affidamento  di  incarico  di
progettazione,  in  cui  e'  pacifico  che la proprieta' del progetto
stesso  passi  all'amministrazione.  Nel  caso di appalto concorso la
dottrina ha rilevato che il sistema comporta la predisposizione di un
progetto   di   massima  da  parte  dell'amministrazione  ed  il  suo
successivo  completamento  in  collaborazione  con i concorrenti alla
gara.  Esso  percio'  mira  a  rendere possibile o ad agevolare nella
preparazione  dei  progetti  e  nella  esecuzione delle opere e delle
forniture  dello  Stato  la  collaborazione  dei  privati  dei  quali
l'esperienza,  l'iniziativa  e  l'intelligenza  sono messe a profitto
dell'amministrazione;  inoltre produce una selezione spontanea tra le
ditte che partecipano a progetti di grande importanza.
  Questa   impostazione   trova,   altresi',   conforto   in  precise
indicazioni  giurisprudenziali.  Il  Consiglio di Stato gia' dal 1989
(sezione VI - 22 aprile n. 474) ha testualmente affermato: "divenendo
il   progetto,   dopo   la   presentazione,  un  bene  di  pertinenza
dell'amministrazione, non e' neppure sostenibile la configurazione di
un  "diritto  dello  stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione.
Piu'  di  recente  il  Consiglio  di giustizia amministrativa regione
siciliana  6  marzo  1998 n. 131 ha anch'esso testualmente affermato:
"del   resto,   nell'appalto   concorso   non  esiste  alcun  diritto
dell'aggiudicatario  su progetto da lui redatto, che diviene, dopo la
presentazione,  un  bene  di  pertinenza  dell'amministrazione ne' e'
neppure  sostenibile la configurazione di un diritto soggettivo dello
stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione .
  Definita  in  tal  modo  la  questione  di  massima prospettata, le
accessorie   e   molteplici   implicazioni   o  pretese  che  possono
concretamente  derivarne  andranno  risolte  sulla base dell'indicato
principio e tenendo conto degli altri dati esistenti nell'ordinamento
(diritto  di  autore, audizione del progettista nella predisposizione
delle varianti, ecc.).
    Roma, 21 giugno 2001
Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito