IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 4
ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  lire  103.544  miliardi  e  tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti  i  propri  decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8
giugno,  6  e  20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8
gennaio,  9  febbraio,  9  marzo,  6  aprile,  9 maggio, 7 giugno, 12
luglio,  2  agosto,  13 settembre 2001, con i quali e' stata disposta
l'emissione  delle  prime  trentasei  tranches  dei  buoni del Tesoro
poliennali  6%,  con  godimento  1  novembre 1999 e scadenza 1 maggio
2031;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  trentasettesima  tranche dei predetti
buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una trentasettesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali 6%,  con  godimento  1 novembre 1999 e
scadenza  1  maggio  2031,  fino  all'importo massimo di nominali 500
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale
assegnato  agli  operatori  partecipanti all'asta verra' riconosciuto
mediante  accreditamento  nei relativi conti di deposito in titoli in
essere presso la predetta societa'.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art.  1,  terzo  comma  del decreto ministeriale 10 maggio 2000,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".
  Le  prime  tre  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.