IL DIRETTORE
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
                           di concerto con
                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
   consumatore del ministero delle politiche agricole e forestali
  In  base  alle  attribuzioni  conferite  dalle  norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
1) Revoca  della concessione n. 379 per l'esercizio dell'accettazione
delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a
quota fissa.
  La  concessione  n.  379  del comune di Mugnano di Napoli (Napoli),
assegnata  alla ditta Cesarano Attilio, con sede in via Luigi Sturzo,
n. 5, Calvizzano (Napoli), e' revocata.
Motivazioni del provvedimento.
  Con  nota  n.  2000/0025332/FOR/U del 5 ottobre 2000 l'U.N.I.RE. ha
comunicato  che  l'agenzia ippica di Cesarano Attilio, aggiudicataria
della  concessione  n.  379  per  l'esercizio delle scommesse a quota
fissa  e a totalizzatore nazionale sulle corse dei cavalli nel comune
di  Mugnano  di  Napoli  (Napoli),  non  aveva  effettuato  i  dovuti
versamenti a favore dell'ente.
  Il mancato versamento delle suddette quote di prelievo configura la
fattispecie  prevista  dall'art.  3, comma 1, lettera d), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169, nonche'
dall'art.  11, comma 1, lettera c), della convenzione che accede alla
concessione,  i quali prevedono la pronuncia di decadenza o di revoca
della concessione qualora il concessionario commetta violazioni delle
disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
169/1998 o della normativa tributaria.
  Conseguentemente,  con  nota  n.  III/2/245446/2000 del 27 novembre
2000,  l'Amministrazione  ha contestato al concessionario suddetto la
mancata  effettuazione  dei versamenti dovuti all'U.N.I.R.E., e lo ha
invitato  a sanare il debito, facendo presente che, in caso contrario
sarebbe  stato  sospeso  il  collegamento  telematico e sarebbe stato
avviato  il  procedimento  diretto  a  dichiarare  la decadenza dalla
concessione suddetta.
  Poiche'  a  tale  nota  non  e'  mai seguito riscontro da parte del
concessionario   e  da  controlli  effettuati  risulta  che  persiste
l'inadempimento,  in  data  20 marzo 2001 la SO.GE.I. S.p.a. e' stata
invitata  a  sospendere  il collegamento telematico con l'agenzia. La
sospensione del collegamento e' avvenuta in data 21 marzo 2001.
  Da  controlli effettuati presso il totalizzatore nazionale risulta,
inoltre,  che  a decorrere dal 23 novembre 2000 e, fino al 18 gennaio
2001  il  concessionario, contrariamente all'obbligo assunto ai sensi
dell'art.   3,   lettera   f),  della  convenzione  sottoscritta  con
l'Amministrazione  finanziaria  ha  sospeso, senza autorizzazione, il
servizio di accettazione delle scommesse.
  Nella  descritta  fattispecie, pertanto, si e' realizzata l'ipotesi
prevista  dal  comma  1,  punto  b),  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1998, n. 169, nonche' dagli
articoli 10, comma 2 e 11, comma 1, lettera b), della convenzione che
accede  alle  concessioni  per  la  raccolta delle scommesse ippiche,
secondo  cui  le  amministrazioni  concedenti dichiarano la revoca in
caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza
maggiore,   e  ne  hanno  la  facolta'  qualora  la  sospensione  non
autorizzata dell'attivita' perduri per piu' di trenta giorni.
  Si  riportano  i riferimenti normativi dell'atto - attribuzioni del
direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1; art. 5, comma 4).
  Disciplina normativa di riferimento:
    legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);
    regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile  1998,  n.  169,  in attuazione del predetto art. 3, comma 78,
della citata legge n. 662 del 1996 (articoli 2, comma 1 e 12);
    decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il Ministro
per  le  politiche  agricole  del  15 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - parte
prima, n. 40, del 18 febbraio 1999;
    decreto  del Ministero delle finanze 20  aprile 1999, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali;
    bando   di  gara  mediante  pubblico  incanto,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  parte  seconda -
dell'11 maggio 1999, n. 108;
    decreto  del  Ministero  delle  finanze  del  16  settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - parte prima, n. 228, del 28 settembre 1999.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2001

                                                 Il direttore
                                         dell'Agenzia delle entrate
                                                   Romano
           Il direttore generale
per la qualità dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore del Ministero
   delle politiche agricole e forestali
                   Rigillo