IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 16 novembre 2000, con il quale
l'istituto  "Centro  di  psicologia  clinica"  e'  stato abilitato ad
istituire   e   ad   attivare   nella   sede   di  Pescara  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi del richiamato decreto
ministeriale  n.  509  del  1998,  per  un  numero massimo di allievi
ammissibili  al  primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici
unita' e, per l'intero corso, di sessanta unita';
  Vista  l'istanza  in  data  20 giugno 2001 con la quale il predetto
istituto  chiede  che il numero massimo degli allievi ammissibili sia
aumentato da quindici a venti unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 6 luglio 2001;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con
nota n. 948 del 19 settembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'istituto "Centro di psicologia clinica", abilitato con decreto
16  novembre  2000  ad  istituire e ad attivare nella sede di Pescara
corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato  con  decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n. 509, e'
autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di corso per un numero
massimo di venti unita' e, per l'intero ciclo, di ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona